Tipologia: Accordo
Data firma: 15 marzo 2005
Validità: 01.03.2005 - 31.12.2008
Parti: Cavtomi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cantieri, TAV, Cavtomi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Messa in sicurezza dei cantieri e pause di raffreddamento
Art. 2 Orario ed organizzazione del lavoro
Art. 3 Maggiorazioni e incentivazioni per turni
Art. 4 Viaggi - Diarie e indennità di trasporto
4.1) Grandi e medie distanze
4.2) Residenti nella Regione Lombardia
Art. 5 Incentivazione alla presenza
Art. 6 Mensa
Art. 7 Identificazione del personale
Art. 8 Formazione e sicurezza
Art. 9 Infortuni sul lavoro e anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 10 Monitoraggio subappalti
Art. 11 Festività del santo patrono
Art. 12 Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Milano, lì 15 marzo 2005, tra il Consorzio Cavtomi, la Fillea/Cgil della provincia di Milano, la Filca/Cisl della provincia di Milano, la Feneal/Uil della provincia di Milano, la Fillea/Cgil della provincia di Novara, la Filca/Cisl della provincia di Novara, la Feneal/Uil della provincia di Novara

Premesso
Che le parti come sopra definite sono firmatarie dell'Accordo Quadro del 13 marzo 2002;
Che con atto integrativo del 21 luglio 2004 al Consorzio sono stati affidati da parte di TAV e del General Contractor i lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità/capacità Novara-Milano;
Che i lavori Cavtomi hanno per oggetto la realizzazione di un'opera complessa con termini temporali già predeterminati, e che le parti hanno convenuto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, un'organizzazione del lavoro che preveda un orario di lavoro con turni a ciclo continuo sette giorni su sette con tre o quattro squadre;
Che le parti hanno convenuto sulla necessità di attivare gli strumenti necessari che possano favorire l'adeguata partecipazione delle risorse umane;
per le particolari condizioni in cui si troveranno ad operare le maestranze operaie assunte dal Cavtomi, le parti hanno raggiunto il seguente accordo, da valere per tutti i lavoratori con la qualifica operaia assunti dal Consorzio Cavtomi per la realizzazione della Tratta Ferroviaria ad Alta Capacità/Velocità Novara-Milano.

Art. 1 Messa in sicurezza dei cantieri e pause di raffreddamento
Tenuto conto della complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere da realizzare, le parti si impegnano a porre in essere comportamenti e misure tali da garantire la preventiva messa in sicurezza dei cantieri interessati da sospensioni del lavoro per qualsiasi titolo e per l'intera durata delle stesse.
Ne consegue la necessità che la proclamazione di eventuali scioperi venga preventivamente e formalmente comunicata dalle strutture sindacali competenti alla Direzione di cantiere con un congruo preavviso per consentire di effettuare le suddette necessarie operazioni.
Fermo restando quanto sopra, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 lettera e) dell'accordo quadro del 13 marzo 2002, le parti, al fine di prevenire e comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità, convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare congiuntamente, nell'ambito del cantiere interessato, le problematiche che hanno causato la situazione di conflittualità. L'eventuale esame congiunto dovrà svolgersi in tempi rapidi e concludersi non oltre 15 giorni dalla richiesta d'incontro.

Art. 2 Orario ed organizzazione del lavoro
Le parti in considerazione della specificità dell'opera, che richiede un forte impegno organizzativo ed una significativa partecipazione delle risorse umane e della necessità di tutelare interessi apprezzabili quali, quello pubblico connesso alla realizzazione di un'opera di primaria importanza a livello nazionale e quello dei lavoratori, specie se provenienti da località del mezzogiorno, in modo tale da consentire loro di disporre di maggior tempo libero da dedicare alle famiglie ed alla vita di relazione, convengono di modulare l'orario di lavoro come segue.
Fermo restando che per tutte le attività si farà riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge e di Contratto in materia di orario di lavoro, si conviene di operare, di norma per tutto l'anno, per sette giorni su sette, con squadre che si alterneranno, come di seguito indicato:
Turnazione con tre squadre (copertura produttiva 06,00 - 22,00)
Esempio 6,00 - 14,00 14,00 - 22,00
La turnazione prevede 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo, 6 giorni di lavoro e 5 giorni di riposo continuativo da usufruire al termine del 12° giorno effettivamente lavorato o considerato tale ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto.
Per la malattia intervenuta nel corso del godimento del riposo continuativo si applicheranno in via analogica i criteri di cui all'Art. 16 comma VI del vigente CCNL.
I lavoratori addetti ai turni potranno usufruire del servizio mensa per la colazione e per i pasti principali, prima dell'inizio e, successivamente, al termine di ciascun turno di lavoro.
Compatibilmente alle condizioni climatiche e metereologiche e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, potrà essere introdotto un terzo turno (22,00 - 06,00), in modo tale da effettuare una lavorazione a ciclo continuo nelle 24 ore. Anche i lavoratori addetti a tale turno potranno fruire del servizio mensa.
Le parti firmatarie del presente accordo, unitamente alle RSU, concorderanno a livello di singolo cantiere le eventuali modalità attuative, tra cui anche quella di effettuare sovrapposizioni di squadre nei turni e/o di eventuali modifiche dell'orario dettate dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
La pausa retribuita di complessivi 30 minuti giornalieri per i lavoratori addetti ai turni, prevista dall'Art 7.1 dell'accordo quadro del 13 marzo 2002, si considererà come fruita durante la consumazione di uno dei pasti principali della giornata e verrà computata come lavoro ordinario a tutti gli effetti contrattuali.
Nell'ipotesi in cui la suddetta distribuzione dell'orario comporti una prestazione lavorativa media annua inferiore alle 40 ore settimanali previste dall'art. 5 del vigente CCNL, si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, dei riposi annui (88 ore).
In considerazione di quanto sopra, poiché per lavoro straordinario deve intendersi quello eccedente le 40 ore settimanali di media annua, il pagamento delle relative eventuali maggiorazioni verrà effettuato con cadenza trimestrale e conguaglio annuale.

Art. 6 Mensa
Il servizio dovrà garantire la funzionalità e la fruizione tenendo conto dell'articolazione dei turni.
[…]
All'interno di ciascun cantiere verrà istituita una Commissione, composta da tre lavoratori, che verificherà il regolare funzionamento del servizio di mensa.

Art. 7 Identificazione del personale
Il Consorzio Cavtomi attuerà un sistema di identificazione in forza del quale tutti coloro che a vario titolo svolgano attività all'interno dei propri cantieri dovranno essere dotati di tessera nominativa di riconoscimento (badge).

Art. 8 Formazione e sicurezza
Fermo restante quanto previsto dall'accordo quadro del 13 marzo 2002, le Parti verificheranno le esigenze formative nel corso di appositi incontri.

Art. 10 Monitoraggio subappalti
Le parti, anche in considerazione dei quanto evidenziato e previsto nell'avviso comune, sottoscritto anche dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo in data 16 dicembre 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convengono sull'opportunità di porre in essere ogni possibile intervento volto ad evitare fenomeni elusivi delle disposizioni di Legge e contrattuali. Le parti riconfermano il loro impegno, così come indicato nell'accordo quadro del 13 marzo 2002, a sviluppare ogni azione per contrastare il lavoro irregolare, fino alla rescissione del contratto in caso di gravi e palesi violazioni di Leggi e di contratti.