Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo
Data firma: 1 luglio 2003
Validità: 01.07.2003 - 30.06.2007
Parti: Fildi e RSU
Settori: Tessili, Fildi Verrone (Bi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Informazioni
Ferie e permessi
Erogazione per obiettivi
Premio presenza aziendale
Lavoro notturno
Applicazione
Validità
Decorrenza e durata
Clausola di salvaguardia
Allegati
A) Regolamento interno
B) Apprendisti e contrati di formazione lavoro

Accordo Integrativo Aziendale Fildi

La Ditta Fildi spa con sede a Verrone […], la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], stipulano quanto segue

Premessa
Nel sottoscrivere il presente accordo integrativo aziendale, le parti riconoscono esplicitamente che esso esaurisce ogni altro momento a livello di contrattazione, ad esclusione del CCNL e si impegnano a comportamenti coerenti in tal senso.
Le parti riconoscono che l'insieme dell'intesa che segue costituisce un complesso di reciproche concessioni, ognuna delle quali risulta inscindibile dalle altre, formando un tutt'uno giudicato positivo ed equilibrato per gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda.
Il presente accordo stipulato in coerenza e nello spirito della prassi negoziale contenuta e definita dal protocollo del 23.07.93 sottoscritto da Governo, Confindustria e Cgil-Cisl-Uil.
Pertanto questa tipologia di comportamento implica, per i lavoratori, un comportamento caratterizzato da una fattiva collaborazione e professionalità e, per l'Azienda, una specifica e chiara informativa sugli obiettivi concordati.
Preso atto di quanto premesso si conviene quanto segue:

Informazioni
L'Azienda fornirà alle RSU entro il primo trimestre di ogni anno, le informazioni di cui al punto 4) ed all'art. 10 del vigente CCNL.
In particolare: una informativa sulla struttura occupazionale intesa come numero di dipendenti suddivisi per qualifica, sesso, livello di inquadramento, non che le variazioni di organico intervenute nel periodo ed eventuali previsioni di variazioni occupazionali negative.
Su richiesta delle RSU si procederà ad un esame congiunto in merito.

Allegati
Regolamento interno

1) - Inizio e fine del lavoro
Così come previsto dal CCNL viene ribadito l'obbligo dell'osservanza, per tutte le Maestranze, dell'orario di inizio e della fine del lavoro.
E' assolutamente necessario che all'orario di inizio del lavoro il dipendente si trovi al proprio posto di lavoro pronto a svolgere i compiti assegnatigli, così come potrà cessare il lavoro e lasciare il proprio posto di lavoro al termine dell'orario stabilito, ne' lasciare il proprio posto di lavoro o cessare il lavoro per lunghi periodi nell'ambito dell'orario di lavoro stesso.
In riferimento dell'orario d'inizio e di termine di lavoro sarà unicamente dato dall'orologio posto in azienda.
2) - Mobilita e flessibilità
In conformità alle esigenze produttive dell'Azienda ed al fine di favorire la crescita del livello di efficienza e produttività, l'Azienda disporrà la mobilità interna del personale senza ulteriori esami congiunti con le strutture sindacali interne, od esterne, alle quali verranno comunicati i casi particolari di variazione d'orario.
Inoltre per far fronte a variazioni di intensità lavorativa, l'Azienda potrà ricorrere all'istituto della flessibilità, previo accordo con le Maestranze.
3) - Collaborazione tra maestranze
Poiché l'Azienda è strutturata con una assegnazione di macchinario ampiamente sufficiente per le maestranze che vi operano, i lavoratori che svolgono le stesse mansioni e durante lo stesso orario di lavoro (turno/squadra) si impegnano nell'aiuto reciproco nel caso in cui la propria "piazza" sia in quel momento assestata mentre la piazza del collega di turno abbia bisogno di maggiore assistenza nelle fasi critiche della lavorazione.
Quanto sopra per evitare l'interruzione, od il rallentamento del normale ciclo di lavorazione che si riflette sul buon andamento produttivo.
Non saranno tollerate situazioni di insofferenza, di indifferenza o di mancata collaborazione tra le stesse maestranze, pena il ricorso a provvedimenti ritenuti pi1 idonei da parte della Direzione.
4) - Tutela della salute
E' fatto assoluto divieto di fumare nei locali di pertinenza dell'Azienda. La stessa individuerà luoghi circoscritti ove sia possibile fumare.
L'Azienda e le Maestranze si impegnano a rispettare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, visite periodiche e preventive, in ossequio anche alle leggi 277/91 e 626/94.
5) - Strumenti di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un mantenimento costante della competitività aziendale anche attraverso lo studio e l'adozione di strumenti quali:
schemi di orario diversi che tendano ad un migliore utilizzo degli impianti ed eventuale ricorso a particolari regimi di orario inerenti gruppi di lavoratori, sempre tenendo in debito conto il mantenimento o l'incremento occupazionale compatibilmente con le esigenze aziendali e di mercato.
accordi aziendali sul godimento scaglionato ed eventualmente in periodi diversi delle ferie.
ricorso alla flessibilità per quei reparti per i quali si renda necessario.