Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 16 aprile 2008
Parti: Organi Istituzionali, Associazioni Datoriali, Associazioni sindacali dei lavoratori
Settori: Trasporti, Porti
Fonte: Prefettura di Trieste

Sommario:

Preambolo
Premessa
Considerando
I
II
III
III bis
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Protocollo d’intesa per la Pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Trieste

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;
Visto Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i., inerente l'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, e delle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, relativa a misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti (edizione 2007);
Preso atto dell’Accordo sottoscritto in Prefettura in data 1 aprile 2008 in materia di sicurezza sul lavoro portuale;
Nelle more della emanazione del Decreto legislativo sulla sicurezza in attuazione della citata legge n. 123/07;

Premesso che

la piena attuazione del disposto normativo del D.Lgs. n. 626/94 si basa sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui valorizzazione costituisce un elemento essenziale delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti;
la concorrenza tra porti e tra imprese delle stesso porto non può esser distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza da parte dei soggetti obbligati;
l’organizzazione del lavoro e la gestione della sicurezza è affidata, ai sensi della normativa vigente, alla responsabilità delle singole imprese operanti in ambito portuale;

Considerato che

il porto presenta - in riferimento alla sicurezza del lavoro - una particolare complessità dovuta alla natura di molte attività e alla:
- compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione al coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
- possibile presenza di situazioni non conosciute o non adeguate quali determinati vettori marittimi, modalità di stivaggio, ecc. che richiedono particolare attenzione;
il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
il contrasto e la prevenzione del fenomeno infortunistico richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti sopra indicati, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, al fine di:
- accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali;
- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
- rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze;
- dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 272/99, L. 123/07) nella specifica realtà del porto di Trieste;
- valorizzare fortemente il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sia a livello di singola azienda che a livello di comparto portuale;
risulta necessario rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro;
le azioni di concertazione, promozione della sicurezza e prevenzione del fenomeno infortunistico promosse dalla Prefettura di Trieste sono state finalizzate al rafforzamento e alla diffusione del ruolo degli RLS nelle aziende e alla disciplina dei lavori in appalto;
l’Autorità Portuale di Trieste, con il concerto dell’Azienda per i Servizi Sanitari locale, della Capitaneria di Porto di Trieste, dei Vigili del Fuoco, ha emanato negli anni una serie di regolamentazioni locali che disciplinano:
- la rilevazione dei dati del fenomeno infortunistico in ambito portuale, sia per quanto riguarda l’andamento complessivo del comparto che per quanto attiene la comunicazione tempestiva dei singoli accadimenti, ivi compresi gli incidenti senza conseguenze lesive, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 272/99;
- l’esecuzione di lavori con fonti termiche, nei cantieri navali, nei terminali petroliferi e nel restante ambito portuale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

I sottoscrittori del presente Protocollo per la parte di rispettiva competenza convengono quanto segue:

I
Il presente accordo si applica alle operazioni e a i servizi portuali, come definiti dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84, svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese ex articoli 16, 17 e 18 della norma precitata.

II
Le organizzazioni sindacali si impegnano a effettuare l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali (RLS e RLST), a copertura di tutte le imprese e servizi portuali autorizzati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 nonché ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione a effettuare manipolazioni di merci nel porto di Trieste, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del seguente protocollo. Le elezioni verranno svolte in un’unica sessione, anche in più giorni consecutivi, in modo da favorire la più agevole ed ampia partecipazione. A tale scopo l’Autorità Portuale metterà a disposizione adeguati spazi per gli adempimenti.
A tal fine tutti gli RLS/RLST si costituiranno in coordinamento che sarà riconosciuto dall’Autorità Portuale, dalle imprese e dal Comitato di igiene e sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99. Il coordinamento di cui sopra avrà come obiettivo la elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di igiene e sicurezza. Il necessario supporto logistico per lo svolgimento dell’attività sarà a carico dell’Autorità Portuale.
Tale sistema sarà coordinato da tre membri, di seguito indicati come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS), eletti tra i RLS/RLST, i quali faranno altresì parte del Comitato di igiene e sicurezza (di seguito denominato CIS) di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99.

III
Le imprese e l’Autorità Portuale concordano di mettere a disposizione per le attività dei tre RLSS un monte ore annuale che consenta il distacco dei lavoratori predetti dal posto di lavoro per svolgere le funzioni loro demandate, ivi compreso un primo e adeguato percorso formativo, in aggiunta al monte ore garantito ai propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsto dalla contrattazione collettiva.
Analoga disponibilità per le medesime attività viene assicurata a favore dei tre responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione membri del Comitato d’igiene e sicurezza. Gli stessi avranno un ruolo di raccordo con i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese portuali per la formulazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro da sottoporre al Comitato di igiene e sicurezza, anche sulla base di un confronto con gli RLSS.
Le modalità del finanziamento, a carico dei datori di lavoro, di tale impegno avverrà attraverso l’individuazione di una tassa sulle merci, da definirsi con l’Autorità Portuale.
Gli RLSS avranno libero accesso a tutte le aree e zone operative secondo modalità tecniche concordate, nel rispetto della vigente normativa, tra OO.SS., rappresentanti delle imprese, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto e Azienda per i Servizi Sanitari locale entro trenta giorni dalla loro nomina.
Si conviene sulla definizione di un momento di coordinamento tra RLS e responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di comuni valutazioni in ordine agli adempimento tecnici da svolgere e alla gestione dei documenti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 272/99.
Per migliorare anche ai fini di cui sopra la comunicazione tra responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e RLS e favorire la costruzione di un sistema generale di sicurezza, le imprese incrementano il monte ore annuo dei permessi di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 626/94 di ulteriori 40 ore annue pro capite.

III bis
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 626/94 il lavoratore segnalerà al RLS/RLST e al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione di pericolo interrompendo, se necessario, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, la propria attività chiedendo l’immediato intervento del RSPP aziendale. Qualora la situazione segnalata non fosse risolta dall’intervento compiuto ed immediato del RLS/RLST e del RSPP, l’impresa si attiverà ai sensi dell’articolo 4 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 272/99 e verrà richiesto l’intervento dell’organo di vigilanza facente parte del COI cui compete la risoluzione della situazione.
Con riferimento a quanto sopra, resta inteso che la segnalazione del lavoratore impegna l’impresa operante a prescindere dal rapporto di dipendenza tra l’impresa e il lavoratore stesso.

IV
I datori di lavoro si impegnano ad avviare al lavoro solamente i dipendenti che abbiano ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal CIS ed approvati dal Coordinamento degli Organi Ispettivi (di seguito denominato COI).
Le imprese portuali ex articoli 16 e l’impresa fornitrice di manodopera ex articolo 17 che avviano propri dipendenti o svolgono segmenti di operazioni portuali in appalto presso altre imprese portuali devono garantire formalmente a queste ultime, con modalità da definire, l’avviamento al lavoro di lavoratori che abbiano ricevuto specifica formazione e informazione, sotto il profilo della sicurezza, anche in conformità alle indicazioni ed ai programmi determinati dal C.I.S. ed approvati dal COI
Inoltre le medesime garanzie saranno assicurate dalle agenzie di fornitura di lavoro interinale utilizzate dalla società autorizzata ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
Le imprese portuali che operano anche all’esterno del porto si impegnano a limitare, per quanto reso possibile dalle esigenze organizzative aziendali, la rotazione dei lavoratori impiegati in porto e fuori dal porto.
Quanto sopra deve avvenire unitamente al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro.
Con modalità da concordarsi, le imprese portuali ex articoli 16, 17 e 18 conservano a disposizione del personale ispettivo degli enti pubblici costituiti in COI le schede personali di ciascun dipendente con le annotazioni relative alla formazione ricevuta, inerente sia alla sicurezza che alle abilitazioni professionali conseguite.
Entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo l’Autorità Portuale censirà la situazione in essere in materia di formazione dei lavoratori.
L’Autorità Portuale nell’ambito delle proprie attività istituzionali promuove la certificazione delle professionalità e del relativo percorso formativo. Questa certificazione sarà attestata da un cartellino diverso a seconda delle professionalità raggiunte, che dovrà essere sempre esposto dal lavoratore in servizio. A quest’ultimo è inibito svolgere mansioni per le quali non è stato formato.
Quanto sopra si intende esteso anche alle imprese che, ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione, effettuano manipolazioni di merci nel porto.

V
L’Autorità Portuale di Trieste si impegna a costituire entro 30 giorni dall’elezione degli RLSS il Comitato di igiene e sicurezza di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 272/99, includendovi oltre all’Azienda per i Servizi Sanitari locale anche la Capitaneria di Porto di Trieste, tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tre responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione indicati dalle associazioni datoriali e, nella prima fase di avviamento, i rappresentanti del COI sotto descritto, allo scopo di realizzare e proporre, tra l’altro, una serie di protocolli tecnici relativi ai piani di sicurezza, al coordinamento delle operazioni in appalto, al fabbisogno formativo dei lavoratori portuali, nonché uno standard minimo comune di base di Sistema di Gestione per la Sicurezza che le imprese e i servizi portuali dovranno adottare. In ogni modo nel Comitato potranno essere coinvolti esperti e rappresentanti di altre PP.AA. ritenuti utili ai fini di cui sopra.
L’Autorità Portuale di Trieste si impegna altresì a promuovere e a finanziare un corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza membri del Comitato di igiene e sicurezza, un aggiornamento della formazione degli ispettori portuali ed a perseguire l’istituzione di un Centro di formazione portuale a disposizione delle imprese che operano in ambito portuale. L’Autorità Portuale si impegna altresì ad agevolare, anche con un supporto organizzativo, nelle more della realizzazione del Centro di cui sopra, l’effettuazione dei corsi di formazione rivolti alle figure professionali tipiche delle operazioni portuali promossi dalle imprese.

VI
Al fine di predisporre una mappatura costante delle operazioni in porto e di consentire la verifica del rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, i datori di lavoro delle imprese ex articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, non titolari di concessione ex articolo 18, si impegnano a fornire quotidianamente all’Autorità Portuale l’elenco completo, articolato per turni, di tutte le risorse umane impegnate ordinariamente e straordinariamente nei processi produttivi, con particolare riferimento alla composizione delle squadre; tale flusso informativo dovrà pervenire all’inizio di ogni turno di lavoro per via telematica non appena sviluppato un apposito sistema informatizzato, che sarà gestito da un specifico ufficio dedicato dall’Autorità Portuale. Tali dati saranno resi disponibili per i membri del Comitato d’igiene e del COI. Per integrare quanto sopra, i varchi di accesso alle aree portuali saranno informatizzati e sarà predisposto un nuovo modello di permesso di accesso elettronico, che potrà essere utilizzato dai dipendenti delle imprese portuali come tessera di riconoscimento ai sensi della legge n. 123/07.
Quanto sopra si intende esteso anche alle imprese che, ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione, effettuano manipolazioni di merci nel porto.

VII
Per rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli Enti aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo nell'ambito di applicazione del presente protocollo (Azienda per i Servizi Sanitari locale, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispesl, Inail., Inps e Vigili del Fuoco) si costituiscono in coordinamento (COI) nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti. Il COI:
- assume tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
- potenzia il sistema di sorveglianza degli eventi infortunistici portuali tramite il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche, e tra le stesse e l'Autorità Portuale ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D.lgs. 272/99;
- individua gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle azioni poste in essere dalle imprese e servizi portuali;
- favorisce, nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti, l'integrazione di azioni tra i vari enti preposti alle attività di controllo.
L’attività di coordinamento del COI, fermo restando il coordinamento di cui all’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 da parte del Presidente dell’Autorità Portuale, fa capo alla SCPSAL dell’Azienda per i Servizi Sanitari locale.

VIII
Sulla base delle indicazioni emerse in sede COI. e dei flussi informativi sulle attività portuali resi disponibili come sopra indicato Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Azienda per i Servizi Sanitari locale si impegnano a sviluppare un’azione congiunta di controllo del territorio portuale a frequenza quindicinale. Tale azione avrà come obiettivo principale gli impianti, le macchine, le attrezzature e i veicoli utilizzati, le procedure di lavoro, i dispositivi di protezione collettivi e individuali, gli ambienti di lavoro e le aree operative, la composizione delle squadre in riferimento ai carichi di lavoro. L’attività sopra descritta sarà programmata su base annuale, con la predisposizione di una relazione a consuntivo. In tale azione sul territorio saranno coinvolti gli RLSS in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. L’Autorità Portuale si impegna a fornire una sede idonea in ambito portuale per gli operatori della SCPSAL e per lo svolgimento delle attività in ambito portuale del COI.

IX
Ferma restando la rigorosa applicazione dell’Ordinanza n. 76/2001 che prevede l’immediato coinvolgimento del Centro Operativo dell’Autorità Portuale in caso di infortunio o incidente, le imprese si impegnano ad assicurare la presenza di almeno un addetto alla gestione dell’emergenza e al primo soccorso durante le attività lavorative. L’Autorità Portuale si impegna a realizzare, sulla base delle indicazioni del servizio pubblico di pronto soccorso (118) e secondo uno specifico piano d’intervento tra i soggetti interessati da definirsi entro 45 giorni dalla firma del presente protocollo, l’ottimizzazione logistica ed operativa degli interventi di soccorso in ambito portuale.
Inoltre sarà dato immediato avvio al progetto di ristrutturazione della palazzina ex Culp nel Punto Franco Nuovo come sede del nuovo spogliatoio a disposizione delle imprese portuali, ove sarà inserito anche un locale opportunamente attrezzato per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria a disposizione dei medici competenti delle imprese che operano in porto.

X
Per l’attuazione dei punti per i quali sono previsti ulteriori momenti di definizione e/o di accordo l’Autorità Portuale convocherà sollecitamente appositi tavoli tecnici di lavoro con le parti interessate. Eventuali divergenze interpretative tra le parti troveranno composizione in incontri presso l’Autorità Portuale, in aderenza all’Accordo del 1 aprile 2008 citato in premessa, che fa parte integrante del presente Protocollo.
Il presente Protocollo troverà attuazione in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari.

XI
I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a rivedere quanto previsto nei punti precedenti sulla base degli esiti del primo anno di funzionamento degli organismi e delle attività sopra indicati, nonché in caso di emanazione di innovative disposizioni normative in materia di sicurezza.
Decorsi sei mesi dalla firma del presente Protocollo i soggetti firmatari si impegnano, con il coordinamento della Prefettura, ad effettuare una prima verifica sullo stato di attuazione dell’Accordo.

Prefettura– Utg di Trieste
Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione Università e Ricerca di Trieste
Provincia di Trieste
Autorità Portuale di Trieste
Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina di Trieste
Capitaneria di Porto di Trieste
Inail di Trieste
Vigili del Fuoco di Trieste
Dipartimento Territoriale dell’Ispesl di Udine
Inps di Trieste
Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste
Associazione Industriali di Trieste
Associazione Agenti Marittimi del Friuli Venezia Giulia di Trieste
Associazione Spedizionieri di Trieste
Sezione del Friuli Venezia Giulia Associazione Nazionale Terminalisti Portuali Antep di Trieste
Cna di Trieste
Confartigianato di Trieste
Nccdl Cgil di Trieste
Ust Cisl di Trieste
CCdl Uil di Trieste
Ugl – Unione Territoriale del Lavoro di Trieste
Lega Coop. Fvg