Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo
Data firma: 24 giugno 2003
Validità: 01.07.2003 - 31.12.2006
Parti: Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato V.C.O.
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Sistema di informazione e di concertazione
Dichiarazione unica di regolarità contributiva
Previdenza integrativa
Apes
Regolamentazione
Art. 1 Indennità territoriale di settore
Art. 2 Premio di produzione impiegati
Art. 3 Elemento Economico Territoriale
Art. 4 Mensa
Art. 5 Trasferta operai
• Spese di viaggio.
• Vitto
• Indennità di trasferta
Art. 6 Lavori in galleria
Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 8 Trattamento in caso di infortunio
Art. 9 Cassa integrazione guadagni
Art. 10 Ferie
Art. 11 Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 12 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 13 Sfera di applicazione
Art. 14 Decorrenza e durata
Allegati

Verbale di accordo

Addì 24 Giugno 2003 in Verbania presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola, tra la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola […], la Cna del Verbano Cusio Ossola […], la Fillea-Cgil […], la Filca-Cisl […], la Feneal-Uil […], viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini del Verbano, Cusio, Ossola, in applicazione del CCNL 15.06.2000, dell'Accordo Nazionale 24.04.2002 e del CCRIL del Piemonte 13.01.2003 .

Sistema di informazione e di concertazione
Dichiarazione unica di regolarità contributiva

Le parti -constatato preliminarmente che la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in ordine agli adempimenti delle imprese nei confronti degli Enti Assicuratori e Previdenziali, può contribuire efficacemente al conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori nonché favorire la riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese-assicurano il reciproco impegno perché, in coordinamento con le altre strutture territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, siano sollecitamente realizzati i necessari presupposti per la concreta attuazione del progetto di Dichiarazione Unica.
A tale finalità rilevano, dandosene reciprocamente atto, l'opportunità e l'interesse di addivenire alla costituzione dello Sportello Unico Previdenziale, in modo da poter porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'Istituzione del Documento Unico Regolarità Contributiva.

Regolamentazione
Art. 4 Mensa

Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, una somma a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa nelle seguenti misure giornaliere:
dal 1 luglio 2003 € 4,20
dal 1 maggio 2005 € 4,58
Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.
Ai lavoratori, compresi apprendisti e CFL, che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal CCNL 15.06.2000, nelle seguenti misure orarie:
dal 1 luglio 2003; € 0,40
dal 1 maggio 2005 € 0,44
Per gli impiegati l'importo mensile è pari a:
dal 1 luglio 2003 € 70,00
dal 1 maggio 2005 € 76,36
Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti Contratti Collettivi Territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di mensa e di indennità sostitutiva di mensa, è stato assorbito il valore della indennità di trasporto a suo tempo istituita.

Art. 6 Lavori in galleria
Ai sensi dell'art. 24 Gruppo B, del CCNL 15.06.2000 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;
Avuta presente la normativa del CCNL 15.06.2000 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nella seguenti percentuali:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: 8%;
b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: 10%;
c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.
L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

Art. 11 Indumenti ed attrezzi di lavoro
L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.
Per ogni anno inoltre verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche.
Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

Art. 12 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Si richiama il precedente Contratto Provinciale di categoria del 14 maggio 1999, per confermare l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST.
Le parti convengono che i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali siano unici per tutto il settore dell'edilizia (Industria - Artigianato).
Per tutta la vigenza del presente Accordo, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività del RLST, la formazione, nonché le modalità di finanziamento valgono le regole già definite per il comparto industriale.
Stante l'unicità, sopra definita, della figura del RLST per tutto il settore dell'Edilizia (Industria - Artigianato), le parti si impegnano a concordare un regolamento per il funzionamento dell'attività del RLST sottoscritto da tutte le componenti datoriali e sindacali presenti in seno alla Cassa Edile del V.C.O.

Art. 13 Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 15.06.2000 e del CCRIL 13.01.2003

Art. 14 Decorrenza e durata
Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1 luglio 2003 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 15.06.2000.
Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.