Accordo tra l’Associazione degli Imprenditori dell’Alto Adige e la Direzione Provinciale INAIL di Bolzano per l’attuazione di iniziative comuni nel campo della sicurezza e igiene del lavoro

Premesso che
• l‘Associazione degli Imprenditori dell’Alto Adige, in qualità di organizzazione di rappresentanza delle aziende industriali, svolge, tra l’altro, attività per la tutela della salute e sicurezza nelle aziende associate e intraprende iniziative per l’informazione e l’educazione dei datori di lavoro e che allo scopo di realizzare tali compiti collabora con le parti sociali e con le amministrazioni pubbliche, anche attraverso specifiche convenzioni,
• l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nel prosieguo denominato INAIL, con il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e con il D.lgs. n. 106 del 2 agosto 2009 ha visto confermati le competenze ed i compiti nell’ambito di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia dì salute e sicurezza sul lavoro;
• nonostante la diminuzione degli infortuni sul lavoro negli ultimi anni, quelli riferiti al settore dell’industria continuano a rappresentare una quota rilevante sul totale degli infortuni;
Visto il regolamento predisposto dalla Direzione Provinciale dell’INAIL di Bolzano relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
Ravvisata l’opportunità di procedere alla stipula di un nuovo accordo per una collaborazione tramite una serie di interventi nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,

Tutto ciò premesso, concordano in seguito

L’Associazione degli Imprenditori dell’Alto Adige nella persona del Presidente Sig. Stefan Pan con sede in Bolzano, Via Macello 57, e
La Direzione prov.le di Bolzano dell’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nella persona del Direttore prov.le Robert Pfeifer con sede in Bozen, Viale Europa 31.

Art. 1
(Finalità)

Il presente accordo ha come finalità l’elaborazione e l’attuazione di un programma di azione di vasta portata e di durata pluriennale mirato a:
- la promozione e la divulgazione della cultura della sicurezza del lavoro e della tutela della salute,
- il sostegno per l’introduzione di sistemi di gestione per l’autogestione della salute e sicurezza del lavoro,
- il miglioramento della qualità e della efficacia dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza del lavoro,
- di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione di cosiddette “buone pratiche”,
- di intraprendere d’intesa con le rappresentanze dei lavoratori, ovvero degli Enti bilaterali iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti in riferimento ai settori specifici:
- intraprendere iniziative per la promozione della cultura e educazione alla sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado,
- la produzione di materiale informativo e di mezzi e forme innovative di formazione nelle due lingue, ovvero anche in altre lingue se necessario.

Art. 2
(Oggetto)

L’accordo ha per oggetto la collaborazione tra le parti per la realizzazione delle attività per gli anni 2015-2017 da definirsi anno per anno dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 3.
Alla realizzazione delle attività si farà fronte con risorse umane e finanziarie di entrambi le parti nella misura concordata.
L’Associazione degli Imprenditori si impegna di informare l’Ente Bilaterale per l’industria delle iniziative oggetto del presente accordo e di acquisire il relativo sostegno.
INAIL si impegna a cofinanziare le attività oggetto della collaborazione fino al 50% dei costi ammissibili relativi ai progetti. Per quanto riguarda tali costi sono applicati i criteri stabiliti dal regolamento predisposto dalla Direzione Provinciale dell’INAIL di Bolzano relativo alla predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza sui lavoro.
L’Associazione degli Imprenditori sosterrà gli oneri economici derivanti dalla realizzazione delle attività programmate e INAIL, previa rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute, rimborserà la quota percentuale stabilita.
Nei caso di affidamento a terzi di servizi e/o forniture, l’Associazione degli Imprenditori si impegna a utilizzare procedure di individuazione dei fornitori che garantiscano il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità.
Inoltre, l’Associazione degli Imprenditori si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
(Costituzione del Comitato misto di coordinamento e relativi compiti)

Per le finalità espresse e per l’attuazione del presente accordo è costituito a livello provinciale un Comitato misto di coordinamento nelle seguenti componenti, designati dalle parti:
Per l’INAIL: il Direttore provinciale o suo delegato, il Funzionario responsabile delle Attività istituzionali e una professionalità tecnica specifica;
Per l’Associazione degli Imprenditori: il funzionario Marco Repetto delegato dalla direzione e una professionalità tecnica.
Il Comitato è presieduto dal Direttore provinciale dell’INAIL o suo delegato. Le attività di segreteria sono curate dalla Direzione provinciale INAIL dove il Comitato ha sede.
Il Comitato è convocato su richiesta di una delle parti e almeno una volta l’anno.
Il Comitato definisce:
Il programma di azioni e interventi
- Il piano dì iniziative ed interventi da realizzare in collaborazione anche con gruppi di lavoro.
Inoltre, il Comitato effettua il monitoraggio sul proprio piano di lavoro annuale.

Art. 4
(Durata)

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha a durata di 3 anni, con esclusione di tacito rinnovo.
INAIL e l’Associazione degli Imprenditori si riservano la possibilità di recedere in ogni momento dalla presente intesa, previo preavviso di tre mesi.

Art. 5
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Bolzano. 

Art. 6
(Registrazione)

Il presente atto redatto in duplice copia è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al Decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Bolzano - Bozen, 27/01/2015

 

Allegato
Testo in lingua tedesca


Fonte: inail.it