Tipologia: CIA
Data firma: 21 maggio 2001
Parti: Sanpaolo Imi e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uilca e Silicea e Ugl Credito
Settori: Credito Assicurazioni, Sanpaolo Imi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Capitolo 1 Assunzioni e inquadramento del personale
Assunzioni

Articolo 1
Inquadramento del personale
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Norme transitorie
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Personale addetto mensa sede secondaria
Capitolo 2 Diritti e doveri del personale

Articolo 15
Capitolo 3 Provvedimenti disciplinari Licenziamento Provvedimenti cautelari
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Capitolo 4 Formazione - Percorsi professionali Valutazione del personale
Formazione
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Percorsi professionali
Articolo 27
Valutazione del personale
Articolo 28
Capitolo 5 Promozioni
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Capitolo 6 Sistema incentivante
Articolo 33
Articolo 34
Capitolo 7 Trattamento economico
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Capitolo 8 Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Capitolo 9 Assenze - Permessi - Ferie

Articolo 50
Articolo 51
Articolo 52
Capitolo 10 Malattie - Infortuni
Articolo 53
Capitolo 11 Gravidanza - Puerperio
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Capitolo 12 Aspettativa
Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60
Articolo 61
Articolo 62
Capitolo 13 Tutela della salute
Articolo 63
Articolo 64
Capitolo 14 Flessibilità di orario - Pause
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 68
Articolo 69
Capitolo 15 Missioni - Trasferimenti
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Articolo 73
Articolo 74
Articolo 75
Articolo 76
Capitolo 16 Cessazione del rapporto di lavoro Trattamento di previdenza e liquidazione
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Articolo 81
Articolo 82
Articolo 83
Articolo 84
Articolo 85
Norme transitorie
Articolo 86
Articolo 87
Capitolo 17 Lavoro a tempo parziale
Articolo 88
Articolo 89
Articolo 90
Articolo 91
Capitolo 18 Disposizioni diverse
Articolo 92
Articolo 93
Articolo 94
Norma transitoria
Articolo 95
Capitolo 19 Disposizioni su operazioni societarie
Articolo 96
Appendice n. 1
Appendice n. 2
Appendice n. 3

Contratto integrativo Aziendale Sanpaolo Imi 21 maggio 2001 per i quadri direttivi e le aree professionali

Contratto integrativo aziendale stipulato, in relazione alle previsioni del CCNL 11.7.99, tra: Sanpaolo Imi spa e Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sindirigenticredito, Sinfub, Uilca e tra: Sanpaolo Imi spa e Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni Sindacali Silicea e Ugl Credito

Capitolo 1 Assunzioni e inquadramento del personale
Inquadramento del personale
Articolo 7

Il Personale di cui ai successivi commi, anche alfine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, può richiedere di essere utilizzato in altre mansioni di propria pertinenza, nei termini previsti dai successivi commi.
Il Personale addetto a mansioni di cassa può ottenere, a richiesta, l'adibizione a mansioni contabili/amministrative e/o di addetto allo sportello, con effettuazione di esborsi e/o introiti di valori, dopo aver svolto, successivamente all'inquadramento nel 1° livello della 3a area professionale, le predette mansioni di cassa per un periodo continuativo di almeno due anni.
Il Personale appartenente alla 3a area professionale incaricato di mansioni di addetto allo sportello, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori, dopo 5 anni di adibizione continuativa alle mansioni dianzi indicate, può ottenere, su richiesta, di essere utilizzato in altre mansioni di propria pertinenza.
L'azienda è tenuta a soddisfare le richieste di cui al precedente comma entro un limite, nel corso di ogni anno, del 20% del Personale del Nucleo Operativo composto dagli addetti indicati nel precedente comma stesso, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
Il Personale addetto in via continuativa e prevalente, da oltre 5 anni, ai centralini telefonici può ottenere, a richiesta, di essere adibito ad altre mansioni.
Il Personale che esplichi, da oltre 7 anni, mansioni di operatore addetto ai calcolatori elettronici può ottenere, a richiesta, di essere adibito ad altre mansioni.
Per tutte le richieste di cui sopra - che possono essere presentate entro il semestre antecedente la scadenza dei termini previsti - vengono redatte graduatorie semestrali (relative al 1° e 2° semestre solare di ogni anno) ed alle richieste medesime è dato corso entro il semestre successivo.
Per l'inserimento in graduatoria vale il criterio della data di presentazione della domanda.
Il Personale che svolge mansioni di addetto all'help-desk oggi collocato nell'ambito della Direzione MOI può ottenere a richiesta, dopo tre anni di adibizione, il passaggio a diverse mansioni.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Con riferimento al cambio mansioni previsto dal 6° comma della norma che precede relativamente al Personale che abbia esplicato da oltre 7 anni mansioni di operatore addetto ai calcolatori elettronici e abbia esercitato la relativa facoltà, le OO.SS. formulano espressa raccomandazione affinché, in tale ipotesi, si tenga conto, nell'affidamento dei nuovi incarichi, dell'esperienza maturata e della specifica professionalità acquisita dal Personale interessato nella precedente mansione.

Capitolo 3 Provvedimenti disciplinari Licenziamento Provvedimenti cautelari
Articolo 16

Al Personale che trasgredisca gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri è applicabile - secondo le norme di legge che regolano la materia - salva la eventuale azione penale, una delle seguenti sanzioni disciplinari comminate dagli Organi aziendalmente competenti:
a) il biasimo scritto;
b) la riduzione della retribuzione, per un importo non superiore a 4 ore;
c) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]

Articolo 18
Il biasimo scritto è inflitto per negligenza o mancanza di servizio o di disciplina, per ingiustificata assenza dall'ufficio, per ripetuta inosservanza dell'orario e per qualsiasi altra inosservanza dei doveri previsti dal Capitolo V del CCNL 11/7/99, sempreché la inosservanza medesima non sia passibile di una più grave sanzione.

Articolo 19
La riduzione della retribuzione è applicata:
a) per recidiva o per notevole gravità delle mancanze specificate nel precedente Articolo;
b) per contegno scorretto verso i superiori, colleghi o dipendenti, oppure verso il pubblico;
[…]
d) per abuso di autorità o per insubordinazione;
[…]
f) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del Personale dipendente;
[…]

Articolo 20
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione è inflitta:
a) per recidiva nelle mancanze indicate nell'Articolo precedente o per maggiore gravità di esse;
b) per qualsiasi infrazione che dimostri abituale riprovevole condotta o tolleranza di gravi abusi;
[…]
d) per aver fatto pubblicazioni a carattere non strettamente sindacale contro l'Amministrazione oppure contro appartenenti al Personale, non corrispondenti al vero;
e) per grave insubordinazione contro l'Amministrazione e i superiori;
[…]

Articolo 21
Il licenziamento è pronunziato, dagli Organi Aziendali statutariamente competenti, per giusta causa o per giustificato motivo.
Il licenziamento per giusta causa è applicato per:
a) maggiore gravità delle mancanze indicate all'Articolo 20 o recidiva in esse;
b) abuso grave di autorità o insubordinazione accompagnata da grave minaccia o da violenza;
[…]
l) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente.
Il licenziamento per giustificato motivo si applica nei confronti del Personale che:
1) sia riconosciuto inabile al servizio, nei modi previsti dalla legge, dopo spirati i termini di cui all'Articolo 58, oppure abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa previsti dall'Articolo 58 medesimo;
[…]

Capitolo 7 Trattamento economico
Articolo 44

Al Personale proveniente dalla BPL ed addetto in via continuativa ai video terminali che percepiva alla data dell'1/3/94 la relativa indennità viene corrisposto l'importo di cui all'Appendice 1, revocato nel caso di mutamento delle mansioni.

Capitolo 11 Gravidanza - Puerperio
Articolo 54

Le lavoratrici madri, a far tempo dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all'ultimo giorno di servizio prima dell'inizio del periodo di assenza obbligatoria previsto dalla legge, possono godere dell'inamovibilità dalla Filiale o Ente Centrale di appartenenza.
Il rientro della madre lavoratrice o del padre lavoratore che abbia fruito dei congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 avviene nel medesimo Comune, nello stesso Punto Operativo od in altro ivi ubicato, ovvero, per il Personale proveniente da Enti Centrali, in uno degli Enti stessi. Ciò nell'ottica di non creare comunque situazioni di maggior disagio in rapporto alle condizioni esistenti prima dell'assenza, tenuto conto anche, ove possibile, delle necessità personali espresse dagli interessati.

Articolo 56
Il Personale femminile in stato di gravidanza può richiedere di essere adibito a mansioni diverse da quelle cui è addetto, ove queste comportino una prestazione lavorativa contraddistinta da prevalente posizione ortostatica o comunque da particolare gravosità.
Il predetto Personale, successivamente al terzo mese di gravidanza, può richiedere l'esenzione da mansioni che richiedano posture fisse in posizione seduta.
Le richieste devono essere suffragate da idonea certificazione medica.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché l'Azienda accolga le richieste - suffragate da idonea certificazione medica - del Personale femminile in stato di gravidanza adibito a mansioni che comportano l'impiego di videoterminali in via esclusiva, di essere esentato da mansioni che comportano l'impiego di VDT nei primi tre mesi del periodo di gravidanza,
L'Azienda, tenuto conto delle specifiche problematiche di natura preventiva suggerite utili nei vari periodi della gravidanza, accoglie la raccomandazione precisando che della stessa verrà data idonea divulgazione al Personale.

Articolo 57
Il Personale in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate con le medesime per la durata del corso stesso. L'effettiva partecipazione andrà documentata a cura della struttura medesima.
Dichiarazione dell'Azienda
Con riferimento alle evidenze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali in ordine alla possibilità di spostamento dell'intervallo meridiano nei confronti del Personale fruente dei periodi di riposo di cui al D.Lgs n. 151/2001, al fine di permettere la loro unificazione, l'Azienda significa la propria disponibilità - nell'ambito di quanto previsto dall'Articolo 89, 3° comma, del CCNL 11/7/99 - fermo restando che ciò deve comunque essere compatibile con le esigenze aziendali di carattere tecnico ed organizzativo dei singoli Punti Operativi interessati.

Capitolo 12 Aspettativa
Articolo 59

La lavoratrice madre può ottenere, a domanda, un periodo di aspettativa ulteriore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge in occasione della nascita del figlio. Detto periodo pari ad un massimo di tre mesi può essere richiesto sino al compimento del 3° anno di età del figlio medesimo.
L'aspettativa può avere inizio in qualsiasi momento dei trentasei mesi successivi alla nascita.
Il disposto del presente Articolo trova applicazione al Personale che adotti figli di età inferiore ai tre anni.

Capitolo 13 Tutela della salute
Articolo 63

Il Personale addetto in via continuativa ai video terminali ovvero a mansioni di introito/esborso di valori allo sportello può essere sottoposto ad esami oculistici a sua richiesta e previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l'esistenza di disturbi visivi. Detti esami sono effettuati durante l'orario di lavoro - a cura e spese dell'Azienda - presso Enti Pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico.
Il Personale addetto in via esclusiva ai centralini telefonici è sottoposto - a cura e spese dell'Azienda - ad esami audiometrici per la verifica delle condizioni uditive. Detti esami, aventi cadenza biennale, sono effettuati presso Enti Pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo 64
L' Azienda attraverso organizzazioni private specializzate in medicina del lavoro, effettuata nei confronti del Personale delle aree professionali e del 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi visite preventive periodiche volontarie riferite ad accertamenti medici specifici.

Capitolo 14 Flessibilità di orario - Pause
Articolo 65

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può accordare al Personale delle aree professionali un'elasticità dell'orario di entrata giornaliera nell'ambito di 45 minuti rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato per l'unità produttiva di appartenenza.
L'elasticità giornaliera effettivamente utilizzata può essere recuperata nello stesso giorno ovvero in altre giornate, ma comunque nel corso della settimana lavorativa, con modalità tali da garantire il rispetto del complessivo orario settimanale di lavoro, fermo restando il limite massimo di 9 ore e 30 minuti di prestazione nella singola giornata.
In caso di impossibilità da parte del Personale di effettuare, per qualsivoglia causale, il recupero nei termini predetti, lo stesso avviene in via automatica con deduzione dal montante di "banca delle ore" o di permesso frazionato in essere.
I periodi non recuperati con le suindicate modalità sono considerati come permesso non retribuito, con effettuazione delle relative trattenute sulle prime competenze mensili utili.
Non può in ogni caso fruire della suddetta elasticità il Personale addetto a turni ovvero con orario compreso nel nastro extra standard, nonché con contratto di lavoro a tempo parziale.
A fronte di sopraggiunte diverse esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, la concessione in parola può essere revocata, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Articolo 66
Il Personale delle aree professionali può avanzare formale richiesta scritta volta ad ottenere la concessione di effettuare in via non occasionale un intervallo meridiano della durata di 30 minuti, in deroga a quanto in via generale praticato nell'unità produttiva di assegnazione.
Tale concessione - subordinata alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda - viene formalizzata per iscritto e, ove si verifichino nuove situazioni operative, può essere revocata in qualsiasi momento con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, parimenti notificato per iscritto all'interessato.

Articolo 67
Agli addetti con esclusività ai centralini telefonici singoli viene concessa una pausa di 30 minuti nella giornata. Detta pausa deve essere fruita in due distinti periodi di 15 minuti, di cui uno nell'arco del pomeriggio, nel corso del quale i due periodi possono essere fruiti anche continuativamente.

Articolo 68
Il Personale addetto allo sportello, con mansioni di introiti ed esborso valori ha diritto di usufruire, con modalità compatibili con le esigenze di servizio, di una pausa di 15 minuti dalla predetta mansione specifica durante l'orario di sportello.
Il Personale adibito ai video terminali in via esclusiva o continuativa in alcuni periodi di particolari scadenze, ha di regola diritto, in dette circostanze e limitatamente ai giorni di utilizzo in via esclusiva al video terminale stesso, rispettivamente alle pause di cui al 1° comma dell'Articolo 94 del CCNL 11/7/99 e al 1° comma del presente Articolo.

Articolo 69
Per quanto specificamente riguarda il Personale appartenente alla 1ª area professionale con mansioni ausiliarie ed il Personale di cui all'Articolo 13, ove ricorrano particolari esigenze di servizio per le quali la legge consenta lavoro domenicale, l'Azienda può stabilire un turno per la prestazione di lavoro in giorno domenicale nel limite di 5 ore.

Capitolo 17 Lavoro a tempo parziale
Articolo 88

La disciplina di cui all'Articolo 26 del CCNL 11/7/99 è integrata come segue:
a) il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può richiedere di fruire di un'elasticità di 45 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell'orario di uscita, fermo restando che ove tale istanza sia riscontrata positivamente si procede ad inserire la relativa clausola nel contratto che regola il rapporto di lavoro;
b) al Personale con contratto di lavoro a tempo parziale addetto allo sportello con mansioni di introito ed esborso valori, l'indennità di rischio viene erogata, commisurata al numero di ore lavorate, con le stesse modalità previste per il Personale con contratto di lavoro a tempo pieno che svolge le predette mansioni.

Articolo 89
Costituiscono criteri di priorità - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per:
1) assistenza figli handicappati;
2) assistenza figli di età tra 0 e 3 anni, anziani, handicappati o malati, malati cronici;
3) assistenza figli tra 3 e 10 anni, gradi motivi di salute dei richiedenti;
4) motivi di studio od altri gravi motivi personali dei richiedenti.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali, con riferimento alle priorità nella formazione della graduatoria rivolgono espressa raccomandazione affinché l'Azienda tenga conto, fermi restando gli attuali criteri, del numero di figli frequentanti la scuola dell'obbligo.
L'Azienda prende atto della raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali.

Articolo 90
Il Personale con rapporto a tempo parziale di durata indeterminata che richieda il rientro a tempo pieno deve dare un preavviso all'Azienda di almeno 3 mesi: in tale caso l'Azienda sarà tenuta ad accogliere la richiesta di rientro.
L'Azienda accoglierà, nel tempo massimo di 6 mesi dalla presentazione, le richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale presentate per motivi di assistenza di figli handicappati ovvero di familiare convivente portatore di grave handicap, intendendosi per tale quello individuato secondo i criteri utilizzati per la corresponsione della provvidenza annuale prevista dall'Articolo 93.
Impegno dell'Azienda
L'Azienda si impegna a far sì che il 50% dei part-time concessi, a livello nazionale e con riferimento alle strutture centrali e periferiche, sia riservato all'accoglimento di richieste motivate dall'assistenza figli da 0 a 3 anni, con ulteriore impegno all'implementazione di tale percentuale, ove ciò sia compatibile con le esigenze aziendali.