Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 20 dicembre 2005
Parti: Lottomatica e RSU
Settori: Metalmeccanici, Lottomatica
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premio di Risultato
1. Sistema di relazioni industriali
2. Diritti sindacali
• Tabella 1
• Tabella 2
3. Valorizzazione delle professionalità
4. Reperibilità
5. Lavoro a turni di domenica e giorni festivi
6. Lavoro a turno
7. Ricezione in cuffia e attività telefonica
8. Lavoro programmato festivo e notturno
9. Lavoro presso Stand, Fiere ed assimilati
10. Categoria impiegati
11. Disagiata sede
12. Buono pasto
13. Maneggio Titoli
14. Piano di assistenza
15. Banca ore
16. Trasferte
17. Sistemi e procedure nel rispetto dell'art. 4 Legge 20.5.1970 n. 300

Ipotesi di Accordo

In data 20 dicembre 2005 si sono incontrati a Roma, la Direzione Aziendale di Lottomatica spa, Lottomatica Sistemi spa e Lottomatica Italia Servizi spa ed i Rappresentanti dei lavoratori delle tre Aziende ed hanno convenuto quanto segue […]

1. Sistema di relazioni industriali
Le Parti si danno atto della necessità di promuovere un sistema di relazioni industriali che, nel rispetto delle distinte prerogative e nel reciproco riconoscimento dei ruoli, concorra a favorire le condizioni che consentano l'ordinato svolgimento delle attività aziendali, favorendo, nel contempo, attraverso la creazione di un complesso di regole certe e definite, il perseguimento degli obiettivi di competitività dell'azienda, la valorizzazione delle professionalità, la partecipazione delle risorse su obiettivi di qualità, con particolare riferimento alla soddisfazione della clientela, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il predetto sistema di relazioni industriali sarà basato su un modello di tipo partecipativo, con un assetto relazionale fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento delle conflittualità, attraverso una sistematicità dei rapporti su tematiche di comune interesse.
Le Parti concordano sull'esigenza di prevedere incontri di norma annuali o anticipatamente su richiesta delle parti, in cui saranno rese informazioni su:
andamento complessivo aziendale, sia rispetto alla situazione in atto che alle future prospettive di mercato;
scenario competitivo di riferimento;
evoluzione occupazionale prevista, anche con riferimento alle iniziative di formazione e di sviluppo professionale;
sicurezza ed ambiente di lavoro;
applicazione della normativa in materia di pari opportunità.
Qualora intervengano significative modifiche a quanto ha formato oggetto della informativa, saranno forniti eventuali aggiornamenti integrativi. In sede aziendale su richiesta delle RSU e delle OO.SS. territoriali potranno essere programmati incontri per ulteriori chiarimenti alle tematiche su indicate.
Inoltre le parti concordano di mantenere le 4 commissioni istituite con il precedente contratto integrativo aziendale e di istituirne una quinta che verifichi la presenza di casi di mobbing in azienda. Le 5 commissioni sono così individuate:
formazione e valorizzazione professionale;
premio di risultato;
pari opportunità;
sistema di orari;
mobbing,
ed avranno il compito di sviluppare nell'arco massimo di un anno un modello ed ambiti di partecipazione dai quali possa derivare l'individuazione di obiettivi di intervento e di monitoraggio del corretto sviluppo delle azioni funzionali al loro raggiungimento.
Dette commissioni, con compiti di analisi, studio, proposta, condivisione e verifica dei risultati saranno composte ciascuna da un massimo di sei componenti di cui tre designati dall'azienda, appartenenti al personale dirigente, e tre designati fra le RSU, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie la presente intesa.
Qualora concordemente tra le parti se ne ravvisi la necessità potrà richiedersi l'intervento, nell'ambito di ciascuna commissione, di un esperto individuato di comune accordo.
Ciascuna commissione si riunirà periodicamente con cadenza al massimo trimestrale, o all'occorrenza, su richiesta di una delle parti.
Le attività delle Commissioni saranno portate alla valutazione congiunta delle RSU e della Azienda prima della loro attuazione.
La Commissione Formazione e valorizzazione professionale avrà i seguenti compiti:
analizzare i fabbisogni formativi con riferimento all'evoluzione delle professionalità in relazione alle tecnologie utilizzate con l'obiettivo di rispondere adeguatamente alle necessita del mercato, alla qualità del servizio e all'esigenza di valorizzazione delle professionalità;
proporre aree e temi di attività formative che mostrino priorità specifiche rispetto alla valorizzazione delle risorse ed in tale ambito offrire indicazioni utili all'articolazione dei corsi; in particolare la commissione formulerà una proposta entro il primo semestre di ogni anno per la definizione dei piani formativi;
elaborare linee guida in materia di riqualificazione professionale in relazione ai fabbisogni formativi individuati;
istituire , entro il primo semestre successivo all'entrata in vigore del presente accordo, un sistema di valutazione professionale che preveda la partecipazione e la condivisione dei lavoratori interessati , anche in vista del nuovo modello di classificazione dei lavoratori che dovrà essere introdotto con il prossimo rinnovo del CCNL;
esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il sistema contrattuale di valorizzazione delle capacità professionali, anche in forma aggregata e statistica, nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione, della produttività e dello sviluppo sia verticale che trasversale;
effettuare un'analisi quali - quantitativa delle attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale;
monitorare l'evoluzione della normativa in tema di formazione professionale anche con particolare riferimento alle possibilità di ricorso a finanziamenti nazionali o regionali;
proporre ogni utile iniziativa per la valorizzazione delle risorse umane per favorire l'integrazione dei lavoratori nonché la conoscenza da parte degli stessi dei processi aziendali;
formazione finanziata;
estendere a tutti i lavoratori (vedi turnisti, pool segreterie ecc.) la possibilità della mobilità orizzontale e verticale al fine di dare a tutti una eguaglianza di opportunità professionale.
[...]
La Commissione Pari Opportunità costituita sulla volontà di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro ha lo scopo di:
studiare la fattibilità di proposte di azioni positive condivise da intraprendere al fine di realizzare le condizioni di pari opportunità, in armonia con le finalità della legge n. 125/91 fra cui iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
proporre alle parti stipulanti la realizzazione in via sperimentale delle suddette azioni;
valutare i risultati al termine della fase sperimentale;
La Commissione sul sistema di orari ha i seguenti compiti:
analizzare le necessità di flessibilità della prestazione di lavoro in relazione alle esigenze tecniche e organizzative dell'azienda, contemperandole a quelle dei lavoratori interessati con particolare riferimento alle nuove professionalità legate ai nuovi processi produttivi;
monitorare l'andamento dei contratti a tempo parziale e del mantenimento del corretto equilibrio tra le prestazioni a tempo pieno e quelle a tempo parziale, in connessione con l'organizzazione delle attività e dei processi cui si riferiscono, nell'ottica di ottimizzare il livello della qualità del servizio;
in funzione dell'evoluzione delle caratteristiche del servizio, monitorare e proporre diverse possibili articolazioni degli orari con particolare riferimento allo schema delle turnazioni, in connessione con l'organizzazione delle attività e dei processi cui si riferiscono.
La commissione Mobbing ha il compito di avviare adeguate ed opportune iniziative ai fine di:
verificare la presenza di casi di Mobbing in azienda , ed attivare la raccolta di tutti i dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno in azienda;
contrastare fa diffusione di tali situazioni per prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato;
migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro.
Le parti stipulanti convengono di incontrarsi, al fine di verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi attribuiti alle commissioni, entro il 30 Giugno 2006 e successivamente entro il termine di ciascun anno ricompreso nella validità del presente accordo.

2. Diritti sindacali
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e successive e integrazioni del vigente CCNL, hanno proceduto alla definizione dei diritti sindacali all'interno della società Lottomatica spa in armonia con quanto previsto nei citati accordi.
A questo proposito, anche con riferimento alla normativa di raccordo del 7 luglio 1999 tra CCNL aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind e CCNL industria metalmeccanica e dell'installazione d'impianti, le parti hanno convenuto che:
E' prevista l'istituzione del Coordinamento Nazionale RSU Gruppo Lottomatica. L'Azienda metter a disposizione un monte ore di permessi sindacali tali da permettere almeno 6 convocazioni annue dello stesso, oltre che il rimborso delle spese in base alla normativa sulle trasferte ivi contenuta.
L'organico di riferimento utile per definire il numero dei componenti le RSU in ciascuna società e unità operativa delle medesime quello riferito alla data del 31 maggio 2004; non sono computati i lavoratori in prova, i lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e i lavoratori a tempo determinato, assunti per cause diverse dalla precedente, per una durata inferiore a sei mesi;
Il numero dei componenti le RSU individuato, per ciascuna società e unità operativa delle medesime, in base a quanto disposto dall’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Tabella 1);
I numero dei componenti le RSU così individuato non subirà modificazioni per il periodo di durata in carica delle medesime;
prima della scadenza del mandato conferito alle RSU le parti procederanno, in base all'organico esistente, a definire il numero dei componenti le RSU da eleggere;
ai componenti le RSU sono riconosciuti, anche con riferimento alle precedenti situazioni di fatto, per l'espletamento del proprio mandato e per quello di attività di tipo partecipativo previste dal Sistema di relazioni industriali, permessi individuali retribuiti pari a quelli riportati nella Tabella 1. […]
a integrazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300, relativamente al diritto di affissione di materiale di interesse sindacale e del lavoro negli appositi spazi, ai componenti le RSU consentito l'utilizzo della posta elettronica nell'ambito delle unità territoriali di loro competenza.
ad integrazione di quanto previsto nei CCNL sono previste ulteriori 3 ore annuali pro capite da utilizzare anche per incontri tra la RSU e gruppi di lavoratori da individuare di volta in volta.
A tal fine le RSU, elette nelle rispettive unità territoriali, individueranno, ciascuna un proprio rappresentante responsabile dell'inserimento e della diffusione delle comunicazioni, dandone tempestiva informazione alla Direzione aziendale.
Infine, il servizio di posta elettronica è utilizzabile dai componenti delle RSU operanti nelle diverse unità territoriali per reciproche comunicazioni su temi di specifico interesse sindacale.

4. Reperibilità
Le Parti confermano l'istituto della reperibilità previsto nel precedente accordo integrativo aziendale.
Di seguito sono riepilogate le caratteristiche del suddetto istituto.
-Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore, su richiesta dell'Azienda, ad operare fuori dal normale orario di lavoro per assicurare, sia con intervento diretto, sia coordinando attività di altri dipendenti, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
-Per intervento si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito di segnalazione di criticità, fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto, con mezzi telematici, o direttamente sul sito in cui si verificata la criticità, in questo secondo caso il tempo complessivo di intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo, sarà riconosciuto, secondo le norme vigenti in azienda il rimborso a pie di lista delle spese di viaggio sostenute.
Ai lavoratori coinvolti che operano nelle unità organizzative della Direzione Tecnologie e Sviluppo business richiesta, con programmazione preventiva di almeno tre mesi, la reperibilità che non superi l'impegno di una settimana al mese, salvo particolari periodi in cui, previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, debba essere ampliato. Qualora l'Azienda ravvisasse la necessità di applicare l'istituto della reperibilità in ambienti diversi da quelli indicati nella presente intesa potrà estenderlo previo esame congiunto con le OO.SS. competenti. La RSU sarà preventivamente informata del piano di programmazione preventiva prima della sua applicazione.
Trattamento previsto
[…]
In caso di interventi tra le ore 22.00 e le 7.00 del giorno seguente a tutti i lavoratori verrà riconosciuto un periodo di riposo compensativo alle seguenti condizioni e misure:

Giorno inizio reperibilità

Durata intervento

Giornate di Riposo Compensativo

Precedente giorno lavorativo

Sino alle 4 ore

0,5

Oltre le 4 ore

1,0

Non precedente giorno lavorativo

Oltre le 8 ore

1,0

[…]

5. Lavoro a turni di domenica e giorni festivi
Nel quadro di assicurare ai clienti i necessari livelli di servizio le parti convengono di mantenere l'istituto del Lavoro a turni di domenica e giorni festivi così come previsto nel precedente accordo integrativo aziendale.
In funzione delle dinamiche della situazione aziendale, le parti convengono sull'opportunità di una verifica congiunta di detto istituto entro due anni dalla data della presente intesa
[…]

6. Lavoro a turno
[...]
Le parti concordano di definire i criteri che rendono possibile il passaggio del personale turnista a personale normalista. Le parti concordano, inoltre, di definire la flessibilità del personale turnista in entrata e/o in pausa pranzo.

7. Ricezione in cuffia e attività telefonica
A tutti i lavoratori delle U.O. che svolgono attività che prevedono normalmente l'utilizzo della cuffia e/o di apparati telefonici per le chiamate telefoniche, sia in ricezione che in trasmissione, verrà corrisposta una indennità giornaliera […]
Medesimo trattamento si intende applicato anche a tutti i lavoratori che sono coinvolti in attività estemporanee/spot che richiedono un impegno articolato e più di una giornata.
[…]

8. Lavoro programmato festivo e notturno
In merito al lavoro programmato festivo e notturno, attività non stabilmente ricorrenti e non organizzabili con regolare turnazione che, per esigenze di servizio devono essere eseguite nei giorni festivi e/o di notte, tra le ore 20,00 e le ore 08,00, le parti convengono che ai lavoratori ai quali viene richiesto di svolgere tale prestazione verrà applicato il trattamento previsto dalla presente intesa per il trattamento di reperibilità.
Le esigenze di lavoro programmato festivo e notturno verranno preventivamente comunicate alla RSU.
[…]

9. Lavoro presso Stand, Fiere ed assimilati
[…]
Le esigenze di lavoro presso Stand, Fiere ed assimilati verranno preventivamente comunicate alla RSU.
[…]

11. Disagiata sede
A livello di unità operativa interessata, qualora ricorra anche una sola condizione, tra quelle previste dal CCNL, in materia di sedi disagiate, l'azienda s'impegna a convocare a livello locale le RSU per la ricerca di soluzioni adeguate.