Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 luglio 2001
Validità: 01.07.2002 - 31.12.2003
Parti: Carige e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindircasse-Federdirigenti Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Carige
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (norma transitoria)
Art. 8 (norma transitoria)
Art. 9
Art. 10 (norma transitoria)
Art. 11
Art. 12
Art. 13 (norma transitoria)
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 (norma transitoria)
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23 (Norma transitoria)
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Raccomandazioni
Dichiarazioni dell'Azienda
Tabelle

Accordo per il rinnovo della contrattazione integrativa aziendale

In data 11/7/2001 presso la Sede della Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, tra la Banca Carige spa […] e la Fabi […], la Falcri […], la Fiba/Cisl […], la Fisac/Cgil […], la Sindircasse - Federdirigenti Credito […], la Uilca […], si è convenuta la seguente normativa integrativa aziendale per il personale appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri direttivi.

Art. 6
[…] Il personale che, ai sensi dell'art. 88 CCNL 11/7/1999 può essere adibito alle mansioni di cassa al pubblico per una durata massima di 6 ore e 30 minuti, a fronte di detta adibizione massima percepirà una maggiorazione dell'indennità di rischio pari al 44% della misura ordinaria base contrattualmente prevista. Tale previsione avrà valenza per il presente contratto.
[…]

Art. 11
L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei compete - nella misura e con le modalità stabilite dal CCNL 11/7/1999 - al personale adibito in via continuativa e con prevalenza d'orario a lavori in locali sotterranei, intendendosi per tali i locali posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.
Al personale adibito temporaneamente a lavori in locali sotterranei detta indennità compete in misura pari a 1/20 dell'importo mensile per ogni giorno di lavoro prevalentemente effettuato nei predetti locali, con un massimo non superiore alla indennità mensile stessa.

Art. 18
Al personale di cui in appresso saranno forniti i seguenti indumenti di lavoro:
1) personale adibito in via prevalente e continuativa a funzioni di rappresentanza:
una divisa di rappresentanza estiva ed una invernale ogni due anni, un impermeabile (o nel caso degli autisti, una giacca di pelle) ogni tre anni, un paio di scarpe ogni due anni;
2) personale addetto in via prevalente e continuativa a specifiche mansioni di operaio specializzato:
due divise da lavoro, una giacca a vento ed un paio di scarpe da lavoro ogni due anni (salvo reintegro in caso di necessità).
Il personale destinatario degli indumenti sopra indicati ai punti 1) e 2) è tenuto inderogabilmente ad indossarli per tutta la durata dell'ora­rio di lavoro.

Art. 19 (norma transitoria)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'Azienda esaminerà le segnalazioni e indicazioni effettuate dai rappresentanti sindacali - oppure da periti e/o tecnici esterni dipendenti da enti e/o istituti pubblici, il cui intervento sia stato richiesto, con spese normalmente a carico dell'Azienda, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del vigente CCNL - in ordine alle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro e in materia di garanzie volte alla sicurezza del lavoro.
In particolare, in occasione dell'introduzione di nuove apparecchiature particolarmente sofisticate ed aventi caratteristiche intrinseche e funzionali diverse da quelle già in uso, l'Azienda consentirà alle Organizzazioni Sindacali di effettuare, alla presenza di rappresentanti dell'Azienda medesima - eventualmente tramite l'intervento di tecnici esterni nominati concordemente con la stessa ed a spese di quest'ultima - le necessarie verifiche per accertare che le suddette apparecchiature non ledano la sicurezza e la salute psichica e fisica dei lavoratori, e, alla luce dell'esito di tali verifiche e delle segnalazioni delle Organizzazioni Sindacali, ricercherà le soluzioni più idonee per tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori interessati dalla introduzione delle nuove apparecchiature.
Inoltre l'Azienda porterà preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i progetti definitivi delle misure di sicurezza verso atti criminosi.
Le parti valuteranno congiuntamente l'opportunità di installazione e di utilizzo di apparecchiature che possano fungere da deterrente nei confronti della perpetrazione di atti criminosi.
Dichiarazioni a verbale
Le parti, considerato che sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro è stata introdotta una ampia ed esaustiva normativa legale (che recepisce Direttive della Comunità europea), concordano che l'efficacia del presente articolo (così come di ogni altra previsione aziendale riguardante le materie in questione) verrà meno quando entrerà in funzione l'apposita figura del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" prevista dalla normativa in questione.
L'Azienda conferma che le norme previste dalla predetta normativa legale trovano, di fatto, completa attuazione.

Art. 26
Il presente Contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendalmente in vigore per effetto di precedenti contratti (nonché accordi, regolamenti e deliberazioni in contrasto con le pattuizioni dello stesso), ed esclude l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine locale.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le norme stabilite dal CCNL 11/7/1999.

Raccomandazioni
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono raccomandazioni all'Azienda affinché:
[…]
4) vengano adottate, ove possibile e con gradualità, soluzioni logistiche atte a consentire l'agibilità dei locali dell'Azienda ai portatori di handicap, fermo restando che, in occasioni di modifiche o ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi bancarie, l'Azienda si attiverà comunque per adottare le opportune misure che facilitino l'accesso degli invalidi;
[…]