Tipologia: Contratto Integrativo
Data firma: 21 luglio 2003
Validità: 01.07.2003 - 31.06.2006
Parti: Unionedili-Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara e V.C.O. e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., V.C.O.
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale d'accordo
Premessa
Art. 1 Indennità territoriale di settore
Art. 2 Premio di produzione
Art. 3 Elemento Economico Territoriale (EET)
Art. 4 Indennità sostitutiva mensa
Art. 5 Mensa
Art. 6 Trasferta
Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 8 Indennità per lavori in galleria
Art. 9 Cassa integrazione guadagni ordinaria
Art. 10 Trattamento economico per infortunio
Art. 11 Prevenzione infortuni e sicurezza
Art. 12 RLST
Art. 13 Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo - Responsabile territoriale dei lavoratori per la sicurezza
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST).
3) Aspetti contributivi.
4) Decorrenza e durata.
Verbale di accordo
Elemento economico territoriale
Una tantum

Contratto integrativo del Verbano, Cusio, Ossola al CCNL del 22 giugno 2000 per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edili, Gravellona Toce, 21 luglio 2003

Verbale d'accordo
Addì 21 luglio 2003 in Gravellona Toce, presso la delegazione dell'Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara e V.C.O., si sono incontrati l'Unionedili della Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara e V.C.O. […], la Fillea-Cgil […], la Filca-Cisl […], la Feneal-Uil […]
Le parti visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 giugno 2000 ed in particolare gli articoli 12 e 40, hanno stipulato il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola.

Premessa
Il settore delle costruzioni della provincia del V.C.O., ed in tale contesto rivestono un ruolo particolarmente strategico le aziende aderenti all'Aniem-Confapi, ha sempre rappresentato un importante elemento di crescita economica e sociale nella realtà locale inserendosi positivamente nel bilancio congiunturale della zona.
Per un sempre maggior sviluppo del settore è però indispensabile superare tutti i vincoli derivanti dall'eccessiva e spesso contraddittoria proliferazione di legge e regolamenti e le conseguenti lungaggine burocratiche e gli ostacoli che ancora impediscono una effettiva lotta al lavoro irregolare ed alla concorrenza sleale fra le imprese.
Le parti rinnovano il proprio impegno a sviluppare iniziative di sensibilizzazione atte a contrastare azioni di evasione contributiva e di elusione contrattuale ed a promuovere interventi tesi a favorire in modo sempre più capillare l'osservanza delle norme di sicurezza.
Le parti ribadiscono inoltre la comune disponibilità ad operare affinché vengano realizzate con sollecitudine:
- l'introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- le normative atte a regolarizzare in tutti i suoi aspetti l'utilizzo dei lavoratori interinali nel settore edilizio;
- l'avvio della operatività del Fondo per la previdenza integrativa.
Le parti stipulanti rinnovano l'impegno a concordare azioni in comune affinché la rappresentanza delle forze economiche all'interno della Cassa Edile e degli Organi Paritetici del V.C.O. comprenda anche rappresentanti dell'Unione Imprenditoriale Edili dell'Api di Novara e V.C.O.

Art. 7 Indennità per lavori in alta montagna
Ai sensi dell'Art. 24 del CCNL 22 giugno 2000, relativo all'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le Parti concordano di mantenere i parametri attualmente in vigore che, pertanto, vengono così confermati:
- per lavori effettuati in località site oltre 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%,
- per lavori effettuati in località site oltre 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello de! mare: 10%
- per lavori effettuati in località site oltre 2000 metri sul livello del mare: 14%.
L'indennità non è dovuta agli operai che effettuano lavori in località costituenti la loro dimora o residenza abituali.
Le sopra riportate percentuali vanno conteggiate su paga base ed indennità di contingenza.

Art. 8 Indennità per lavori in galleria
Ai sensi dell'Art. 21, Gruppo B, del CCNL 22 giugno 2000, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione, un'indennità confermata nelle seguenti percentuali:
- per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico di materiale, nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
- per il personale addetto ili lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno di gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: .28%;
- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL, qualora i lavori in galleria si svolgessero in condizioni di eccezionale disagio, si conviene, a fronte di specifica richiesta delle parti interessate, di effettuare un esame per determinare un'ulteriore adeguata indennità.

Art. 11 Prevenzione infortuni e sicurezza
Le parti, confermando la loro particolare sensibilità in tema di prevenzione degli infortuni, concordano sulla necessità dì promuovere azioni atte a favorire il pieno e puntuale rispetto della normativa di legge e di contratto.
Le imprese doteranno gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche. La sostituzione di capo usato avverrà previa restituzione dello stesso.

Art. 12 RLST
Si richiamano le disposizioni applicative di cui al protocollo aggiuntivo al presente verbale di accordo.

Protocollo aggiuntivo - Responsabile territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Tra l'Unione Imprenditoriale Edili dell'Api di Novara e del V.C.O. e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Flllea-Cgil del V.C.O., si conviene l'istituzione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST).
Visti:
il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni;
il CCNL 21/7/1995;
l'Accordo Interconfederale 27/10/1995;
l'Accordo Api Novara e V.C.O./Cgil-Cisl-Uil del V.C.O. del 9/5/1996, con il quale si è provveduto alla costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale
si concorda quanto segue:

1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Nelle imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale 27/10/1995 e dall'Accordo Provinciale 9/5/1996, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.
Nelle imprese che occupino sino a 15 dipendenti il RLS è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.
Nel caso di remissione del mandato da parte del RLS, si procederà ad una nuova elezione.
Qualora, decorsi tre mesi dalla remissione del mandato, non sia stato ancora eletto il RLS, potrà subentrare il responsabile dei lavoratori della sicurezza territoriale (RLST), previo consenso dei lavoratori e dell'Impresa interessata.

2) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST).
Ove non si sia provveduto alla elezione del RLS, le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
- i RLST, in numero di tre, con rapporto di lavoro part-time, saranno prescelti, in ambito provinciale, dai lavoratori delle imprese nelle quali non è stato eletto il RLS, mediante assemblee;
- i RLST eletti saranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali, indirizzata alle Organizzazioni Datoriali stipulanti, nonché al CPT;
- i RLST saranno operativi esclusivamente in quelle Aziende in cui si è proceduto alla nomina o per cui sono stati eletti.
La formazione dei RLST, prima dell'espletamento delle loro attribuzioni sarà impartita mediante apposito corso predisposto in accordo con il CPT del V.C.O. e nel rispetto dei criteri e delle modalità da definire fra le parti contraenti. Eventuali ed ulteriori corsi di aggiornamento potranno essere disposti, a seguito di accordi collettivi, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità.
I RLST restano in carica un triennio, salvo risoluzione del rapporto di lavoro con uscita dal settore o revoca della designazione da parte delle OO.SS. designanti.
Ogni RLST è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa, secondo le modalità che saranno fissate dagli accordi provinciali in materia e pertanto deve intendersi esclusa ogni attività di carattere sindacale che trovi applicazione nei diritti sindacali previsti per la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiranno, per le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione, così come definita dal Regolamento di attuazione del presente Protocollo.
Le Parti convengono che il CPT fornirà, oltre ad un focale idoneo ed a quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati ai RLST, dati ed elementi conoscitivi relativi all'ubicazione delle unità produttive operanti sul territorio.
Gli oneri derivanti dalla fornitura del locale, dei sussidi predetti, dei servizi di segreteria saranno rimborsati al CPT secondo le modalità che saranno definite con separato accordo provinciale.

3) Aspetti contributivi.
Le Parti stabiliscono che l'istituzione dei RLST non dovrà determinare oneri aggiuntivi a carico delle Imprese. I fondi necessari alle spese saranno prelevati dalla liquidità derivante dalla contribuzione della quota percentuale dello 0,20% accantonata per l'Ente Scuola. Le Imprese nel cui interno è stato eletto il RLS godranno di un'agevolazione nel versamento della contribuzione dell'Ente Scuola, che sarà ridotto allo 0,18%.

4) Decorrenza e durata.
Il presente accordo decorre dal 31 luglio 2003 e rimane in vigore fino al 31 marzo 2006