Tipologia: Accordo di clima
Data firma: 9 aprile 2003
Parti: Gtt e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e RSU
Settori: Trasporti, GTT Torino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Principi generali
2. Molestie sessuali
3. Mobbing
4. Discriminazioni
5. Diritto di ricorso/Commissione di Clima
6. Sanzioni
7. Assistenza
8. Formazione
9. Commissione Pari Opportunità
10. Informazioni
11. Considerazioni finali
12. Management della diversità

Accordo di clima

Premesso
che l'ambiente nel quale opera GTT sta vivendo trasformazioni epocali quali la multiculturalità e la multi razzialità ed il crescente livello quantitativo delle donne occupate nel mondo del lavoro;
che tali tendenze sono destinate ad accentuarsi;
che i problemi correlati alle situazioni di cui sopra debbono essere governati
che è opportuno costruire un quadro di valori ed una strumentazione culturale, formativa e preventiva che, all'occorrenza, sia atta a reprimere forme di prevaricazione.
Tra Gtt, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e la RSU, si conviene quanto di seguito:

1. Principi generali
L'eterogeneità culturale e di genere dell'organico GTT, tendente ad accentuarsi, congiunta alla sempre maggior permeabilità di GTT al mondo esterno impone il consolidamento in GTT di un clima di mutuo rispetto e di corrette relazioni interpersonali.
Ogni dipendente GTT è tenuto a rispettare la personalità e la dignità di ogni altro lavoratore.
Ogni dipendente GTT ha diritto ad essere rispettato nella propria personalità e dignità.
GTT si impegna a contrastare molestie sessuali, mobbing e discriminazioni.
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti GTT.
La posizione lavorativa e le condizioni personali di chi viola le presenti norme sono di per sé irrilevanti.
La posizione lavorativa e le condizioni personali della persona offesa sono parimenti di per sé irrilevanti.
Le norme presenti operano anche per comportamenti di dipendenti GTT nei confronti di dipendenti di altre ditte operanti in GTT..
I principi generali di cui al presente articolo sono applicabili a tutte le fattispecie disciplinate dall'accordo.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento riconducibile a:
molestie sessuali;
mobbing;
discriminazioni.

2. Molestie sessuali
Costituisce molestia Sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale recante offesa alla: dignità o alla libertà della persona che lo subisce.

3. Mobbing
Costituisce mobbing ogni comporta mento; reiterato nel tempo, che abbia come finalità l'annientamento psicologico di chi lo subisce.

4. Discriminazioni
E' vietato ogni atto che costituisca discriminazione per motivi di razza, religione, sesso ed ogni altra discriminazione.

5. Diritto di ricorso/Commissione di Clima
Quando nel caso singolo un intervento personale della persona offesa è senza successo
Oppure impraticabile, questa può rivolgersi personalmente a
- superiore aziendale
- Direzione Risorse Umane
- Un componente della RSU/OO.SS
- Commissione Pari Opportunità
Questi hanno il dovere immediato, se ricorrono le circostanze di cui ai punti precedenti, al massimo entro una settimana dalla conoscenza del caso, di assistere, l'interessato, nella proposizione dell'azione, previo consenso dell'interessato, avanti la Commissione di Clima costituita presso l'azienda, affinché sia attivata la procedura formale.
La Commissione di Clima è: composta da 3 componenti di designazione aziendale, 3 di designazione delle OO.SS. sottoscrittrici; i 6 componenti designati, all'unanimità, nominano un Presidente scelto tra Magistrati in quiescenza.
La Commissione di Clima, in considerazione delle circostanze del singolo caso, decide sulle opportune convocazioni.
Le persone offese e la persona che si presume abbia posto in essere la condotta, appartenenti al Gruppo, possono in ogni caso e fase del procedimento richiedere l'assistenza di persone di loro fiducia.
La Commissione di Clima istruisce ogni caso, redige comunque, ed invia all'azienda, una relazione finale che può contenere proposte di provvedimenti/interventi.
La Commissione può richiedere all'azienda, su casi particolari, la consulenza di uno specialista (psicologo, ecc.)
La Commissione di Clima delibera a maggioranza. Ogni suo componente che esprima posizione difforme dalla maggioranza è tenuto a motivarla per iscritto.
Sulle informazioni e sugli eventi, sui dati personali e colloqui, è da mantenere l'assoluta riservatezza.

6. Sanzioni
Il Gruppo ha il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari e di applicare, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente per violazioni delle presenti norme ovvero per false accuse ed ha il dovere di motivare ogni decisione assunta in difformità dalle proposte della Commissione di Clima.
Resta fermo, ove ne ricorrano i presupposti, che l'azienda, segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Analoga facoltà è ovviamente riconosciuta ai singoli dipendenti.

7. Assistenza
GTT istituirà un servizio per l'assistenza del personale, nei casi di cui ai punti precedenti, mediante convenzione con qualificata struttura esterna.

8. Formazione
Nel quadro dei piani di formazione la problematica del mobbing, delle molestie sessuali e della discriminazione sarà oggetto di specifici interventi.
Per la diffusione capillare dei principi affermati a tutto il personale. Particolare attenzione sarà dedicata, alla sensibilizzazione del management e, della linea intermedia di comando.

9. Commissione Pari Opportunità
La Commissione Pari Opportunità organizzerà interventi/azioni che abbiano un preciso orientamento alle tematiche.

10. Informazioni
Per una completa campagna d'informazione e chiarimento tra i dipendenti, verranno rese disponibili le linee di condotta fondamentali che saranno diffuse tra tutto il personale in servizio ed a tutti i neo assunti.

11. Considerazioni finali
L'applicazione dell'accordo sarà oggetto di costante monitoraggio in sede, di Commissione Pari Opportunità.

12. Management della diversità
Ai fini di favorire l'attuazione dei principi generali indicati nel presente accordo il Gruppo si impegna ad adottare, entro il 30/09/2003, strumenti che favoriscano, in tutte le strutture aziendali, rapporti professionali e personali che prescindano da diversità ideologiche, religiose o culturali e che valorizzino le differenze.