Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 7 settembre 2001
Validità: 01.07.2001 - 31.12.2003
Parti: C.R. Asti e Alcra-Falcri, Fabi, Federdirigenti, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, C.R. Asti
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Premessa Art. 1 - Assunzioni Art. 2 - Inquadramenti Art. 3 - Avanzamenti di carriera Art. 4 - Benefìci economici per il personale appartenente alla 2 A.P.-1°e 2° livello. Art. 5 - Classificazione delle dipendenze Art. 6 - Sistemi valutativi Art. 7 - Trasferimenti Art. 8 - Formazione Art. 9 - Assegno annuale Art. 10 - Quota aziendale del premio di rendimento Art. 11 - Assegno di anzianità nel grado Art. 12 - Premio di anzianità |
Art. 13 - Indennità Art. 14 - Tutela del lavoratore Art. 15 - Benefìci per gli studenti lavoratori Art. 16 - Provvidenze per i figli studenti dei lavoratori Art. 17 - Divise e grembiuli Art. 18 - Assicurazioni Art. 19 - Buono pasto Art. 20 - Part-time Art. 21 - Permessi per motivi personali e familiari Art. 22 - Riconoscimento lauree Art. 23 - Prestiti e condizioni a dipendenti Art. 24 - Previdenza Complementare Art. 25 - Eccedenze di Cassa |
Protocollo d'intesa
Il giorno 7 settembre 2001, tra la Cassa di Risparmio di Asti spa […], e le Organizzazioni Sindacali Alcra/Falcri […], Fabi […], Federdirigenti […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Uilca/Uil […]
Premesso che le Parti con il presente protocollo intendono modificare ed integrare le diverse normative aziendali già in vigore e contestualmente coordinare ed armonizzare i contenuti delle stesse con i disposti introdotti dal CCNL 11 luglio 1999 e premesso altresì che le Parti in data 07/09/2001 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 22 "Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate" del CCNL 11 luglio 1999, il Contratto Integrativo Aziendale per il personale appartenente alle aree Professionali ed alla categoria Quadri Direttivi, si è raggiunta la seguente intesa
Art. 13 - Indennità
Indennità di Direzione di Filiale […]
Indennità di Capo Bacino [...]
Indennità auto
Agli addetti in via permanente alla guida di autovetture dell'Azienda sarà corrisposta, per dodici mensilità, l'indennità di L. 50.000 (€ 25,82).
L'indennità di cui sopra verrà corrisposta, a chi effettua guida saltuaria di autovetture dell'azienda, nella misura di 1/10 per ogni giorno di guida, sino a concorrenza dell'indennità mensile.
Indennità Locali Sotterranei
Al personale che svolga in via permanente la propria mansione in locali sotterranei verrà corrisposta una indennità, per dodici mensilità, di L. 150.000 (€ 77,47).
Indennità di Reperibilità
Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 11.7.1999 al personale cui venga richiesta la Reperibilità verrà corrisposta, per ogni giorno, una indennità di L. 56.300 (€ 29,08).
Ex indennità CED
Ai sensi dell'accordo 28.03.95 e della convenzione integrativa del 11.12.97 al personale in organico all'ex Servizio Sistemi Informativi alla data del 28.03.95 viene riconosciuta una indennità denominata "ad Personam" congelata nell'importo percepito, quale indennità CED, alla richiamata data del 28.03.95, e non assorbibile nel tempo ad alcun titolo.
Indennità di rischio […]
Rimborso spese auto […]
Indennità di disagio [...]
Art. 14 - Tutela del lavoratore
Per tutto il personale sono previste visite mediche di controllo biennale.
Tali visite saranno completate da ulteriori ed opportuni esami e referti medici.
Le modalità di effettuazione verranno di volta in volta concordate con le RSA stipulanti il presente Accordo e l'adesione del personale a detta visita è volontaria.
Norma transitoria:
Entro il 31.12.2002 dovranno essere concordate con le RSA i nuovi criteri per l'effettuazione delle visite mediche tenendo conto di:
- Quanto risultato dal Check Up aziendale attualmente in corso;
- Eventuali raccordi con la nuova cassa mutua stipulata dall'azienda in favore di tutti i dipendenti.
Art. 20 - Part-time
Con riferimento alla normativa vigente, la priorità nella concessione del contratto Part-time seguirà i seguenti criteri preferenziali:
- Conviventi handicappati;
- Figli di età compresa tra zero e 3 anni;
- Figli di età compresa tra 3 e 6 anni;
- Motivi di salute;
- Studenti lavoratori;
- Motivi di indole privata;
- Data di presentazione della domanda.
L'Azienda si impegna ad applicare anche il Part-time verticale su base settimanale da concordare con il dipendente.
Nota a verbale:
Le parti convengono sulla necessità di futuri incontri per regolamentare la materia alla luce delle novità che sono state o verranno introdotte dalla Legge o dal CCNL.