Tipologia: Accordo
Data firma: 16 luglio 2003
Parti: Ansaldo Segnalamento Ferroviario/Associazione Industriali e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Ansaldo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Contesto generale
Premio di risultato
Erogazione del premio
Incidenza del premio su altri istituti retributivi - Clausola di onnicomprensività
Allegato 1 Indice dl redditività aziendale
Allegato 2 Indice di produttività aziendale
Allegato 3 Indice di Qualità
Allegato 4 Valore totale lordo annuo del premio di risultato
Formazione
Decentramento produttivo ed indotto
Informativa occupazionale
Prestazioni di lavoro temporaneo
Inquadramento
Ambiente e sicurezza
Disposizioni finali
Appendice all'allegato 3 Norma UNI EN ISO 9001 – 2000

Il giorno 16-07-2003 presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati: Ansaldo Segnalamento Ferroviario spa - assistita dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova; le Segreterie Nazionali e territoriali di Fim-Fiom-Uilm; le RSU delle Unità Produttive di Genova, Napoli, Piossasco e Tito Scalo di seguito denominate congiuntamente Parti.
Le Parti, coerentemente con le finalità indicate nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell'ambito dei sistema di contrattazione da questo introdotto ed espressamente richiamato dai successivi CCNL di categoria, concordano e sottoscrivono il seguente Accordo Aziendale.

Formazione
La formazione professionale rappresenta uno strumento essenziale per valorizzare il patrimonio delle risorse umane in un contesto di mercato sempre più caratterizzato da alti livelli di competitività tecnologica.
Pertanto, le parti concordano sulla necessità di attuare con cadenza semestrale un esame congiunto a livello di Unità Produttiva monitorando le iniziative effettuate e in corso di effettuazione, nonché esaminando le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del prodotto.
Quanto sopra anche al fine di facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento del sistema della formazione professionale in ambito provinciale, regionale e nazionale.
Con cadenza annuale, normalmente entro li primo quadrimestre dell'anno, l'Azienda illustrerà alle Organizzazioni Sindacali le previsioni di formazione per l'anno in corso, nonché il consuntivo dell'attività di formazione svolta.
Al termine di ogni corso formativo, l'Azienda rilascerà a ciascun dipendente un attestato riportante la attività formativa svolta.

Decentramento produttivo ed indotto
Nel ribadire quanto già esposto nel contesto generale del presente accordo relativamente agli obiettivi strategici aziendali, si concorda che, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali in merito all'andamento del decentramento nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, nonché l'allocazione degli stessi. Analoghi incontri potranno avvenire con cadenza semestrale anche a livello di Unità Produttiva su richiesta delle parti.
Nei contratti stipulati con aziende esecutrici di attività decentrate, è previsto l'impegno delle stesse al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle legislative relative alla tutela e alla/sicurezza del lavoro.

Informativa occupazionale
Verranno fornite annualmente al Coordinamento Nazionale informazioni relative all'andamento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali, anche con riferimento all'occupazione femminile, ai contratti di formazione e lavoro, ai contratti a termine ed ai contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97.

Prestazioni di lavoro temporaneo
L'azienda ribadisce l'utilità del ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo, come definito dalla legge 196/197, quale strumento di flessibilità operativa e gestionale che consente di meglio rispondere con rapidità ed efficacia alle mutevoli necessità del mercato e dell'azienda.
In considerazione di quanto sopra le Parti concordano che sarà esaminato a livello di singola Unità Produttiva e con cadenza quadrimestrale, l'andamento dell'utilizzo delle diverse tipologie di prestatori di lavoro temporaneo presenti in Azienda. L'Azienda, anche in conformità a quanto previsto dalle norme legislative e di contratto collettivo applicabili ai prestatori di lavoro temporaneo, conferma il diritto degli stessi a partecipare alle assemblee del personale dipendente di ASF ed assicura la propria disponibilità a concordare con le imprese fornitrici idonei locali per consentire ai prestatori di lavoro temporaneo di tenere specifiche assemblee ad essi destinate.
L'Azienda conferma che, nel caso di inserimento in organico di personale da adibire a mansioni con analogo contenuto professionale a quelle svolte dai lavoratori interinali, verranno considerati prioritariamente nel processo di selezione, i prestatori di lavoro temporaneo impiegati in azienda.

Ambiente e sicurezza
L'Azienda considera essenziale monitorare le problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Conferma pertanto la massima attenzione a quanto previsto dalle vigenti normative di legge e di contratto in materia.
Conferma, altresì, che garantirà gli opportuni interventi di aggiornamento formativo destinati ai rappresentanti della sicurezza.
L'Azienda si impegna, inoltre, a garantire la massima trasparenza e informazione alle RLS per ciò che attiene le problematiche inerenti le condizioni e l'ambiente di lavoro.