Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 febbraio 2015, n. 2141 - Irregolarità contributive




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 20700-2009 proposto da:
S. S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO e GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 357/2009 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/06/2009 r.g.n. 555/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l'Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con sentenza del 22 giugno 2009, la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale di Campobasso che respingeva l'opposizione proposta dalla S. S.r.l. avverso il verbale di accertamento ispettivo redatto dall'INAIL in data 18.3.2005 con il quale venivano contestate alla Società alcune irregolarità contributive per la fruizione, ritenuta non spettante, delle agevolazioni L. n. 223 del 1991, ex art. 25, comma 9. La decisione discende dall'aver la Corte territoriale ravvisato una sostanziale identità testuale e di ratio tra la L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9 e la previsione recata dall'art. 8, comma 2, della stessa Legge e, di conseguenza, escluso, alla stregua di quanto espressamente sancito dalla norma di interpretazione autentica recata dalla L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, con specifico riferimento a quest'ultima previsione, che l'agevolazione contributiva prevista dalla prima norma per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato sia applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL. Per la cassazione di tale decisione ricorre la S. s.r.l., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INAIL che ha poi presentato memoria.


Diritto

Con l'unico motivo, la Società ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale che, dall'assimilazione, sulla base di elementi testuali e sistematici, della previsione di cui all'art. 25, comma 9 a quella dell'art. 8, comma 2, recate dalla medesima L. n. 223 del 199, trae argomento dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 68 che, con esclusivo riguardo al disposto della seconda, affermava non dovuta, relativamente al premio assicurativo, la prevista agevolazione contributiva, per sancire una analoga esclusione con riguardo anche all'agevolazione prevista dalla prima.

Il motivo è infondato.

Deve, infatti, essere confermato in questa sede, non essendo state prospettate dalla ricorrente ragioni sufficienti per sottoporlo a revisione l'orientamento accolto da questa Corte (v. da ultimo Cass. 17803/2012 ma già in precedenza Cass. 27830/2009 e Cass. 14316/2007) successivamente alla pronunzia resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n 291/2003 che ha respinto la questione di costituzionalità sollevata relativamente alla norma di interpretazione autentica della L. n. 223 del 1991, art. 8 comma 2, recata dalla L. n. 388 del 2000, art. 68 escludendone il contrasto con il principio di ragionevolezza che limita la facoltà di emanare norme interpretative con efficacia retroattiva in quanto il senso privilegiato dalla norma interpretativa era compatibile con il tenore letterale della disposizione e, anzi, maggiormente fedele allo stesso, in quanto il riferimento testuale alla "contribuzione" ed alla sola quota a carico del datore di lavoro evoca maggiormente le assicurazioni gestite dall'INPS piuttosto che le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, che prevede un "premio" a carico del solo datore di lavoro. Su questa base si è ritenuto che l'interpretazione imposta dalla norma interpretativa quanto all'art. 8 comma 2, possa ricavarsi dallo stesso testo di quest'ultima disposizione, da qui derivando la conclusione che la medesima interpretazione debba valere relativamente all'art. 25, comma 9, il cui testo è formulato in modo analogo nel sancire la medesima agevolazione contributiva a favore dei lavoratori che abbiano parimenti beneficiato dell'assunzione, ma a tempo indeterminato anzichè a tempo determinato come quelli considerati dall'art. 8, comma 2, ed altresì che non si possa trarre l'indicazione di una diversa volontà del legislatore quanto alla portata del predetto art. 25, comma 9, dalla mancata menzione di tale disposizione da parte della norma interpretativa. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015