Tipologia: Accordo
Data firma: 5 novembre 2002
Validità: 01.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Cavtomi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cantieri TAV
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Messa in sicurezza dei cantieri e pause di raffreddamento
Art. 2 Orario ed organizzazione del lavoro
Art. 3 Maggiorazioni e incentivazioni per turni
Art. 4 Viaggi - Diarie e indennità di trasporto
Art. 5 Mensa
Art. 6 Identificazione del personale
Art. 7 Formazione e sicurezza
Art. 8 Festività del santo patrono
Art. 9 Erogazione liberale
Art. 10 Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Il presente verbale ratifica e rende definitivo quanto all'ipotesi di accordo del 5/11/02 che di seguito viene integralmente trascritta.
Torino, lì 05 novembre 2002, tra Consorzio Cavtomi e la Fillea/Cgil delle province di Torino, Vercelli e Novara, la Filca/Cisl delle province di Torino, Vercelli e Novara, la Feneal/Uil delle province di Torino, Vercelli e Novara, nonché le rispettive federazioni regionali,

Premesso
Che le parti come sopra definite sono firmatarie dell'Accordo Quadro del 13 marzo 2002;
Che le parti a fronte di un'opera realizzata in ambito interregionale che prevede l'insediamento di numerosi cantieri hanno convenuto sull'opportunità di applicare lo stesso trattamento economico normativo a tutti i lavoratori, in ragione dell'unicità del soggetto imprenditoriale (Cavtomi);
Che i lavori Cavtomi hanno per oggetto la realizzazione di un'opera complessa con termini temporali già predeterminati, e che le parti hanno convenuto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, un'organizzazione del lavoro che preveda un orario di lavoro con turni avvicendati a ciclo continuo sette giorni su sette con tre o quattro squadre;
Che le parti hanno convenuto sulla necessità di attivare gli strumenti necessari che possano favorire l'adeguata partecipazione delle risorse umane;
Per le particolari condizioni in cui si troveranno ad operare le maestranze operaie assunte dal Cavtomi, le parti concordano sulla seguente ipotesi di accordo, da valere per tutti i lavoratori con la qualifica operaia assunti dal Consorzio Cavtomi per la realizzazione della Tratta Ferroviaria ad Alta Capacità/Velocità Torino - Novara.

Art. 1 Messa in sicurezza dei cantieri e pause di raffreddamento
Tenuto conto della complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere da realizzare, le parti si impegnano a porre in essere comportamenti e misure tali da garantire la preventiva messa in sicurezza dei cantieri interessati da sospensioni del lavoro per qualsiasi titolo e per l'intera durata delle stesse.
Ne consegue la necessità che la proclamazione di eventuali scioperi venga preventivamente e formalmente comunicata dalle strutture sindacali competenti alla Direzione di cantiere con un congruo preavviso per consentire di effettuare le suddette necessarie operazioni.
Fermo restando quanto sopra, in conformità di quanto previsto all'art. 2 lettera e) dell'accordo quadro del 13 marzo 2002, le parti, al fine di prevenire e comporre l'insorgere di situazione di conflittualità, convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare congiuntamente, nell'ambito del cantiere interessato, le problematiche che hanno causato la situazione di conflittualità. L'eventuale esame congiunto dovrà svolgersi in tempi rapidi e concludersi non oltre 15 giorni dalla richiesta d'incontro.

Art. 2 Orario ed organizzazione del lavoro
Le parti in considerazione della specificità dell'opera, che richiede un forte impegno organizzativo ed una significativa partecipazione delle risorse umane e della necessità di tutelare interessi apprezzabili quali, quello pubblico connesso alla realizzazione di un opera di primaria importanza a livello nazionale e quello dei lavoratori, specie se provenienti da località del mezzogiorno, in modo tale da consentire loro di disporre di maggior tempo libero da dedicare alle famiglie ed alla vita di relazione, convengono di modulare l'orario di lavoro come segue.
Fermo restando che per tutte le attività si farà riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge e di Contratto in materia di orario di lavoro, si conviene di operare, di norma per tutto l'anno, per sette giorni su sette, con squadre che si alterneranno, come di seguito indicato:
Turnazione con tre squadre (copertura produttiva 06,00 - 22,00)
Esempio 6,00-14,00 14,00-22,00
La turnazione prevede 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo, 6 giorni di lavoro e 5 giorni di riposo continuativo da usufruire al termine del 12° giorno effettivamente lavorato o considerato tale ai sensi delle vigenti/norme di legge-e/di contratto.
Per la malattia intervenuta nel corso del godimento del riposo continuativo si applicheranno in via analogica i criteri di cui all'Art. 6 comma VI del vigente CCNL.
I lavoratori addetti ai turni potranno usufruire del servizio mensa per la prima colazione e per i pasti principali, prima dell'inizio e, successivamente, al termine di ciascun turno di lavoro.
Nel caso in cui si ravvisino ritardi nel rispetto dei tempi contrattuali, compatibilmente alle condizioni climatiche e metereologiche e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, verrà introdotto un terzo turno (22,00 - 06,00), in modo tale da effettuare una lavorazione a ciclo continuo nelle 24 ore. Anche i lavoratori addetti a tale turno potranno fruire del servizio mensa.
Le parti concorderanno a livello di singolo cantiere le eventuali modalità attuative, tra cui anche quella di effettuare sovrapposizioni di squadre nei turni e/o di eventuali modifiche dell'orario dettate dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
La pausa retribuita di complessivi 30 minuti giornalieri per i lavoratori addetti ai turni, prevista dall'Art. 7.1 dell'accordo quadro 13 marzo 2002, si considererà come fruita durante la consumazione di uno dei pasti principali della giornata e verrà computata come lavoro ordinario a tutti gli effetti contrattuali.
Nell'ipotesi in cui la suddetta distribuzione dell'orario comporti una prestazione lavorativa media annua inferiore alle 40 ore settimanali previste dall'art. 5 del vigente CCNL, si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, dei riposi annui (88 ore).
In considerazione di quanto sopra, poiché per lavoro straordinario deve intendersi quello eccedente le 40 ore settimanali di media annua, il pagamento delle relative eventuali maggiorazioni verrà effettuato con cadenza trimestrale e conguaglio annuale.

Art. 5 Mensa
Il servizio dovrà garantire dell'articolazione dei turni.
[…]
All'interno di ciascun cantiere verrà istituita una Commissione, composta da tre lavoratori, che verificherà il regolare funzionamento del servizio mensa.

Art. 6 Identificazione del personale
Il Consorzio Cavtomi attuerà un sistema di identificazione in forza del quale tutti coloro che a vario titolo svolgano attività all'interno dei propri cantieri dovranno essere dotati di tessera nominativa di riconoscimento (badge).

Art. 7 Formazione e sicurezza
Le Parti verificheranno nel corso di appositi incontri le iniziative in corso e quelle ulteriori da avviare ai fini della formazione preventiva per la sicurezza sul lavoro e per la riqualificazione dei lavoratori.
In occasione di tali incontri verrà esaminata la regolamentazione contrattuale e di legge in materia di RLS con specifico riferimento alla natura e dimensioni dell'opera.