Tipologia: CIA
Data firma: 26 settembre 2003
Validità: 26.09.2003 - 31.12.2003
Parti: Caralt e Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindart, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Caralt
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Applicabilità, decorrenza e durata
Art. 2 Comitato Paritetico
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Sicurezza normative legge [dlgs] 626/94
Art. 5 Azioni sociali - Dipendenti con figli portatori di handicap
Art. 6 Polizza sanitaria
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Trasferimenti
Art. 9 Gratificazione anzianità
Art. 10 Buono pasto
Art. 11 Indennità di rappresentanza
Art. 12 Indennità chilometrica
Art. 13 Indennità di rischio
Art. 14 Commissioni esaminatrici
Art. 15 Indennità di residenza
Art. 16 Premio aziendale
Art. 17 Compensi agli ufficiali della riscossione
Art. 18 Quadri direttivi - Ruoli chiave
Art. 19 Prestazioni extra orario Q .D .
Art. 20 Indennità di sotterraneo
Art. 21 Omaggi natalizi
Art. 22 Formazione
Art. 23 Sistema incentivante
Raccomandazioni delle OO.SS.
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5

Contratto Integrativo Aziendale 26/09/2003 Caralt spa - Alessandria

Il giorno 26 Settembre 2003 tra la Caralt spa […] e le seguenti OO.SS.: Falcri […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Sindart […], Uilca […], si è stipulato il seguente contratto aziendale, Integrativo del CCNL 12/12/2001 per il personale della Caralt spa, appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali (dalla 1ª alla 3ª).

Art. 1 Applicabilità, decorrenza e durata
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale della Caralt spa appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali (dalla 1 alla 3) in servizio alla data della sua stipulazione ed ai dipendenti assunti successivamente.
Le norme contenute nel presente contratto decorrono dalla data di stipulazione salvo le diverse indicazioni espresse nei singoli articoli e scadranno il 31/12/2003 come stabilito dall'Art. 21 del CCNL 12/12/2001.

Art. 2 Comitato Paritetico
Viene costituito un Comitato Paritetico formato dalle Parti Aziendali con il compito di promuovere iniziative sulle materie riportate nei successivi articoli.
Il Comitato Paritetico è composto da un massimo di 2 rappresentanti per ogni OO. SS. firmataria del presente accordo e da membri di nomina aziendale in numero comunque non superiore a quelli espressi dalle OO. SS..
Il Comitato Paritetico si riunirà entro tre mesi dalla firma del presente accordo e comunque, successivamente, anche su iniziativa di una delle parti.

Art. 3 Orario di lavoro
Compatibilmente con le esigenze operative, l'Azienda consentirà una flessibilità d'intervallo di 30 minuti (dalle 14.30 alle 15.00).
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio accoglierà la richiesta dei singoli dipendenti di spostare il proprio orario d'entrata al mattino fino al limite di 30 minuti rispetto a quello normale, con relativo spostamento dell'orario d'uscita a fine lavoro.

Art. 4 Sicurezza normative legge [dlgs] 626/94
Sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 e successive integrazioni e modifiche.
Entro tre mesi dalla firma del presente contratto, il Comitato Paritetico si incontrerà, anche ad iniziativa di una delle parti, per valutare i rischi ambientali per la salute e la sicurezza dei dipendenti ed adottare le opportune misure.

Art. 7 Pari opportunità
Le parti concordano di affrontare il problema sulle pari opportunità con convocazione del Comitato Paritetico che si riunirà entro tre mesi dalla firma del presente accordo anche a richiesta di una delle parti.

Art. 20 Indennità di sotterraneo
Ad integrazione dell'Art. 42 CCNL 12/12/2001 l'indennità per locali sotterranei è fissato in Euro 50,00 mensili con decorrenza dalla firma del presente accordo.

Raccomandazioni delle OO.SS.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si danno atto che valgono le norme del vigente CCNL.