Categoria: 2001
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 3 gennaio 2001
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Delegazione pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: Sanità, Piemonte Azienda Ospedaliera Nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Interpretazione autentica
Art. 3 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Clausole di raffreddamento dei conflitti
Art. 6 Commissioni bilaterali
Art. 7 Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali
Art. 8 Comitato per le pari opportunità
Art. 9 Finanziamento dei trattamenti accessori
Art. 10 Ripartizione del fondo della produttività collettiva
Art. 11 Progressione verticale e passaggi all'interno delle Categorie
Art. 12 Progressione economica orizzontale
Art. 13 Mansioni superiori
Art. 14 Posizioni organizzative
Art. 15 Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
Art. 16 Orario di lavoro
Art. 17 Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 19 Lavoro straordinario
Art. 20 Criteri di assegnazione e riassegnazione del personale alle strutture ospedaliere
Art. 21 Formazione professionale
Art. 22 Miglioramento ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro
Art. 23 Attività libero-professionale
Art. 24 Attività assistenziale a favore dei dipendenti
Allegati
Appendice

Azienda Ospedaliera Nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
SSN - Regione Piemonte
Contratto collettivo integrativo di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale per il quadriennio 1998/2001


Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale (esclusi i Dirigenti) dipendente dall'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

Art. 2 Interpretazione autentica
1. La sede unica di interpretazione autentica del Contratto o parti di esso, è il tavolo negoziale della Delegazione Trattante. All'insorgere di controversie o dubbi interpretativi, le parti si incontrano in apposita sessione e definiscono la corretta interpretazione della clausola oggetto d'esame.

Art. 4 Relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali, comprese le modalità di convocazione della Delegazione trattante e di svolgimento degli incontri, sono contenuti nel documento "Protocollo relazioni sindacali" il quale è allegato al presente contratto quale parte integrante (all. A).

Art. 6 Commissioni bilaterali
In base all'art. 6 e. 2 del CCNL 7 aprile 99 , allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale all'attività aziendale è prevista, a richiesta non vincolante per le parti, la possibilità di costituire Commissioni bilaterali o Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche (es: organizzazione del lavoro in stretta relazione col Piano di organizzazione aziendale o con la riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie, ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, attività di formazione) senza oneri accessori per l'Azienda.
Le parti concordano sin d'ora di costituire Commissioni bilaterali che tratteranno i seguenti argomenti:
- orario di lavoro
- formazione professionale
- attività libero professionale

Art. 7 Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali
1. In caso di proclamazione di sciopero si garantisce all'utenza l'erogazione dei Servizi Pubblici essenziali e dell'assistenza d'urgenza sulla base dell'apposito Regolamento che si allega al presente Contratto quale parte integrante (all. B).

Art. 8 Comitato per le pari opportunità
1. Sulla base dell'art. 7, c. 2 del CCNL 7 aprile 99, è costituito presso l'Azienda il Comitato per le pari opportunità il quale svolge i seguenti compiti:
raccolta dei dati, che l'Amministrazione tenuta a fornire, relativi alle materie di propria competenza;
formulazione di proposte in ordine alle stesse anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'Art. 4 comma 2 punto X del CCNL 7 aprile 99;
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea riguardo l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
azioni positive ai sensi della L. 125/91;
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orati dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
processi di mobilità.
Il Comitato presieduto da un rappresentante dell'Azienda è costituito da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti aziendali. Il Presidente designa un vice-presidente. Per ogni componente effettivo previsto un componente supplente.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche delle posizioni delle lavorataci in seno alla famiglia.
L'Azienda favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, in ambito lavorativo, i risultati del lavoro da esso svolto.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavorataci aziendali, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e, comunque, sino alla costituzione del nuovo. L'incarico dei suoi componenti può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 16 Orario di lavoro
1. Con riferimento all'art. 6 del presente Contratto, si costituisce una commissione bilaterale con compiti di esame e verifica dei regimi di orario con l'obiettivo della razionalizzazione rispondendo alle esigenze dell'utenza e dei lavoratori fermi restando la definizione dei criteri in sede di trattativa sindacale e quanto previsto contrattualmente in materia.

Art. 17 Riduzione dell'orario di lavoro
Definita la razionalizzazione degli orari di cui all'art. 16 del presente Contratto, le parti si impegnano all'individuazione delle aree di sperimentazione per l'applicazione dell'orario di lavoro articolato sulle 35 ore settimanali.
Si concorda che uno dei criteri da tenere nella massima considerazione, a regime, è la riduzione di almeno un punto percentuale rispetto al tasso di assenza medio aziendale '99 (10,5%) fermi restando gli obiettivi di produttività concordati per l'anno 2000.

Art. 18 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
1. Le parti, condividendo i principi e le finalità che regolano il ricorso al tempo parziale (incremento dell'occupazione, risposta ai bisogni della qualità della vita dei lavoratori dipendenti, incremento della produttività, rispondenza alle esigenze di servizio) si impegnano all'adozione di opportuna regolamentazione dello stesso in tempi brevi, tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61.

Art. 19 Lavoro straordinario
Le parti convengono che si consideri lavoro in regime di straordinario quello prestato dopo il ventesimo minuto di presenza oltre orario.
[…]
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Pertanto quello effettuato per frazioni superiori alla metà dell'orario di servizio giornaliero, deve essere motivato con ordine di servizio scritto (di norma preventivo).
Si stabilisce l'invalicabilità del tetto di 180 ore pro capite, comprensive del recupero.
Si conviene sulla necessità d'informare i dipendenti circa i resoconti mensili delle ore lavorate , nel rispetto della L. 675/96. A tale scopo la copia definitiva dei tabulati sarà loro consegnata tramite i responsabili dell’U.O.A. di appartenenza.
Le parti si impegnano per la progettazione di un piano per il superamento dei debiti pregressi.

Art. 21 Formazione professionale
I programmi di attività formativa annuale sono definiti da un'apposita Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti per l'Amministrazione e 3 per le OO.SS. e devono interessare tutti i dipendenti al fine di pervenire ad una crescita professionale di tutto il personale ciascuno per le proprie competenze.
Si stabilisce di destinare un fondo all'attività di formazione per l'anno 2000 che non deve essere inferiore all'1% del monte salari 1998 (863.000.000).
È prevista l'adozione di programmi aziendali di formazione nell'ambito della programmazione regionale con particolare attenzione ai protocolli assistenziali.
La Formazione sui rischi riguardanti l'attività lavorativa a tutti i dipendenti (vedi D.L.gs. 626/94), è contenuta nel piano dettagliatamente esposto in allegato (all. L).

Art. 22 Miglioramento ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro
Le parti riconoscono, in questo campo, la funzione dell'RSU quale agente negoziale ex art. 9 L. 300/70;
Si concorda per la formulazione, da parte dell'Amministrazione in collaborazione con la RLS, di programmi di intervento per il miglioramento ambientale e della sicurezza negli ambienti di lavoro. I dipendenti saranno periodicamente informati riguardo ad essi;
Tutte le U.O.A. saranno dotate delle attrezzature (DPC e DPI) atte a salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti;
Il personale neo-assunto sarà informato sui rischi relativi all'attività dell'U.O.A. di assegnazione.
Al fine di consentire ai cittadini e ai dipendenti un migliore accesso a tutte le strutture dell'Azienda si proceder all'individuazione e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
Si concorda per l'applicazione, all'interno dei presidi ospedalieri, della legge 484/94 sul fumo.
Le richieste di finanziamento presentate alla Regione per completare i sistemi di sicurezza elettrica, antincendio, ambientale (relativamente allo smaltimento delle coibentazioni in amianto) nonché impiantistica generale (es. climatizzazione), sostituzione infissi e coibentazioni termiche, sono contenute nella relazione allegata (all. M)