Tipologia: Accordo
Data firma: 13 luglio 2005
Validità: 31.12.2008
Parti: Cementir/Federmaco e RSU, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, Cementir Alessandria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Sistema di relazioni industriali
1.1. Livello di Gruppo

1.2 Livello di unità sociale
1.3 Salvaguardia degli impianti
2. Formazione professionale
3. Ambiente e sicurezza
4. Coordinamento Nazionale di Gruppo delle RSU di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
5. Classificazione del personale
6. Premio di risultato
7. CRAL Aziendali
8. Servizi di mensa
9. Premio integrativo per caricazione cemento
10. Premio per pensionamento operai
11. Comitato Aziendale Europeo
12. Durata e validità
Allegati

Verbale di accordo

Addì 13 luglio 2005, in Roma presso la Sede della Federmaco, tra la Società Cementir, Cementerie del Tirreno spa […], assistita da Federmaco […], Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], con il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie delle Unità produttive della Cementir spa ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali; a seguito delle richieste presentate dalle organizzazioni sindacali in data 2 dicembre 2004, per il rinnovo dell'accordo integrativo aziendale, dopo approfondite discussioni tenutesi in più sessioni di incontro, a totale definizione delle richieste summenzionate, si stipula e conviene quanto segue:

1. Sistema di relazioni industriali
1.1. Livello di Gruppo

Con riferimento a quanto convenuto nei precedenti accordi aziendali e nell'intento di fornire al Comitato Paritetico Nazionale - istituito come previsto all'art. 2 del CCNL 5 marzo 2004 -elementi idonei alle valutazioni demandate al suddetto comitato, le parti convengono di esaminare congiuntamente in un incontro di norma annuale da tenersi nel mese di settembre, le tematiche che seguono:
andamento congiunturale del mercato e dinamica dei consumi;
programmi di investimento del Gruppo e di innovazione tecnologica, compreso l'utilizzo dei combustibili alternativi;
variazioni della struttura industriale (dismissioni, acquisizioni, costruzione di insediamenti produttivi) con particolare riferimento agli aspetti occupazionali;
analisi delle implicazioni connesse a nuove legislazioni in tema di attività estrattiva ed industriale e connesse problematiche di approvvigionamento della materia prima;
formazione e qualificazione professionale;
tematiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente esterno, con riferimento ai rapporti con le istituzioni.
Alla suddetto incontro potranno partecipare anche tecnici, anche esterni alle Parti, allo scopo di meglio approfondire le tematiche all'esame.
Nel corso del suddetto incontro l'azienda fornirà informazioni alle organizzazioni sindacali, come previsto al punto 3 dell'art. 2 del CCNL, sui temi in detta normativa previsti, quali ad esempio: la distribuzione del personale, l'andamento complessivo del lavoro straordinario e delle turnazioni, le assenze dal lavoro, andamento della fruizione delle ferie, permessi per riduzione orario ed ex festività, eccetera.

1.2 Livello di unità sociale
Per quanto riguarda le tematiche di stabilimento definite dal CCNL, la Direzione di Stabilimento e le RSU esamineranno le stesse in incontri mensili preventivamente programmati, fatte salve eventuali necessità più urgenti, nello spirito di collaborazione che è alla base del presente accordo. In tali incontri si potrà procedere alle previste verifiche, anche in relazione alla normativa di cui al D.lgs 8/4/2003 n. 66, con riferimento agli aspetti dal medesimo regolati in tema di orario di lavoro.
Nell'intento di rafforzare le relazioni sindacali e industriali e di ridurre la conflittualità, secondo le indicazioni previste dall'art. 14 del CCNL, le Parti (Direzione Aziendale e RSU/OO.SS territoriali) confermano, in attuazione di quanto previsto al punto 1.3, 2° capoverso, dell'accordo aziendale 20 marzo 2002, l'esperimento del tentativo tendente a pervenire ad una possibile soluzione conciliativa, in caso di controversie sui temi previsti in detto articolo.

2. Formazione professionale
In conformità di quanto prevede l'articolo 3 del CCNL, l'azienda, nel riconoscere l'importanza dello strumento formativo ai fini della valorizzazione professionale del personale, si impegna a rispondere alle necessità formative dei neoassunti e di aggiornamento dei dipendenti in forza, mediante la formulazione di piani formativi mirati secondo le indicazioni che emergeranno dal Comitato Paritetico Nazionale ed avvalendosi eventualmente delle opportunità di finanziamento previste dalle legislazioni nazionali e comunitarie. In tali casi, i relativi programmi saranno oggetto di analisi e confronto tra azienda e RSU, nel rispetto dei reciproci ruoli.

3. Ambiente e sicurezza
Le parti, confermando l'impianto esistente in tema di formazione/informazione dei lavoratori, basato sui dettami legislativi (D.Lgs. 626/94 e 242/96), come sviluppati dall'accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 e dall'art. 6 del vigente CCNL "Ambiente di Lavoro e tutela salute dei lavoratori", si danno reciprocamente atto del costante intento di ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro coinvolgendo e promuovendo la collaborazione tra Direzioni di Stabilimento ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'ottica di mantenere alta la soglia di attenzione del personale per realizzare la massime condizioni di prevenzione.
A fini di una corretta ed efficace gestione della sicurezza, le parti definiscono e adottano le seguenti modalità operative:
puntuale definizione dei ruoli degli addetti alla prevenzione e controllo sulle tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro;
identificazione delle necessità formative ai fini di programmare interventi per promuovere il coinvolgimento alla salvaguardia e al miglioramento della sicurezza del personale, pianificando anche iniziative formative in correlazione con l'entrata in funzione di nuove apparecchiature od impianti, con divulgazione di manualistica specializzata;
adozione sistematica delle procedure identificative dei rischi relativi ad ogni reparto e costante aggiornamento delle stesse in dipendenza di modifiche impiantistiche;
elaborazione di istruzioni per l'esercizio degli impianti in condizioni di sicurezza in tutte le fasi operative (avviamento, esercizio, fermata, interventi manutentivi specie in condizioni di emergenza), in conformità delle direttive vigenti. Redazione di schede di valutazione delle imprese di manutenzione secondo la Direttiva UNI 10145;
valutazione periodica, con apposite riunioni, dell'efficacia del sistema regolamentare e formativo adottato, ai fini di introdurre aggiornamenti ed integrazioni eventualmente occorrenti;
addestramento specifico dei nuovi assunti alle tematiche della prevenzione ed all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed all'osservanza delle procedure di sicurezza in atto;
costante conoscenza dell'andamento dei fenomeni infortunistici con approfondimento delle relative cause, nonché valutazione dell'efficacia delle misure in atto ai fini di opportune integrazioni e modifiche,
classificazione e catalogazione degli infortuni per tipologia, modalità, natura delle lesioni ed effetti lesivi per durata della guarigione ed eventuali esiti permanenti, al fine di meglio analizzare i fattori di rischio con riferimento alle valutazioni effettuate; in caso di utilizzo di combustibili alternativi, introduzione di procedure operative specifiche, previa ampia ed approfondita informativa sulle caratteristiche del prodotto ai fini della prevenzione di possibili rischi.
1. Le verifiche e gli aggiornamenti delle procedure di sicurezza, anche con la necessità di coordinamento delle ditte esterne, di cui ai temi summenzionati, saranno oggetto di consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

4. Coordinamento Nazionale di Gruppo delle RSU di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
L'Azienda prende atto che ad iniziativa delle Segreterie nazionali di categoria della Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituito il coordinamento delle RSU delle succitate organizzazioni sindacali che esercita, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e in nome e per conto delle RSU delle Unità produttive del Gruppo, la titolarità e la competenza per il secondo livello di contrattazione.
I nominativi dei componenti il Coordinamento Nazionale, scelti per elezione nell'ambito delle RSU di Stabilimento,- il cui numero potrà essere al massimo di otto delegati - saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, a cura delle Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. per il tramite della Associazione Imprenditoriale di categoria, entro 30 giorni dalla data di designazione.
Ai componenti il Coordinamento di Gruppo sarà riconosciuto un permesso retribuito individuale, aggiuntivo ai normali permessi, di 12 ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell'accordo aziendale di Gruppo e per gli incontri a livello nazionale di Gruppo previsti dal CCNL nonché nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione Aziendale, fino ad un massimo, di norma, di 3 incontri l'anno.
I summenzionati permessi non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui sopra.
Ad ogni singolo componente sarà riconosciuta a titolo di indennità di trasferta, per la partecipazione al coordinamento di gruppo, l'importo di € 46,00 omnicomprensive per ogni sessione di incontro. Per le spese di trasporto sarà riconosciuto, dietro presentazione dei relativi giustificativi, il rimborso del biglietto ferroviario, ovvero l'indennità chilometrica con l'utilizzo delle tabelle aziendali vigenti, per l'uso di un'auto privata.
Per le necessità di comunicazione informatica delle RSU con le Segreterie Sindacali Nazionali e viceversa la RSU potrà avvalersi, previa intesa, dell'utilizzo degli strumenti informatici della segreteria dello stabilimento.

8. Servizi di mensa
[…]
Constatato che in alcune unità produttive l'utilizzo della mensa si è notevolmente ridotto nel tempo, l'azienda verificherà, in tali unità, entro la fine del corrente anno, unitamente alla RSU, la sostenibilità gestionale, economica e qualitativa del servizio, ai fini di ogni decisione in merito.

11. Comitato Aziendale Europeo
L'azienda, su richiesta delle OO.SS si impegna a dar corso alla procedura prevista dalla normativa Europea, recepita con il Dlgs. 22 aprile 2002 n. 74.