Tipologia: Contratto Integrativo
Data firma: 7 aprile 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2004
Parti: Logitex e RSU
Settori: Tessili, Logitex Massazza (Bi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
1) Orario di lavoro
2) Mobilità interna e trasferta
3) Flessibilità
4) Mensa e indennità sostitutiva
5) Ambiente e sicurezza sul lavoro
6) Mancato cottimo aziendale (MCA)
7) Premio presenza
8) Premio di risultato (PR)
Allegato A
Comunicazione alla RSU

Contratto Integrativo Logitex

Verbale di accordo
In data 7 Aprile 2003, presso Logitex srl in Massazza, si sono incontrati: […] Logitex srl […], la RSU aziendale […]
Le parti, concordando sulla necessità di riordinare la materia relativa agli accordi integrativi vigenti al momento dell'acquisizione del ramo d'azienda dalla Fila spa, hanno deciso di riunire in un unico testo tutti gli articoli di interesse contenuti nei vecchi accordi, accorpando anche varie indennità, al fine di rendere più comprensibile il contenuto della busta-paga.
Il presente accordo sostituisce quindi gli accordi ex Fila 12/1/11983 - 18/6/1986 -28/7/1989 - 6/6/1990 - 30/9/1994 - 22/11/1999 nonché gli artt. 17 e 20 dell'accordo integrativo territoriale 17/10/1980.
Sono stati inoltre individuati i parametri utili al conseguimento del premio di risultato aziendale.
Dopo ampia discussione, le parti hanno quindi sottoscritto l'accordo allegato, che decorre dal 01/01/2003 e avrà durata fino al 31/12/2004. Il contratto si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

1) Orario di lavoro
Resta confermato il seguente orario giornaliero:
dalle ore 8,0 alle ore 12,00
dalle ore 12,40 alle ore 16,40 dal lunedì al venerdì.
Eventuali diversi regimi di orario potranno essere rivisti, in caso di cambiamenti organizzativi che ne evidenziassero la necessità, previa discussione tra le parti.

2) Mobilità interna e trasferta
La mobilità interna è estesa a tutto il personale ed è applicabile previo preavviso di 48 ore.
Resta inteso che si cercherà di privilegiare la volontarietà.
[…]

3) Flessibilità
Resta confermato l'utilizzo dell'istituto della flessibilità sia per i rapporti di lavoro full-time che per i rapporti part-time, finalizzato alla riduzione del lavoro straordinario, con le modalità previste dal presente accordo.
Per il superamento delle 40 ore settimanali in relazione alla stagionalità, fatta salva la volontarietà dei singoli lavoratori, la RSU si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'estensione dell'orario di lavoro per il raggiungimento dei volumi necessari all'azienda.
In particolare, per ciò che attiene le modalità di utilizzo della flessibilità individuale nell'ambito dei singoli uffici e/o reparti, la direzione procederà di norma a definire con la RSU i casi interessati al superamento dell'orario contrattuale e per i quali si prevede il recupero obbligatorio nel corso dell'anno.

5) Ambiente e sicurezza sul lavoro
L'azienda si impegna ad operare, come per il passato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.