Tipologia: CIA
Data firma: 9 maggio 2006
Validità: 09.05.2006 - 31.12.2007
Parti: Banca Reale e Fisac-Cgil
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca Reale
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Osservatorio per gli inquadramenti
Art. 3 Premio aziendale
Art. 4 Difesa della salute
Art. 5 Sicurezza sul lavoro
Art. 6 Decorrenza e durata
Allegato A Procedura elettorale

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 9 maggio 2006, tra Banca Reale spa […], con l'assistenza della Direzione Risorse Umane della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni e la Delegazione Sindacale Fisac/Cgil […], in attuazione di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 12 febbraio 2005 si è convenuto quanto segue:

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo aziendale si applica con decorrenza dalla data di sottoscrizione al personale delle aree professionali dalla 1° alla 3° ed ai quadri direttivi in servizio presso Banca Reale spa, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL bancario.

Art. 4 Difesa della salute
Ferma l'applicazione integrale del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 la Banca, convenendo sull'importanza primaria della tutela della salute psicofisica dei lavoratori, conferma il proprio costante impegno a migliorare le condizioni ambientali, ergonomiche e di lavoro dei propri Dipendenti. In particolare, ferme le disposizioni di cui all'articolo 51 e seguenti del decreto legislativo n. 626/1994 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, per il Personale operante presso il Call Center è prevista, una volta all'anno, una visita audiometrica ed una visita otorinolaringoiatrica. Le suddette visite saranno a cura e a carico dell'Impresa nell'ambito delle procedure del sopracitato D.Lgs. 626/94.

Art. 5 Sicurezza sul lavoro
In materia di garanzie volte alla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/94 le parti convengono che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dall'art. 18, D.Lgs. 626/94, sia eletto fra i lavoratori secondo la procedura stabilita nell'Allegato "A" al presente CIA. Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha le attribuzioni indicate nell'art. 19, D.Lgs. 626/94, e durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, sino all'entrata in carica del nuovo rappresentante. L'accesso ai luoghi di lavoro da parte del Rappresentante avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria il RLS avrà a disposizione 15 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del D.Lgs. 626/94, punti b), c), d), ed l). In tutti i casi in cui il RLS, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'Impresa, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate. Infine, dovrà rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio

Allegato A Procedura elettorale
Una Commissione Elettorale verrà costituita presso la sede di Banca Reale almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta commissione formata da tre membri designati dalle OO.SS. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio. Le RSA, inoltre, comunicheranno alla Commissione Elettorale i nominativi dei candidati. E' riconosciuto il diritto di voto a tutti i Dipendenti di Banca Reale in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale. Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione Elettorale secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e devono essere effettuate nel seguente modo:
a) ogni Dipendente può esprimere un solo voto; sulla scheda deve essere indicato il cognome ed il nome del candidato, prescelto esclusivamente tra quelli della lista elettorale;
b) dopo aver compilato la scheda, il votante ha cura di piegarla e depositarla personalmente nell'apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali devono prendere nota dell'avvenuta votazione;
c) il personale non operante presso la sede vota per corrispondenza; riceverà - unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto secondo quanto indicato al precedente punto a), dovrà inserire e sigillare la scheda di votazione nella busta bianca, e introdurla a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente: Sig./Sig.ra…….
Sede di lavoro in ……..
Tale busta dovrà essere inoltrata alla Commissione Elettorale; la busta verrà aperta a cura della Commissione Elettorale, che provvederà ad inserirla nell'urna, prendendo nota dell'avvenuta votazione. Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio. Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l'ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa. In ogni caso, non vengono prese in considerazione le buste pervenute alla Commissione dopo la chiusura dei seggi.
Le buste preintestate e l'originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all'avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo. Dell'operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l'altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all'elenco, l'esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l'indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant'altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare. Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega. Risulterà eletto il candidato che avrà raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via. La Commissione redigerà una nota di proclamazione del rappresentante eletto, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori a cura delle OO.SS., così come ne verrà data copia alla Direzione Generale ed agli altri organi previsti dal D.lgs. 626/1994.