Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2014, n. 39516 - Morte per mesotelioma: nesso causale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
L.G. N. IL (OMISSIS);
PU.MA. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 812/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, (Ndr: testo originale non comprensibile) Stab. Metalmeccanici CISC Bergamo, l'avv. Fante Carmine da Bergamo, il quale chiede rigettarsi i ricorsi;
udito, per entrambi i ricorrenti, l'avv. Zachetti Mario da Milano, il quale ha chiesto accogliersi i ricorsi, nonchè per il Pu.
l'avv. Arbasino Ambrogio da Voghera il quale ha chiesto accogliersi il ricorso.


Fatto


1. La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 5/10/2012, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di L. G. e Pu.Ma. dal Tribunale di Bergamo in data 14/6/2005 (proc. R.G. 816/2005) statuì nei termini seguenti:

"dichiara non doversi procedere nei confronti di L.G. e Pu.Ma. in ordine ai reati di omicidio colposo ai danni di B.A., Ci.Ro., C.A., M.G., P.E., S.E. e Z. G. nonchè di lesioni colpose ai danni di G.G. perchè estinti per intervenuta prescrizione e assolve L. G. e Pu.Ma. dal reato di omicidio colposo ai danni di Be.Al., G.M. e Pe.Gi. per non avere commesso il fatto ed ai danni di Ca.In. perchè il fatto non sussiste (...)"; nonchè, in parziale riforma della sentenza emessa dal medesimo Tribunale nei confronti degli stessi imputati in data 7/10/2011 (proc. R.G. 674/2012), statuì nei termini seguenti: "assolve L.G. e Pu.Ma. dal reato di omicidio colposo ai danni di Co.Ma. perchè il fatto non sussiste ed ai danni di D.M., Do.Lu. e F.A. per non avere commesso il fatto; assolve L. G. dal reato di omicidio colposo ai danni di Pr.Re.

perchè il fatto non sussiste e da quello ai danni di A. A. per non avere commesso il fatto; ridetermina la pena nei confronti degli appellanti L.G. e Pu.Ma.

relativamente all'omicidio colposo ai dannai di Mu.Sa., concesse le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, in anni 1 di reclusione ciascuno. Concede ad entrambi i doppi benefici di legge". La statuizione, inoltre, disponeva condanna del L. e del Pu. al risarcimento del danno in favore delle organizzazioni sindacali costituite parti civili.

1.1. Appare utile, nel rispetto del perimetro decisorio di legittimità, riprendere gli snodi salienti della vicenda.

I ricorrenti, tratti a giudizio per rispondere, quali garanti, di numerosi decessi (e in un caso anche di lesioni) derivanti da malattie professionali correlate all'uso dell'amianto presso il reparto denominato "Pezzi Speciali, R.F.A., Prefabbricati, Prodotti Speciali, T.P.S." facente parte dello stabilimento, sito in (OMISSIS), della D. s.p.a., hanno visto affermata la loro penale responsabilità solo in relazione al decesso dell'operaio Mu.Sa. causato da mesotelioma pleurico.

L'approfondita istruttoria condotta in entrambi i processi consentì d'appurare che almeno fino agli anni ottanta del secolo scorso era stato fatto largo uso nella lavorazione siderurgica svolta nello stabilimento di cui detto di materiali in amianto (in particolare le cd. coperte utilizzate quali coibentanti, sia per proteggere i lavoratori e gli strumenti dalle alte temperature, sia per assicurare un lento raffreddamento dei pezzi lavorati, così da permetterne solidificazione a regola d'arte).

La Corte territoriale è giunta a divergenti conclusioni rispetto al Tribunale valorizzando gli argomenti di cui, in sintesi, appresso, pur confermati l'esposizione e l'effetto nefasto delle microfibre del tossico materiale: a) in ordine alle imputazioni concernenti il decesso di un certo numero di operai, essendo già state riconosciute le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, applicata la disciplina previgente la L. 5 dicembre 2005, n. 251, tenuto conto del tempo trascorso, in assenza d'evidenza d'innocenza (in vero testualmente la sentenza fa riferimento all'insussistenza di assoluta carenza di prova a carico), i reati contestati andavano dichiarati estinti per maturata prescrizione; b) le morti per neoplasia non potevano ritenersi procurate o anche solo accelerate dal contatto con l'amianto, mancando la prova empirica della presenza di un cospicuo accumulo di fibre, prova che si sarebbe avuta nel caso di pregressa diagnosi di asbestosi e che avrebbe indirizzato per eziologia da amianto e non da fumo di sigaretta; c) per i decessi causati da mesotelioma, diversi da quello del Mu., pur riconosciuto che l'unica fonte concretamente individuabile era costituita dall'assorbimento delle polveri d'amianto e pur sconfessata la cd.

trigger dose, la quale non correla l'insorgere della patologia alla durata dell'esposizione, ma al primo contatto efficiente, la Corte territoriale era giunta alla soluzione assolutoria avendo escluso la sussistenza di apprezzabili elementi probatori che in concreto (cioè a riguardo del singolo ammalato) fossero tali da predicare che "ad un aumento di esposizione sia corrisposto quantomeno una riduzione del periodo di latenza ovvero che alla cessazione della esposizione risulti un aumento del pericolo di latenza".

Quanto al decesso di Mu.Sa., invece, la Corte di merito, tenuto conto delle specifiche mansioni lavorative (doveva scrostare con frese manuali i residui di amianto rimasti ancorati ai pezzi lavorati) e dell'assenza di pregressa esposizione, era giunta ad opposta conclusione, dalla quale era derivata l'affermazione di penale responsabilità dei due ricorrenti.

Con riserva di verificare le affermazioni della sentenza impugnata in sede di vaglio dei motivi, nel resto, veniva sciolto positivo giudizio in merito alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso e sul ruolo di garanzia dei due imputati.

2. Avverso la sentenza della Corte bresciana entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione.

3. Conviene trattare unitariamente i motivi comuni ad entrambi gli imputati esposti nei due ricorsi, in parte del tutto sovrapponibili, a firma dagli avvocati Zanchetti, Galli e Arbasino.

3.1. Con il primo motivo comune si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di nesso di causalità.

Ad ammettere che le esposizioni successive alla prima efficiente assumano rilievo, anche solo accelerando la latenza, si tratta, pur sempre, secondo le acquisizioni scientifiche attuali, di un dato probabilistico, epidemiologico, con la conseguenza, che per affermare la penale responsabilità occorre che sussista la prova che, in concreto si sia avuto quell'effetto d'accelerazione, non bastando evocare l'aumento del rischio. Nel caso di specie, assume il ricorso, erano assenti quelle indispensabili informazioni cronologiche, sulla base delle quali potesse affermarsi la correlazione imputata a riguardo del decesso di Mu.Sa.. In un ambito di conoscenze limitato, il quale non è in grado di stabilire la durata dell'insorgenza dell'iniziazione, cioè dell'innesco dell'infiammazione che, poi, dopo la latenza, darà luogo alla nefasta degenerazione, la Corte Territoriale aveva errato nel non considerare che la vittima era stato esposto all'amianto ben prima della pretesa assunzione di garanzia di entrambi i ricorrenti. Anche solo davanti alla mera plausibilità di una diversa ipotesi eziologica la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio avrebbe dovuto imporre l'assoluzione.

3.2. Con il secondo motivo comune si denunziano i medesimi vizi di legittimità, questa volta a riguardo alla ritenuta posizione di garanzia.

Assume il L. che la Corte di Brescia aveva mutuato la nozione di garante dal D.Lgs. n. 626 del 1994, ampiamente successivo ai fatti, con la conseguenza che aveva attribuito la qualità di datore di lavoro in via automatica al responsabile dell'unità produttiva, senza contare che a (OMISSIS) non insisteva neppure un vero e proprio stabilimento. Inoltre, male interpretando l'ordine di servizio del 31/8/1973, istitutivo del "comitato di gestione del Settore Applicazioni Speciali Sabbio", la sentenza non si era avveduta che l'imputato non era chiamato a funzioni, quale rappresentante del comitato, decisionali, ma meramente propositive e di gestione ordinaria, spettando ogni potere alla struttura di D. , comunque alla direzione generale. Solo a transizione compiuta, gestita la crisi delle commesse e la successiva nomina del Pu. come direttore, nel (OMISSIS), si assegnò autonomia a (OMISSIS). In quegli anni, inoltre, l'attribuzione del ruolo di datore di lavoro non poteva prescindere dalla concreta verifica, caso per caso, al fine di accertare "chi avesse i poteri giuridici e di amministrazione necessari per garantire l'osservanza dei precetti in materia di sicurezza", implicante l'attribuzione del ruolo di "mente" e di "braccio" (il primo da identificarsi nel direttore del servizio sicurezza e il secondo, nell'ufficio di produzione).

Assume il Pu., dopo essersi soffermato, negli stessi termini sopra riportati, sull'impossibilità di rifarsi al D.Lgs. n. 626 cit., che sarebbe occorso verificare in concreto la sussistenza del complesso di poteri sintomatico della funzione datoriale, verifica del tutto mancante.

3.3. Con il terzo comune motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in punto di prevedibilità.

Non solo, siccome aveva affermato la sentenza, l'amianto all'epoca non era sostituibile con altri materiali, ma risultava del tutto impossibile per gli imputati prevedere un rischio (peraltro assai remoto per il Mu., tenuto conto dei di lui compiti) la cui sussistenza risultava essere stata evidenziata dalla comunità scientifica solo negli anni ottanta del secolo scorso, e che, antecedentemente, erano ignorati universalmente, anche dagli organi di controllo.

3.4. Con il quarto comune motivo i ricorrenti deducono violazione di legge per essere stati condannati al risarcimento del danno in favore delle associazioni sindacali costituitesi parte civile.

La Corte territoriale aveva individuato il nocumento patito nella lesione all'immagine delle predette associazioni, aventi come uno degli scopi principali la tutela della salute dei lavoratori. Ma di quale lesione potevano lamentarsi i sindacati, s'interrogano i ricorrenti, se essi per primi, non rendendosi conto della pericolosità dell'amianto, non denunziarono il rischio per la salute degli associati?

3.5. Il L. con il quinto motivo lamenta vizio motivazionale in ordine al trattamento penale.

Il giudice di secondo grado aveva omesso di spiegare in cosa fosse consistita la "gravità' del reato", che l'aveva indotta a non stimare prevalenti le riconosciute attenuanti generiche.

In particolare, non si era tenuto conto della tenuità della colpa, del lungo tempo trascorso dal fatto, dell'età avanzata e della condotta processuale dell'imputato, sempre presente e più volte sottoposto ad esame.

3.6. Il Pu., con il proprio quinto motivo, si duole anch'egli, assumendo del pari vizio motivazionale, del trattamento penale.

Le ragioni coincidono con quelle esposte dall'altro ricorrente, salvo a non essere qui posta in rilievo una condotta processuale particolarmente meritevole.

3.7. Il Pu. con il sesto motivo allega mancanza o vizio della motivazione in merito alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a talune delle imputazioni ab origine contestate.

La Corte d'appello aveva giustificato la pronuncia con l'affermazione che "non vi è assoluta carenza di prova in ordine ai reati ascritti agli imputati che saranno assolti per altre imputazioni, come appresso vedremo, per insufficienza e contraddittorietà degli elementi a loro carico". L'asserto, secondo l'assunto impugnatorio, si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato in sede di legittimità a s.u. con la sentenza n. 35490 del 2009, la quale assegna preferenza alla declaratoria, salvo che "il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito", nel qual caso, "non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 c.p.p., non debba prevalere la formula assolutoria del merito rispetto alla causa di estinzione del reato; e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, nè le esigenze di economia processuale (...), possono impedire la piena attuazione del principio di favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 codice di rito, comma 2". A parere del ricorrente nel caso in esame, vertendo il ragionamento assolutorio su considerazioni generali circa l'applicabilità di una legge scientifica, non v'era ragione per non estenderlo alle altre imputazioni per le quali era decorso il termine prescrizionale.

3.8. Con il settimo ed ultimo motivo il Pu. deduce violazione di legge per contrasto con gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen..

Poichè la Corte d'appello aveva espressamente riconosciuto che il Tribunale, nella prima sentenza, aveva errato nell'individuare i periodi nei quali gli imputati avevano rivestito le cariche direttive a Sabbio, non poteva condividersi l'assunto secondo il quale sarebbe risultato inutile rinviare gli atti al giudice di primo grado in quanto per quei fatti gli imputati avrebbero comunque, e a prescindere, meritato l'assoluzione. Difatti, così operando la Corte di Brescia aveva finito per giudicare, pur assolvendoli, gli imputati per fatti diversi rispetto a quelli contestati e il rinvio non sarebbe stato superfluo in quanto "E' chiaro che una tale situazione ha comportato una condanna (da parte del Tribunale di Bergamo) per un fatto diverso da quello contestato, con la corrispondente lesione di diritto di difesa rispetto ad un elemento, inerente sia la condotta posta in essere, sia la posizione di garanzia, diretto a circoscrivere l'oggetto dell'accusa (...). La sentenza, quindi, doveva essere per quella parte annullata e gli atti trasmessi al pubblico ministero".

4. Nell'interesse del L. risulta essere stato depositato ulteriore ricorso a firma dell'avv. Galli.

4.1. Con il primo motivo, anche per il predetto imputato, viene dedotta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen..

Utilizzando argomenti largamente sovrapponibili alla censura esposta al p. 3.8. ed evidenziato che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al P.M. e non già al Tribunale, come erroneamente indicato in sentenza, il ricorrente sostiene che il corretto approccio procedurale gli sarebbe stato più favorevole in quanto, giunte le carte al P.M., costui avrebbe potuto chiedere l'archiviazione o per infondatezza della notizia di reato, o per estinzione dovuta a prescrizione. L'epilogo (l'ordinanza di archiviazione) "è senz'altro più favorevole per l'imputato rispetto ad una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non foss'altro perchè il primo epilogo avrebbe paralizzato, per esempio, tutte le costituzioni di parte civile".

4.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 530 e art. 129, comma 2, in relazione all'art. 531 cod. proc. pen..

L'innocenza dell'imputato risultava evidente, al contrario di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, anche per le imputazioni definite con la pronuncia d'improcedibilità per prescrizione, con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione nel merito. In particolare: la p.o. B.A. aveva prestato attività lavorativa presso il reparto di Sabbio in epoca assai lontana e ben antecedente rispetto all'esercizio delle funzioni da parte del L.. Analoga conclusione andava presa per gli altri decessi, in relazione ai quali l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per lo meno ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., comma 2 difatti, richiamando la sentenza n. 40799 del 18/9/2008 della Sez. 4 di questa Corte, per la quale "salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso, che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato". Incertezza probatoria della quale la Corte d'appello aveva dato pienamente atto a pag. 149.

Diritto


5. L'insieme delle censure non merita di essere accolto. La sentenza d'appello, unitamente a quelle di primo grado, ha illustrato, con motivazione ampia, analitica ed esente da cesure logiche, le condizioni nelle quali i dipendenti della D., addetti al reparto "Pezzi speciali, ecc." di (OMISSIS) erano stati costretti a svolgere la loro attività lavorativa, a contatto costante con le micidiali polveri d'amianto; condizioni che risultano essere state accertate pienamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e congruamente riepilogate, oltre che dal giudice d'appello, anche da quelli di primo grado.

Sulla base degli svolti accertamenti i lavoratori, almeno sino agli anni ottanta del secolo scorso, erano stati posti a contatto di cospicue concentrazioni di fibre. La descritta situazione lavorativa trova riscontro nella svolta istruttoria, non essendosi registrato alcun significativo contrasto a riguardo della polverosità delle lavorazioni.

6. La sentenza gravata ha scrupolosamente verificato le concatenazioni fattuali, non mancando di cogliere qualunque circostanza che inducesse il dubbio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. Ed è proprio attraverso una tale approfondita opera di verifica che ha reputato la sussistenza del dubbio in relazione alle plurime morti per neoplasie ed anche per mesotelioma, fatta eccezione per il decesso del Mu..

Non è seriamente controvertibile che il Mu. venne posto a contatto intenso con le polveri d'amianto nello stabilimento di (OMISSIS) dal (OMISSIS), vigente la posizione di garanzia dei due ricorrenti, nel mentre pretesi pregressi contatti del medesimo con le nocive microfibre in parola si riducono a mera congettura puntualmente smentita in sentenza (pag. 161-162). Tenuto conto della pacifica unifattorialità (sul punto non emergono dubbi di sorta) della letale malattia che portò a morte il lavoratore deve escludersi la giuridica plausibilità di altra ipotesi eziologica e, pertanto, vanamente risulta essere stato invocato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Val la pena precisare che con la formula, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, art. 5, ad integrazione dell'art. 533 cod. proc. pen., dopo essersi chiarito che così non si era varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna è possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 1, n. 20371 dell'11/5/2006, Rv. 234111), si è con maggiore puntualità, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass., 1, n. 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763). Sicchè, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass., 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). Con la conseguenza dell'apparire del tutto conseguente l'ulteriore approdo di legittimità (Cass., 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o l'incapacità esplicativa) o esterni (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).

Ciò si concilia perfettamente con la regola del giudizio di legittimità che vieta la sostituzione della motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilità. Invero, la violazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio non si verifica per il solo fatto che siano asseribili plurime alternative congetturali, che, in astratto, portando l'analisi sul terreno epistemologico, non sempre sono riducibili ad un numero finito d'ipotesi, occorrendo, come si è visto, la diversa lettura degli atti, oltre che plausibile, risulti vagliata.

7. Nel mentre non assume rilievo decisivo l'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza della patologia (Sez. 4, 11/4/2008, n. 22165; Sez. 4, n. 33311 del 24/5/2012, Rv. 255585), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della cd. "trigger dose", assume che il mesotelioma è patologia dose-dipendente.

In modo del tutto logico la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso Se.Ir. si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la quale poichè l'insorgenza della patologia degenerativa era causata anche dalla sola iniziale esposizione (cd. "trigger dose" o "dose killer"), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre tossiche, dovevano reputarsi ininfluenti.

Trattasi di una vera e propria distorsione dell'intuizione del Se., il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione.

Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta evidenziare che assai di sovente, considerati i tempi assai lunghi occorrenti perchè il processo infiammatorio avviato con l'innesco si conclami in aperta patologia, l'effetto letale può sopravvenire anche assai tardivamente, magari quando il soggetto ha oramai raggiunto età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa.

L'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l'insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l'acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.

Ciò ancor più a tener conto che l'accumulo delle fibre all'interno dei polmoni, continuando l'esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d'ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l'accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione.

Dallo studio in parola (i cui risultati sono stati riportati dalla sentenza di merito, attingendo agli apporti degli esperti di settore), il primo intervenuto in Italia, avendo operato su una vasta platea di persone, osservate per un lungo periodo (3434 lavoratori presi in considerazione per oltre cinquanta anni; seguiti dal 1950 al 1986 e poi fino al 2003), si è potuto ricavare che tutte le esposizioni alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono la diagnosi della malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo maligno; che, allo stesso tempo, non è possibile determinare una soglia quantitativa e temporale di sicurezza, nè il tempo massimo d'induzione.

8. La dimostrazione dell'effetto accelaratorio delle esposizioni successive alla prima efficiente si ricava dal corretto approccio epistemologico della sentenza gravata: una tale conclusione, infatti, discende dal sapere largamente condiviso nella comunità scientifica, adeguatamente veicolato attraverso l'apporto tecnico degli esperti di settore ed acquisito con il metodo del contraddittorio e della verifica delle diverse prospettazioni scientifiche. Le conclusioni, poi, del Giudice di merito, rispettose del predetto metodo ed esenti dai gravi vizi argomentativi rilevabili in sede di legittimità, non sono in questa sede censurabili.

La decisione impugnata, in linea con la giurisprudenza più avvertita di questa Corte (Sez. 4, n. 43786 del 1779/2010, Rv. 248943), nel rispetto della quale ha meticolosamente espunto ogni situazione nella quale potessero emergere profili di minima incertezza sulla ricostruzione del nesso di causalità, ha riportato, condividendola, l'opinione scientifica consolidata secondo la quale l'effetto acceleratore della protrazione all'esposizione alle polveri d'amianto costituisce generalizzazione esplicativa di qualificata probabilità.

Indi ha ineccepibilmente riscontrato attraverso l'emergenze processuali che una tale conseguenza, nel caso della morte del Mu., doveva reputarsi avvenuta. Costui, del quale non è rimasto accertato alcun pregresso contatto con le polveri d'amianto, durante il non breve periodo lavorativo presso l'unità produttiva di Sabbio si ebbe a trovare diuturnamente in ambienti saturi di fibre tossiche:

era addetto a scrostare con frese manuali le scorie d'amianto rimaste attaccate ai pezzi metallici lavorati, senza godere di alcuna, seppure grossolana o superficiale protezione, in quanto quella attività era considerata dall'azienda non a rischio polverosità.

Sicchè esente dai vizi denunziatì si mostra la conclusione che si riporta: "Entrambi gli imputati risultano coinvolti essendo le prime esposizioni significative verificatesi nel (OMISSIS) e protrattesi fino al (OMISSIS) e dovendosi tener conto non solo dello stadio di iniziazione della malattia ma anche di quello della promozione che, sempre secondo l'opinione maggiormente condivisa, va fatta risalire ai primi anni di esposizione".

9. Sussiste, in definitiva, il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza (Sez. 4, 11/4/2008, n. 22165; Sez. 4, n. 33311 del 24/5/2012, Rv. 255585).

In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica (S.U., 10/7/2002, n. 30328), l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In questo senso l'evento doveva ritenersi evitabile.

Quanto alla cd. legge statistica, come si è anticipato, la conferma dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (S.U. n. 30328 cit.).

Secondo quel che è emerso dagli accertamenti ed indagini peritali, peraltro in conformità con le conclusioni unanime della scienza di settore, il mesotelioma, che resta forma tumorale abbastanza rara e praticamente unifattoriale (ricorda la sentenza impugnata le sole altre due minimali fonti rilevate dalla comunità scientifica, costituite dalla erionite e dalla fluoroedenite, del tutto estranee al contesto fattuale qui al vaglio), non poteva insorgere nella vittima per cause diverse dalla esposizione ad amianto.

Inoltre, la Corte bresciana prende puntualmente atto che nella comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo patologico debba considerarsi dose-dipendente, secondo legge probabilistica di tipo statistico. Che ciò sia avvenuto in concreto è stato correttamente tratto; come si è detto, dalla storia personale della vittima, in sintonia con lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l'insorgenza della malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall'ultima esposizione, di talchè si è concluso che ogni assunzione successiva aumenta il rischio.

10. Ingiustamente le impugnazioni hanno posto in dubbio la sussistenza della posizione di garanzia degli imputati.

In primo luogo deve rilevarsi la aspecificità del punto di censura con il quale si assume che la nozione di garante, mutuata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, successivo ai fatti, non s'addiceva. Invero, i ricorrenti, insistendo nella critica omettono del tutto di prendere in esame i ragionati argomenti precipuamente svolti dalla Corte di merito, la quale ha spiegato come già con il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 ai dirigenti (e tali erano entrambi gli imputati) e preposti spettasse il rispetto degli obblighi in tema di sicurezza.

Quanto alle effettive attività svolte dai due imputati deve osservarsi che le critiche investono ineccepibili valutazioni di merito, puntualmente tratte dal vaglio probatorio e adeguatamente argomentate (pagg. 161-166); in questa sede, quindi, intangibili (natura della struttura di (OMISSIS), compiti del Comitato di gestione, primazia del L.; scioglimento del predetto comitato e insediamento quale dirigente del Pu.). Valutazioni, le quali hanno correttamente identificato nei due imputati portatori di posizione di garanzia, nel rispetto degli indici di riferimento già condivisamente evidenziati da questa Corte (cfr., Sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010, cit, Rv. 248849, secondo la cui massima si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato).

11. Correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa.

Risponde a conoscenze comuni, maturate in epoche anche assai lontane nel tempo, che l'ingestione per via aerea di fibre, particelle e polveri costituisce pericolo per la salute.

Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (R.D. 14 giugno 1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; L. 12 aprile 1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero che ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota.

La Corte di Brescia, attingendo al sapere di settore ritualmente introdotto in giudizio, oltre che alla conoscenza comune, ha evidenziato che il processo di maturazione della consapevolezza in ordine alla correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli "Effetti biologici dell'amianto" dell'Accademia delle Scienze, tenutasi a New York). Peraltro, nella detta occasione venne presentata da V. E. l'esperienza italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste scientifiche il proprio pensiero. La questione venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del 34 congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro, tenutosi a Saint Vincent.

V'è, peraltro, da soggiungere che i primi studi dai quali emergeva la detta correlazione si collocano egli anni 30/40 e poi 50 del secolo scorso (in Germania). In Italia risalgono ai lontani anni 1955/1956 i primi approfondimenti resi pubblici da R., Po.Ba., Ri., p., Fr. e Mo..

Le conclusioni erano del tutto concordanti: la sopravvivenza dopo la diagnosi era solitamente assai breve; l'intervallo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia era assai lungo; anche basse dosi erano sufficienti ad innestare il processo patologico;

degli esposti solo taluni subivano la degenerazione cellulare; pur essendo vari i tipi di amianto, quasi sempre erano presenti fibre di anfibiolo e crisotilo; non si riscontrava alcuna apprezzabile causa alternativa.

Ciò posto, non può assumersi che le conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d'amianto non fosse circostanza prevedibile.

L'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all'imprenditore l'approntamento di ogni possibile cautela, dalla più semplice ed intuitiva (proteggere le vie respiratorie con maschere altamente filtranti, imporre accurati lavaggi alla cessazione dell'orario di lavoro con cambio degli indumenti da lavoro da sottoporsi, anch'essi, a lavaggio, alla riduzione al minimo delle polveri, al loro appesantimento mediante acqua, alla loro aspirazione, ecc), alle più complesse e sofisticate, secondo quel che la scienza e la tecnica consigliavano. Non solo nulla di tutto questo venne fatto, ma, al contrario, emerge dall'istruttoria una grossolana indifferenza di fronte all'inalazione delle polveri tossiche.

Reputa il Collegio che, anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri d'amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto ad auspicabile condotta prudente e diligente trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di sostanza comunque tossica.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, sentenza n. 4675 17/05/2006, massima).

Le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d'approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l'inalazione di polveri non è diretta ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d'un ambiente di lavoro polveroso, bensì, come appare evidente, che l'organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all'aria respirata del tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno alla salute.

In ogni caso, non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell' "homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4, 1/7/1992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4, 1/4/2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. 4 n. 20047 cit.).

Richiamando quanto poco sopra esplicitato, deve conclusivamente ribadirsi che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, 31/10/1991, Rezza, massima).

12. La critica mossa in ordine alla pronunzia di risarcimento del danno in favore delle associazioni sindacali costituitesi parte civile deve valutarsi manifestamente infondata.

Condivisamente questa Corte ha già avuto modo di precisare che la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, è ammessa, a prescindere dall'iscrizione al sindacato del lavoratore vittima dell'infortunio o della malattia professionale, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Sez. 4, n. 22558 dell'11/6/2010, Rv. 247814). Nè può assumere rilievo la circostanza che l'associazione sindacale, eventualmente, non ebbe a rendersi conto del rischio per la salute dei lavoratori: il danno da risarcire, infatti, non è costituito dal vulnus procurato dal mancato ascolto dell'organizzazione sindacale, bensì dall'inefficiente sistema di protezione della salute dei lavoratori, nonostante la presenza della forza sindacale.

13. Non ha fondamento la critica mossa da entrambi i ricorrenti al trattamento sanzionatorio, diretta a contestare apprezzamenti di merito in questa sede incensurabili (la Corte territoriale, nel rivalutare favorevolmente il trattamento sanzionatorio, ha dato mostra di tenere conto di ogni rilevante circostanza ai fini della stima della sanzione, riconoscendo le attenuanti generiche con criterio di equivalenza e assegnando entrambi i benefici di legge).

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche (e, quindi, a maggior ragione, per ponderarne l'effetto) il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, 18/1/2011, n. 3609, massima). La concessione o no delle circostanze attenuanti generiche (e, quindi, ancora una volta, a maggior ragione, il criterio di bilanciamento prescelto) risponde a una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 4, 28/10/2010, n. 41365).

14. Non hanno fondamento le doglianze in rito sintetizzate ai pp. 3.7, 3.8, 4., 4.1. e 4.2.

14.1. Quanto alla declaratoria d'improcedibilità per prescrizione vai quanto appresso.

In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di "evidenza" dell'innocenza dell'imputato o dell'indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064).

Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642).

L'evocazione delle S.U. n. 35490 del 28/5/2009 non è appropriata.

Invero, in quella sede si affermò non sussistere "alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 c.p.p., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, nè le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei, con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 codice di rito, comma 2". Dalle superiori considerazioni si trasse il principio di diritto seguente:

"allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova". Al di fuori della predetta circoscritta ipotesi, in presenza di una causa estintiva del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (principio ribadito sempre dalle predette S.U.).

La ragione della peculiarità del caso esaminato dalle S.U. n. 35490 cit. appare di agevole comprensione: nell'ipotesi in cui il giudice del merito debba sempre e comunque statuire in merito alla rimproverabilità della condotta, sia pure ai soli fini civilistici (ma, come ripetutamente affermato, il metro di riferimento è sempre quello del giudizio penale - cfr. Cass., Sez. 3, n. 26863 del 676/2012, Rv. 254054 -), non v'è ragione per non pronunciare l'assoluzione nel merito, facendo prevalere una tale formula sulla causa estintiva, ove non sia stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità.

Nel caso in esame, non constando una tale situazione non resta che applicare la regola generale dettata dall'art. 129 c.p.p., comma 2.

Or poichè nel giudizio di cassazione l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento, ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento gravato, in conformità ai limiti di deducibilità dei vizio di motivazione, il quale, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169), dal complesso motivazionale, raffrontato con le riportate risultanze probatorie, non si apprezza alcuno dei vizi argomentativi rilevabili in questa sede, sanando i quali v'è motivo di prognosticare l'evidenza dell'innocenza dei ricorrenti. Innocenza, che, secondo la regola normativa, avrebbe avuto necessità di essere semplicemente raccolta dalla congerie probatoria, quale verità incontestabile autoaffermantesi.

Situazione che qui non ricorre, in quanto le ragioni dei ricorrenti, nella migliore delle ipotesi, per essere accertate, imporrebbero uno scandaglio ed una rivalutazione delle emergenze probatorie.

14.2. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 codice di rito penale può affermarsi quanto di seguito.

Senza che occorra verificare la piena fondatezza dell'argomento utilizzato dalla Corte territoriale va rilevato che il preteso vulnus prospettato appare solo congetturale ed ipotetico, non constando l'allegazione delle specifiche lesioni difensive che sarebbero state generate dall'erronea datazione.

15. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e il rimborso di quelle legali in favore della parte civile, che, viste la notula, si liquidano nella misura giudicata di giustizia, di cui in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014