Responsabilità dell'amministratore di una società proprietaria di un fabbricato e del collaboratore di tale società incaricato della manutenzione dello stabile, per aver omesso di apporre le adeguate protezioni in corrispondenza di un gradino non costruito in modo regolare che comportò la morte di una donna.

Assolti in primo grado, vengono entrambi condannati in appello e propongono ricorso in Cassazione.

La Corte afferma che: "se in materia di colpa generica la mancanza di obblighi imposti da "leggi, regolamenti, ordini o discipline" comporta che, nell'accertamento della responsabilità penale, giocano un ruolo decisivo i criteri della prevedibilità e della evitabilità, la considerazione della pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo all'area di normale disponibilità di un soggetto, non può non determinare una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza, da parte dello stesso, degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza. In tale prospettiva, il richiamo al disposto dell'art. 2051 cod. civ. - a tenor del quale, è bene ricordarlo, "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" - pur nella conclamata inoperatività, agli effetti penali, della regula iuris da esso dettata in punto di distribuzione degli oneri probatori (Cass. n. 13943 del 2008) può giocare un ruolo decisivo in chiave di particolare pregnanza dei doveri cautelari incombenti sul custode, in ragione della sua vicinitas alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso ragionevolmente dispone in ordine alla stessa."

Dunque entrambi i ricorrenti avrebbero dovuto verificare l'assenza di agenti pericolosi e attivarsi per eliminarli. 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è prescritto; rigetta i ricorsi nel resto e condanna alle spese.

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.G., N. IL (OMISSIS);
T.F., N. IL (OMISSIS);
COMUNE DI ROMA;
RESP. CIV. COSEDIT SRL;
RESP. CIV. PORTA MEDAGLIA;
avverso SENTENZA del 27/01/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, dott. Vincenzo Ceraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione.
Udito il difensore del responsabile civile, Comune di Roma, avv.to Sabato Nicola, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate in udienza;
Udito il difensore delle parti civili, avv.to Moscaro Maria Antonella, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Uditi i difensori degli imputati F.G. e T. F., avv.ti DE MUCCI Mariarosaria e ROSCIONI Paolo, che hanno
chiesto l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

FattoDiritto

1.1 Con sentenza del 7 novembre 2003 il Tribunale di Roma assolveva T.F. e F.G. dal reato di omicidio colposo in danno di D.G.C. con la formula "perchè il fatto non sussiste".
Gli imputati erano stati tratti a giudizio, insieme con altri, con l'accusa che, nella qualità, rispettivamente, di amministratore di Porta Medaglia s.r.l., società proprietaria di un fabbricato sito in (OMISSIS), nonchè di collaboratore della predetta società, specificamente incaricato della manutenzione dello stabile, avendo omesso di apporre le adeguate protezioni in corrispondenza di un gradino (collocato all'interno dell'area di proprietà della società), non costruito a regola d'arte, avevano cagionato la morte della D.G. che, caduta a causa dello stesso il giorno (OMISSIS), aveva riportato lesioni che ne avevano determinato il decesso il successivo (OMISSIS).
Proposto gravame da parte del Pubblico Ministero, delle parti civili e, incidentalmente, di alcuni imputati, la Corte d'appello di Roma, in data 27 gennaio 2005, in riforma della impugnata pronuncia, dichiarava F.G. e T.F. colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condannava a pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che l'istruttoria espletata aveva dimostrato come la caduta della D. G. si fosse verificata, al pari di precedenti, analoghi infortuni, a causa di un gradino che, per essere stato realizzato in maniera tecnicamente imperfetta, e segnatamente per avere un'altezza di circa 50 cm., superiore, dunque, a quella abituale, costituiva un'autentica insidia, e ciò tanto più che lo scalino non era in alcun modo segnalato e che, venuta meno la luce naturale, esso, mancando l'illuminazione artificiale, era difficilmente visibile.
Evidenziava poi il decidente come andasse affermato il nesso eziologico tra caduta e decesso della vittima, considerato che alla prima era conseguita la frattura del femore e che la D.G., operata e sottoposta a terapia riabilitativa, era morta per l'insorgenza di complicazioni derivanti da una infezione generatasi nella ferita chirurgica e dalla insufficienza renale dalla quale la stessa era già affetta. In tale contesto, tenuto conto che lo scalino cadeva su un'area di proprietà di Porta Medaglia s.r.l. che ne aveva la disponibilità, tanto vero che, dopo l'incidente, il F. aveva provveduto a che venissero collocate in prossimità dello stesso due grandi fioriere, andava affermata la penale responsabilità del T., amministratore della società, e del F., suo alter ego, specificamente incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e relative adiacenze.
 
1.2 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei loro difensori, entrambi gli imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
 
1) inammissibilità dell'appello del P.M. per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) - e conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado, con caducazione delle disposizioni civili della sentenza della Corte d'appello - per inesistenza dei motivi di impugnazione, essendosi l'appellante limitato a rilevare, in ordine ai ricorrenti, che essi, nella loro qualità "avrebbero dovuto attivarsi per impedire che dall'immobile del quale a diverso titolo erano responsabili, derivassero insidie per i pedoni", con espressione che era una semplice paralisi del capo di imputazione, e ciò tanto più che il comportamento loro addebitato era puramente omissivo e che l'inammissibilità era stata specificamente eccepita nelle note di udienza;
 
2) mancanza di motivazione sullo svolgimento dei fatti, per avere il giudice di merito affermato la responsabilità dei prevenuti sull'assunto che il gradino fosse alto circa 50 cm., laddove dagli atti di causa emergeva invece che esso era alto 13 o 14 centimetri.
Lamentano segnatamente che la Corte d'appello abbia del tutto omesso di esplicitare come e perchè la D.G. fosse caduta, limitandosi ad affermare che la presenza del gradino costituiva un'insidia, e tanto in un contesto in cui mancava totalmente la prova delle modalità dell'accaduto. Del tutto carente era la motivazione anche sul nesso di causalità tra l'infortunio e il decesso, essendosi la Corte limitata a rilevare che la frattura del femore era elemento che, in una certa misura, aveva contribuito al suo verificarsi, senza esplicitare cosa intendesse per tale "certa misura";
 
3) mancanza di motivazione in ordine alla conoscenza, da parte degli imputati T. e F. della avvenuta posa in opera dello scalino che avrebbe causato il sinistro, avendo il giudice di merito omesso di individuare la data in cui la sua costruzione era avvenuta, e ciò tanto più che, all'epoca dei fatti, i lavori di COS.ED.IT., appaltatrice delle opere di sistemazione per conto del Comune di Roma, che lo aveva realizzato, neppure erano terminati;
 
4) mancanza di motivazione sulla responsabilità del T., essendo l'affermazione della stessa basata sulle concorrenti supposizioni che il F. si fosse accorto della realizzazione del gradino e che ne avesse informato il T.;
 
5) in subordine conversione della pena detentiva inflitta in pena pecuniaria, della L. n. 689 del 1981,
ex art. 53.
 
2.1 Le censure sono infondate.
Il primo motivo ripropone le doglianze, già svolte nel corso del giudizio di gravame, in punto di supposta carenza del requisito di specificità, quale vizio che avrebbe alla radice minato l'ammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dal P.M., in accoglimento del quale la sentenza assolutoria di primo grado, è stata riformata nei confronti degli odierni ricorrenti.
Questa Corte, affrontando la problematica della identificazione dei requisiti minimi che l'atto di impugnazione deve presentare per superare il preliminare scrutinio di ammissibilità, e segnatamente del tasso di determinatezza dei motivi, a tal fine, necessario, ha avuto modo di evidenziare che la verifica deve essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei connotati della "chiarezza" e "specificità", in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a presidiare, sì che la "forma dell'impugnazione" ne soddisfi anche la "sostanza".
In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione del contenuto dell'atto di impugnazione non può prescindere dalla considerazione che, da un lato, esso deve perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall'altro, e di riflesso, deve essere tale da consentire agli eventuali "controinteressati" di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole (confr. Cass. pen., sez. 2 1 marzo 2005, n. 10881).
Se così è, non par dubbio che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ammissibile l'appello a suo tempo proposto dal P.M.: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma enunciò invero in maniera sintetica, ma chiara e inequivoca, le ragioni del suo dissenso rispetto al giudizio del primo decidente, rappresentando che la D.G. era caduta a causa di un gradino realizzato in corrispondenza dell'accesso sulla via pubblica del fabbricato di proprietà di Porta Medaglia s.r.l.; che lo scalino costituiva un'insidia per i pedoni; che gli imputati, nelle loro rispettive qualità di amministratore della società proprietà dell'immobile del quale esso faceva parte e di addetto alla manutenzione dello stabile, dovevano essere chiamati a rispondere del sinistro; che le lesioni da questo prodotte furono all'origine di una serie causale che condusse alla morte dell'infortunata.
In tale contesto, ipotizzare una genericità dell'impugnazione - e una genericità tale da impedire o limitare il diritto di difesa - è evidentemente fuori luogo.
Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti contestano la valutazione del materiale probatorio in ordine alle modalità dell'incidente e al nesso eziologico tra infortunio e decesso della vittima.
Sul punto osserva il collegio che all'affermazione che la D. G. ebbe a perdere l'equilibrio e a cadere a causa di un gradino realizzato in maniera imperfetta e collocato in un punto in cui la visibilità, a crepuscolo avanzato, era scarsissima, il giudice di merito è pervenuto sulla base di un esame accurato e completo delle emergenze istruttorie e, in particolare, della deposizione del custode dello stabile, a ragione ritenuto particolarmente affidabile in considerazione dell'attività svolta.
Nè è sotto alcun profilo viziata la qualificazione del manufatto, indipendentemente dall'altezza dello stesso - irrilevante ai fini che qui interessano - in termini di autentica insidia. In proposito la Corte territoriale ha convincentemente richiamato, ancora una volta, gli esiti della prova orale espletata, dalla quale era emerso come lo scalino avesse in realtà già provocato altre cadute.
Quanto poi alla rilevanza causale del sinistro nel decesso della vittima, il giudice di merito ha richiamato le conclusioni della espletata perizia medico-legale, in punto di decorso delle lesioni subite dall'infortunata, evidenziando che dall'evento traumatico, rottura del femore, si era giunti a quello letale senza possibilità di riconoscere nelle pregresse malattie, che pure affliggevano la D. G., fattori interruttivi del nesso eziologico.
A fronte di tale apparato motivazionale, coerente con gli esiti delle prove acquisite, conforme alle regole della logica e a massime di comune esperienza ampiamente condivisibili, le critiche degli impugnanti ripropongono piste ricostruttive già ampiamente scrutinate dal giudice di merito, sollecitando una rilettura del materiale istruttorio, preclusa in questa sede di legittimità. Esse non valgono quindi a insidiare la tenuta logica dei criteri di apprezzamento seguiti dal giudice di merito, tanto più che la Cassazione non è giudice delle prove, ma giudice della esatta applicazione della legge, della corretta interpretazione del materiale istruttorio e dell'esistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante. A ciò aggiungasi che la ricostruzione di un incidente, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. pen., sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38878; 24 maggio 2007, n. (Ndr: testo originale non comprensibile)898).
Infondati sono altresì il terzo e il quarto motivo di ricorso che, per la loro attinenza al titolo in base al quale i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere del sinistro, si prestano a essere esaminati congiuntamente.
Le censure in essi sviluppate ruotano intorno al preteso, insufficiente approccio del decidente con l'effettiva conoscenza che gli impugnanti avevano dello stato dei luoghi, segnatamente evidenziandosi, in proposito, l'assoluta carenza di indagini in ordine all'epoca in cui era stato realizzato lo scalino nonchè il mancato accertamento della stessa conoscibilità dell'esistenza del manufatto insidioso.
Sul punto ricorda il collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, se in materia di colpa generica la mancanza di obblighi imposti da "leggi, regolamenti, ordini o discipline" comporta che, nell'accertamento della responsabilità penale, giocano un ruolo decisivo i criteri della prevedibilità e della evitabilità, la considerazione della pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo all'area di normale disponibilità di un soggetto, non può non determinare una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza, da parte dello stesso, degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza. In tale prospettiva, il richiamo al disposto dell'art. 2051 cod. civ. - a tenor del quale, è bene ricordarlo, "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" - pur nella conclamata inoperatività, agli effetti penali, della regula iuris da esso dettata in punto di distribuzione degli oneri probatori (Cass. n. 13943 del 2008) può giocare un ruolo decisivo in chiave di particolare pregnanza dei doveri cautelari incombenti sul custode, in ragione della sua vicinitas alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso ragionevolmente dispone in ordine alla stessa.
In tale prospettiva è da escludere che il giudice di merito abbia fatto malgoverno delle norme che presidiano l'affermazione della responsabilità penale, perchè l'assunto che l'amministratore della società proprietaria dello stabile e l'addetto alla manutenzione avrebbero potuto e dovuto verificare l'assenza di agenti pericolosi e attivarsi per eliminarli - postulato di fondo del giudizio di colpevolezza - costituisce coerente applicazione dei principi innanzi enunciati.
In definitiva, considerato che il reato è estinto per prescrizione, si impone il rigetto del ricorso agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, restando assorbito in tali statuizioni l'esame dell'ultimo motivo, (Ndr: testo originale non comprensibile) ad ottenere la conversione della pena detentiva.
Si ricorda in proposito che l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale è già intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Ed è proprio in tale ottica che si sono esaminati compiutamente i motivi di impugnazione, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno se non in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, stante il disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2 (confr. Cass. sez. 6, n. 21102 del 2004).
Il ricorrente rifonderà poi alle parti civili le spese dalle stesse sostenute, nella misura di cui al dispositivo.
Nessuna statuizione viene invece adottata nei confronti del preteso responsabile civile perchè, non essendone stata pronunciata alcuna nella sentenza impugnata, lo stesso è stato vanamente citato in giudizio.

P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; rigetta i ricorsi nel resto e condanna i ricorre al pagamento in solido delle spese sostenute dalle parti civili, spese che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008