Tipologia: Contratto Decentrato Integrativo Aziendale
Data firma: 30 maggio 2006
Validità: 2002-2005
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, ATO 2 Vercelli
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Preintesa
Parte prima Istituti giuridici
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Strumenti
Art. 3 Tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo integrativo
Art. 4 Concertazione
Art. 5 Informazione
Art. 6 Interpretazione autentica del CCDI
Art. 7 Verifica sull'applicazione degli istituti contrattuali
Art. 8 Diritto di pubblicità ed affissione
Art. 9 Modalità di svolgimento delle assemblee
Art. 10 Pari Opportunità
Art. 11 Comitato Paritetico sul Mobbing
Art. 12 Formazione del personale
Art. 13 Sicurezza e prevenzione nei posti di lavoro
Art. 14 Sistema di valutazione permanente
Art. 15 Utilizzo economie da part-time
Parte seconda Trattamento economico del personale
Art. 16 Lavoro straordinario
Art. 17 Banca delle ore
Art. 18 Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività ed al miglioramento dei servizi
Art. 19 Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 20 Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 22 Disposizioni finali
Art. 21 Servizio sostitutivo mensa
Allegato A. Valutazione delle prestazioni del personale
Allegato B. Manuale per la compilazione delle schede di valutazione per la progressione economica orizzontale e per la produttività collettiva

Contratto Decentrato Integrativo Aziendale

Preintesa
La delegazione di parte pubblica […], all'uopo formalmente autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto con decreto del Presidente dell'Autorità d'Ambito n. 10 del 12.04.2006, la delegazione sindacale composta da: Organizzazione Sindacale Territoriale Cisl, Organizzazione Sindacale Territoriale Cgil, Organizzazione Sindacale Territoriale Uil, stipulano ai sensi dell'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4 del vigente CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 22.1.2004 il seguente contratto collettivo decentrato integrativo relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2004-2005. In sede di rinnovo contrattuale del quadriennio 2006-2009 le parti si impegnano entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo a riconvocarsi per gli adeguamenti economici del caso. Il presente contratto, quale atto definitivo, comprensivo degli allegati sub "A" e "B" debitamente sottoscritto dalle delegazioni trattanti sopra evidenziate, diviene esecutivo dal giorno della sua sottoscrizione.

Parte prima Istituti giuridici
Art. 1 Oggetto

L'Autorità d'Ambito n. 2 del Biellese Vercellese Casalese, come sopra rappresentata e le OO.SS. rappresentative di categoria firmatarie del contratto e la RSU stipulano il seguente CCDI per disciplinare ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell'Ente, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, del CCNL del 22/01/2004. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, viene stipulato per la parte normativa facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali vigenti e per la parte economica al CCNL del 09 maggio 2006 attualmente in vigore.
Le parti si riservano di riaprire il confronto entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del nuovo contratto del personale dipendente per il quadriennio 2006-2009.

Art. 2 Strumenti
1. Il raggiungimento degli obiettivi indicati e concordati in premessa comporta la necessità di un sistema stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva decentrata integrativa;
b) informazione;
c) concertazione;
d) forme di partecipazione di cui al Capo II (artt. 8 e 9) del CCNL del 22/01/2004.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche (organizzazione del lavoro, ambiente e sicurezza, gestione delle risorse umane etc.) possono essere costituite a richiesta commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di analizzare le suddette problematiche e formulare proposte in merito.

Art. 4 Concertazione
Le parti partecipano alle riunioni con la disponibilità ad approfondire la materia in discussione ed a ricercare, se possibile, una soluzione che tenga conto dei diversi interessi coinvolti. Sono oggetto di concertazione le materie previste dall'alt. 16 comma II del CCNL del 31/3/1999, dall'art. 6 del CCNL 22/1/2004.
La concertazione attivata con le procedure previste dal CCNL vigente e si conclude o con un'intesa o con la registrazione del mancato accordo. L'eventuale intesa, redatta in forma scritta, impegna l'Ente a darne esecuzione. Anche il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale sono descritte le posizioni conclusive delle parti. In ogni caso sia il verbale d'intesa, che di mancato accordo, dovrà far parte integrante dei provvedimenti amministrativi che l'ente adotterà in materia.
Per tutta la durata della concertazione, le parti si astengono dall'assumere qualunque autonoma iniziativa sui temi oggetto della stessa.
Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare il termine di trenta giorni previsto dal CCNL.

Art. 5 Informazione
1. Le parti ritengono di affidare all'informazione, intesa come fattore determinante ai fini del coinvolgimento ottimale delle rappresentanze sindacali dei lavoratori sulle linee programmatiche e gestionali dell'Ente, il compito di garantire il confronto su tutte le questioni sin dalle fasi preliminari dei processi decisionali e in ogni modo preventivamente all'adozione di atti e di procedure attuative degli orientamenti assunti dall'Amministrazione.
2. Essendo data facoltà ai soggetti sindacali, ricevuta l'informazione, di attivare la concertazione mediante richiesta scritta, l'informazione medesima sulle materie previste dal CCNL e dal presente CCDI dovrà essere fornita preventivamente alle OO.SS. ed alla RSU. La richiesta scritta di attivazione della concertazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento dell'informazione; trascorso tale termine l'Ente procederà autonomamente.

Art. 6 Interpretazione autentica del CCDI
Nel caso di controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
In tal senso, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 5 del CCNL dell'1/4/99 così come novellato dall'art. 4 del CCNL del 22/01/04, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato salvando gli eventuali effetti prodotti.

Art. 7 Verifica sull'applicazione degli istituti contrattuali
1. Ai fini della verifica applicativa di tutti gli istituti previsti dal presente contratto, per le contestazioni e per una maggiore uniformità di applicazione le parti si incontrano di norma semestralmente. Tale verifica potrà essere demandata ad una Commissione paritetica ristretta da designarsi tra i componenti della parte pubblica e parte sindacale.

Art. 8 Diritto di pubblicità ed affissione
1. I componenti della RSU e gli altri soggetti sindacali individuati dal CCNL quadro in materia di distacchi e permessi sindacali del 1998, nonché, dal CCNL.1 aprile 1999 hanno il diritto di affiggere nelle apposite bacheche predisposte in luoghi di facile accesso e di agevole consultazione per il personale, materiale di interesse sindacale e del lavoro in conformità alle leggi sulla stampa e senza preventiva autorizzazione. Stampati e documenti potranno essere inviati nelle strutture ed uffici staccati per la relativa affissione direttamente dalle federazioni sindacali territoriali.

Art. 9 Modalità di svolgimento delle assemblee
Nel rispetto del limite massimo delle ore previste, la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente contratto collettivo decentrato, comunicheranno, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.
L'Assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, o parte di essi.
L'amministrazione fornir idonei locali per lo svolgimento della riunione e per particolari esigenze, le stesse potranno svolgersi anche al di fuori del normale orario di lavoro con riconoscimento per i partecipanti delle corrispondenti ore quali orario di lavoro effettivamente prestato.

Art. 10 Pari opportunità
1. Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 01/04/99 e delle leggi che regolano la materia, si individuano come prioritarie le seguenti azioni da contrattare tra le parti:
a. Stesura del regolamento antidiscriminatorio e modalità di nomina della commissione.
b. Ricerca, analisi, e proposte relative ai dati ed alla situazione del personale maschile e femminile (art. 9 L. 125/91) ed alle differenze salariali tra uomo e donna a parità di qualifica e livello.
c. Individuazione e correzione dei meccanismi che possono determinare nella retribuzione accessoria i differenziali salariali tra uomini e donne.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCDI si rinvia all'art. 19 delle Code Contrattuali del 14/09/00.

Art. 11 Comitato paritetico sul Mobbing
1. Preso atto del fenomeno del Mobbing, individuato negli atti e nei comportamenti aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie da parte dei datori di lavoro o di altri lavoratori nei confronti di un lavoratore che, ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale nei confronti dello stesso bersaglio ne compromettano la salute, la dignità o professionalità in modo tale da escluderlo dal contesto lavorativo.
Qualora insorgano fatti o comportamenti che possano pregiudicare lo stato di salute fisica e morale del lavoratore, l'Amministrazione si impegna a costituire direttamente o su richiesta della parte sindacale o dei lavoratori medesimi, un Comitato Paritetico.
Il Comitato costituito da n. tre componenti designati da ciascuna delle organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del vigente CCNL e dai rappresentanti designati dall'Ente in seno alla delegazione trattante, fatti salvi cause di conflitto o incompatibilità.
Il presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'Ente ed il vice presidente dai componenti di parte sindacale.

Art. 13 Sicurezza e prevenzione nei posti di lavoro
L'Amministrazione, acquisiti i finanziamenti necessari, attiverà i necessari interventi infrastrutturali per quanto di propria competenza, ai fini dell'adeguamento delle strutture ai dettami previsti dal decreto D.Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni.
L'amministrazione si impegna ad avviare entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto la definizione dei moduli formativi del personale incaricato per la sicurezza dei lavoratori.
L'Amministrazione conferma l'impegno di porre in essere tutte le soluzioni organizzative per prevenire ed evitare l'esposizione sistematica e prolungata dei dipendenti a mansioni e compiti che comportino gravosità e rischio per la salute.
Le visite mediche periodiche a favore di tutto il personale dipendente ai sensi della normativa di cui al comma 1 sono considerate presenza in servizio e tutti gli oneri scaturenti dai predetti controlli sanitari saranno a carico dell'Ente.

Parte seconda Trattamento economico del personale
Art. 16 Lavoro Straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni dì lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. […]
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Direttore dell'Ato 2 sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Art. 17 Banca delle ore
1. Si dà atto che l'istituto è regolato dall'art. 38/bis CCNL 14.09.2000, il quale recita: "Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro il trimestre successivo a quello di maturazione.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali o familiari.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio".

Art. 22 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione agli istituti dagli stessi disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi conservano la propria efficacia per quanto non previsto dalla presente contrattazione.