Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 aprile 2002
Validità: 19.04.2002
Parti: C.R. Alessandria e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, C.R. Alessandria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

A - Contrattazione Integrativa Aziendale
A1 - Premio Aziendale
A2 - Sicurezza del lavoro e tutela condizioni igienico-sanitarie
B - Armonizzazione Accordi Aziendali (ex precedenti CIA ed altre intese Aziendali)
B1 - norme ex CIA
B1.1 - Inquadramenti
B1.2 - Formazione
B1.3 - Indennità sotterraneo
B1.4 - Polizza sanitaria
B2 - Norme ex altre intese aziendali
B2.1 - Quadri Direttivi
B2.2 - Situazione organici filiali
B2.3 - Relazioni Sindacali
B2.4 - Orari
B2.5 - TFR
B2.6 - Commissione pari opportunità
B2.7 - Mobbing
B2.8 - Congedi parentali
B2.9 - Part-time
B2.10 - Sistema incentivante
B2.11 - Ticket pasto
B2.12 - Prestazioni extraorario QD1 e QD2
B3 - Ex scambio di lettere

B3.1 - Trasferimenti
B3.2 - Valutazione
B3.3 - Condizioni e agevolazioni creditizie
B3.4 - Dipendenti con figli portatori di handicap
B3.5 - Omaggio natalizio
B3.6 - Decesso del dipendente
C - Speciale erogazione
Change - over
Norma finale

Ipotesi di accordo 19/04/2002

A - Contrattazione Integrativa Aziendale
A2 - Sicurezza del lavoro e tutela condizioni igienico-sanitarie

Sul tema della sicurezza, salute ed igiene del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.
Raccomandazione delle OO.SS.
Ferma restando l'attività dei "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" sulla tematica in esame, le OO.SS. raccomandano quanto segue:
- si dia luogo ad un incontro con le OO.SS. quando si verificano elevate concentrazioni di eventi criminosi nella stessa filiale, al fine di definire eventuali punti di debolezza e valutare le eventuali modifiche necessarie alla tutela della salute dei lavoratori (eventualmente con sorveglianza di guardia giurata fino al compimento dei lavori);
- l'azienda valuti la posizione dei dipendenti che hanno subito rapine e, in considerazione della necessità di tutelarne la salute psico-fisica, valuti la eventuale loro istanza di essere trasferiti ad altra mansione che non preveda maneggio di valori o presso altra unità aziendale (altra filiale o servizio centrale) e, se comprovato dal servizio di medicina ex L. [dlgs] 626, si renda disponibile ad assumere a proprio carico l'assistenza medico/psicologica necessaria.

B - Armonizzazione accordi aziendali (ex precedenti CIA ed altre intese aziendali)
B1 - Norme ex CIA
B1.3 - Indennità sotterraneo

La misura dell'indennità per locali sotterranei di cui all'art. 4 del precedente Accordo Economico Aziendale viene elevata a lire 100.000 mensili (€ 51,65), con decorrenza dalla data di stipula del CIA.

B2 - Norme ex altre intese aziendali
B2.3 - Relazioni Sindacali

L'Azienda dichiara la propria disponibilità, in caso di cessione integrazione, aggregazione e/o cambio di assetti societari, ad aprire un confronto che definisca e salvaguardi tutte le ricadute inerenti ai lavoratori interessati con particolare riguardo a trasferimenti e/o distacchi oltre a un determinato raggio chilometrico dalla sede di residenza.
Dichiara altresì la propria disponibilità a fornire una puntuale informativa su:
- indirizzi strategici e piani industriali;
- flessibilità di orario, banca ore, part time e straordinari;
- organici;
- sistema incentivante;
- partecipazione a corsi di formazione.

B2.4 - Orari
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 93 del CCNL, si chiarisce che l'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà accordare al Personale - il cui inizio dell'orario giornaliero è fissato alle ore 8.15, a sua richiesta - una elasticità di entrata tra le ore 8.15 e 8.30, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.
Con riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 89 del CCNL, si stabilisce che, compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascun dipendente potrà effettuare l'intervallo per la colazione dalla mezz'ora alle due ore (comunque compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00).

B2.6 - Commissione pari opportunità
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL le Parti esprimono il comune intendimento di dar luogo alla costituzione della Commissione in oggetto.
In successivi incontri verranno definiti gli aspetti realizzativi.

B2.7 - Mobbing
Con riferimento a quanto previsto dall'Appendice n. 3 al CCNL, le Parti si impegnano, a richiesta - in presenza atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale - a dar luogo alla riunione di apposita Commissione paritetica (rappresentanti dell'azienda + 1 rappresentante per ogni Sigla sindacale firmataria), al fine di trovare soluzioni adeguate.

B2.9 - Part-time
Con riferimento a quanto indicato dal quarto comma - punto 2. dell'art. 26 CCNL, le Parti confermano la regolamentazione, in tema di criteri di precedenza per l'accoglimento delle domande di passaggio a tempo parziale, di cui al punto B) dell'accordo 26 giugno 1991.
Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che, al rientro dalla maternità o da lunghe malattie, la/il dipendente venga assegnato alle stesse mansioni o a mansioni che non vanifichino la professionalità e l'esperienza acquisita eventualmente con corsi di formazione ad hoc; raccomandano, altresì che il rientro avvenga, possibilmente, nella stessa sede.