Categoria: 2003
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 7 ottobre 2003
Validità: 01.10.2003
Parti: Tec e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Tec Collegno (To)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Pause di raffreddamento
Art. 2 - Sicurezza sul lavoro
Art. 3 - Incentivi alla produzione
Art. 4 - Turni avvicendati e lavoro notturno
Art. 5 - Contratti a termine
Art. 6 - Spettanze arretrate delle maestranze PBP / TSC
Art. 7 - Mensa e alloggio
Art. 8 - Viaggi
Art. 9 - Calendario annuale delle ferie collettive
Art. 10 - Informazioni e reclami
Art. 11 - Pagamento salari
Art. 12 - Vestiario
Art. 13 - Attuazione dell'accordo
Art. 14 - Efficacia e durata dell'accordo

Ipotesi di accordo sindacale per i dipendenti della Tec srl, Torino, 7.10.2003

In Collegno (TO), addì 7.10.2003 e presso gli uffici della Tec srl siti alla via Enrico Fermi snc, tra la Tec srl, con sede legale in Roma alla piazza Fernando de Lucia n. 65 […], di seguito per brevità denominata "Tec"; e le Segreterie provinciali di Torino di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil […] di seguito per brevità denominate "OO.SS."; viene stipulato il presente accordo valevole per tutti i lavoratori della Tec, addetti essenzialmente alla fabbrica conci ed all'impianto di betonaggio che allo stato operano entrambi esclusivamente in connessione con le parallele opere in corso di costruzione della metropolitana in Torino.

Premesso che
le società per azioni Grandi Lavori Fincosit / Seli Società Esecuzione Lavori Idraulici, con atto del 13.3.1990 a rogito del notaio Edmondo Millozza in Roma di repertorio n. 124409 e raccolta n. 19688, hanno costituito - in quote paritetiche - la Tec a cui è stata demandata la prefabbricazione e il betonaggio a servizio della costruenda metropolitana in Roma;
in data 30.6.2003, è stato siglato un verbale di accordo con abbinata lettera d'intento - tra le segreterie provinciali torinesi delle OO.SS. indicate in epigrafe e la Tec - di cui si è tenuto conto nel perfezionamento delle presenti intese, al punto da poterlo ora dichiarare abrogato perché qui sostanzialmente trasfuso;
le OO.SS. hanno presentato alla Tec una piattaforma rivendicativa unitaria, onde pervenire alla concreta sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale al di là dell'adottato CCNL Laterizi & Manufatti in Calcestruzzo Armato;
non è stata eletta la RSU;
tra le Parti in questione si sono tenute numerose riunioni in sede sindacale, in occasione delle quali è stata riconosciuta e ribadita l'opportunità di sviluppare e mantenere relazioni industriali per favorire - nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze - la realizzazione di un'opera pubblica di primario e rilevante interesse per la specifica collettività quale, appunto, la tratta della linea metropolitana in discorso;
si stipula e si conviene quanto segue, conferendo preliminarmente alle illustrate premesse il valore di patto.

Art. 1 - Pause di raffreddamento
In considerazione della complessità delle attività produttive - anche in relazione alla salvaguardia antinfortunistica delle maestranze oltre che alla tutela degli impianti e delle opere realizzate - le Parti si impegnano a definire le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.
Ne consegue la necessità che le proclamazioni di eventuali sospensioni dal lavoro vendano preventivamente e formalmente comunicate dalle strutture sindacali competenti alla Direzione di Cantiere in tempi congrui per le operazioni di messa in sicurezza previste.
In ogni caso, al fine di prevenire e comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità, le Parti convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare congiuntamente le problematiche che hanno causato tali situazioni.
L'esame congiunto dovrà concludersi entro 10 giorni dalla richiesta d'incontro.

Art. 2 - Sicurezza sul lavoro
La Tec opera - in tema di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro - in ossequio ai precetti del D.Lgs. 626/94 per cui dispone sia del Documento di Valutazione del Rischio Chimico sia delle necessarie indagini ambientali e fonometriche.
Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che:
è stata creata un'adeguata organizzazione per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che contempla la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
è stata messa a punto la "procedura di evacuazione" dallo stabilimento, evidenziando le vie di fuga e le attrezzature antincendio;
è stato formalmente comunicato, ai locali Ispettorato del Lavoro e ASL, il nominativo incaricato della funzione di "RSPP" ed è stato nominato il "medico competente";
sarà puntualmente curata l'applicazione del protocollo sanitario stabilito dal medico competente e la formazione oltre che l'informazione sulle metodologie di contrasto dei rischi insiti nel contesto, utilizzando - se del caso, attraverso apposite convenzioni da stipulare nel prosieguo - l'Ente Scuola CIPET.

Art. 4 - Turni avvicendati e lavoro notturno
In considerazione della natura delle attività, le Parti concordano la possibilità di fare ricorso a lavoro notturno non in turni allo stato per soli 3 dei 31 addetti della fabbrica conci ed a turni avvicendati che saranno articolati:
per la fabbrica conci, in 2 giornalieri diurni - dalle ore 6.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00, suddivisi su 2 squadre con rotazione settimanale - che saranno sviluppati in 5 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo, con l'eventuale sabato aggiuntivo remunerato come da Art. 3;
per l'impianto di betonaggio, in 3 - vista l'aggiunta di quello dalle ore 22.00 alle 6.00 - giornalieri, con rotazione settimanale e che saranno sviluppati a livello mensile come da allegato calendario turni.
[…]

Art. 5 - Contratti a termine
La Tec - in virtù dell'attuale carnet ordini residuo e della contemporanea volontà di impegnarsi direttamente anche a garanzia della corretta conduzione delle lavorazioni, anziché ricorrere a forme di affidamento a terzi in passato prescelte oppure all'alternativo appalto di manodopera nelle forme consentite dopo il superamento della L. 1369/60 recato dalla recente riforma Biagi - chiede alle OO.SS. di avvalersi delle previsioni di cui all'Art. 13 del CCNL a tenore letterale delle quali "con accordo collettivo, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali", al di là del plafond "12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva" ivi fissato.
In generale, ricorrono - comunque e per la breve fase di surplus produttivo programmata per i prossimi 6 mesi - gli estremi per utilizzare tale strumento di flessibilità, ai sensi della lettera e) del 2° comma del citato Art. 13.
Le OO.SS., ascoltata l'istanza specifica promossa dalla Tec - che si impegna, nello stesso periodo, a non ricorrere ad ulteriori forme di flessibilità - e appreso formalmente che l'organico aggiornato è composto di 52 addetti di cui 5 a termine, condividono di innalzare il menzionato plafond del 12% raddoppiandolo al 24% fino al 31.3.2004.
La Tec coglie l'occasione per anticipare che armeno 2 dei 5 attuali lavoratori a termine saranno convertiti a tempo indeterminato prima del 9/10 p.v. mentre gli altri 3 saranno almeno prorogati per periodo dopo la naturale scadenza.

Art. 7 - Mensa e alloggio
Le Parti riconoscono che - a causa dell'insufficienza di manodopera locale con idonea specializzazione e della conseguente assunzione di lavoratori provenienti da altre zone per quasi 1/4 dell'organico globale - la Tec sopporta rilevanti oneri economici aggiuntivi rispetto a quelli preventivati in sede di budget, per approntare ed erogare servizi integrativi per mensa e alloggio rispetto a quelli normalmente previsti dalla contrattazione collettiva.
In considerazione di quanto sopra nonché della particolare rilevanza dell'opera e del connesso obbligo di dimora del personale proveniente da diverse Regioni italiane o dall'Estero, si conviene quanto di seguito:
la Tec si impegna a garantire e mantenere idonei standard qualitativi sia della mensa - offerta in spazi interni dedicati oppure in ristoranti convenzionati - sia degli alloggi, allestiti in dormitori adiacenti alle aree produttive o reperiti presso stabilimenti alberghieri e foresterie private circostanti;
la Tec si accollerà per intero il costo relativo al pranzo di tutti i lavoratori, che verrà fornito anche durante il fine settimana a coloro che permarranno nei cantieri, nonché per i pasti aggiuntivi di cena / colazione e per l'alloggio dei soli dipendenti con domicilio familiare distante oltre 50 km.;
[…]

Art. 10 - Informazioni e reclami
Oltre che alle rappresentanze sindacali di ogni ordine e grado, informazioni e reclami potranno essere richieste e rivolti dai lavoratori direttamente alla Tec presso gli uffici amministrativi di cantiere.

Art. 12 - Vestiario
La Tec provvedere ad acquistare, per i propri lavoratori, 2 tute da lavoro e 2 paia di scarpe all'anno.

Art. 13 - Attuazione dell'accordo
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno ritenuto di raggiungere una completa normalizzazione dei rapporti sindacali nel cantiere - anche riguardo ai recuperi di produttività ed alle particolari esigenze tecniche / operative dello stesso - coniugandoli contemporaneamente con le esigenze complessive dei lavoratori.
La regolare attuazione del presente accordo formerà oggetto di incontri periodici, di norma semestrali, a richiesta della Parte interessata.

Art. 14 - Efficacia e durata dell'accordo
L'efficacia della presente ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione degli organi collegiali della Tec oltre che alla ratifica da parte delle assemblee dei lavoratori e - in caso di concreta conferma - avrà durata dal 1.10.2003 alla graduale conclusione delle commesse in corso, così da coprire ampiamente l'intera tempistica di realizzazione delle commesse in corso e da sanare le eventuali rivendicazioni individuali per i periodi pregressi sulle materie qui trattate.