Categoria: 1993
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Tipologia: Accordo
Data firma: 1 aprile 1993
Validità: 01.04.1993 - 01.04.1996
Parti: IFT e CdF
Settori: Metalmeccanici, Industria Frigoriferi Tasselli Suzzara (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Orario di lavoro
2) Fruizione ROL
3) Sicurezza sul lavoro
4) Organizzazione del lavoro e ambiente
5) Professionalità e inquadramento
6) Malattia
7) Servizio assistenza
8) Salario
9) Rapporti sindacali in azienda
10) Decorrenza e durata

Verbale di accordo integrativo aziendale, Industria frigoriferi tasselli Divisione della Premark Italia spa

In data odierna si sono incontrati la Direzione della Industria Frigoriferi Tasselli - Divisione della Premark Italia spa […] e il Consiglio di Fabbrica della I.F. Tasselli […]
Le parti, a seguito di approfondita discussione, concordano quanto segue:

1) Orario di lavoro
Premesso che:
- l'orario di lavoro della Tasseli - Premark Italia spa è di 40 ore settimanali
- le parti non intendono introdurre, con il presente accordo, riduzioni di orario ulteriori rispetto a quanto previsto nel vigente CCNL
- le parti non intendono, con il presente accordo, modificare le normative contrattuali in tema di orario di lavoro e di riduzione dell'orario di lavoro.
A) Modalità di fruizione della ROL […]
B) Clausola di salvaguardia
[…]
C) Orario di lavoro per i turnisti
[…]
[…]
La pausa contrattuale di cui al terzo comma art. 11 Reg. Comune del CCNL verrà goduta con le seguenti modalità:
Turno A: dal Lunedì al Venerdì dalle 13 alle 13:30
Turno B: dal Lunedì al Venerdì dalle 19:50 alle 20:20
[…]
D) Flessibilità e lavoro supplementare
Le parti, riconoscendo che l'Industria Frigoriferi Tasselli - Divisione della Premark Italia spa può avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni e/o caratteristiche di mercato, ferma restando la validità di quanto disposto dal CCNL in materia di orario di lavoro in regime di flessibilità, concordano sulla opportunità di fissare un pacchetto di 40 ore di flessibilità, in regime d'anno, anche per singoli reparti, da effettuarsi qualora la necessità di superare l'orario normale di lavoro sia comprovata da elementi certi ed oggettivamente verificabili.
A tale proposito, si conviene che il raggiungimento di una quantità di 850 banchi stoccati a magazzino comproverà l'esistenza delle condizioni richieste e renderà automaticamente attuabile quanto sopra, dopo 10 giorni dalla richiesta al CdF che verrà illustrata dalla Direzione in un apposito incontro. Le parti concordano inoltre che entro i primi nove mesi di ogni anno, qualora si verifichi l'esigenza di incrementare la normale produzione, l'Azienda richiederà l'effettuazione di orario supplementare esclusivamente in regime di flessibilità. Nei tre mesi successivi, salvo che non si sia già precedentemente provveduto ad effettuare la compensazione della flessibilità, la Direzione e il CdF verificheranno se vi siano le condizioni per effettuare la compensazione o se, in seguito alle esigenze produttive e di mercato in quel momento esistenti, non sia invece necessario trasformare la flessibilità in ore straordinarie. Le ore lavorate in regime di flessibilità saranno retribuite con una maggiorazione del 38 per cento, che sarà assorbibile dalla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare in caso di mancato recupero della flessibilità. Resta inteso tra le parti che ove il nuovo CCNL o altri Accordi stabiliscano il riconoscimento di una diversa percentuale di maggiorazione per l'effettuazione di orari di lavoro in regime di flessibilità, tale percentuale si intenderà assorbita dalla maggiorazione concordata nel presente accordo.
E) Tempo parziale
La Tasselli - Premark Italia spa ha già effettuato in passato sperimentazioni di prestazione di lavoro a tempo parziale ed esprime la propria disponibilità a ripetere tale sperimentazione, compatibilmente con le proprie esigenze di carattere produttivo ed organizzativo.
Le parti ritengono sussistenti specifiche esigenze organizzative, che rendono possibile la flessibilità della prestazione lavorativa dei dipendenti eventualmente interessati al part-time e concordano di fissare un tetto pari al 2,5 per cento rispetto al totale dei dipendenti in organico, da destinarsi ad eventuali assunzioni di lavoratori con contratto part-time. Si conviene inoltre che qualora siano sussistenti particolari condizioni, con gravi esigenze personali, l'Azienda valuterà la possibilità di trasformare contratti full-time in part-time, fino a concorrenza della percentuale concordata.
F) Aspettativa
La Direzione, pur trovandosi d'accordo in linea di principio a concedere aspettative per ragioni familiari e personali, si impegna comunque a valutare casi di particolari gravità, sentito il parere del CdF.

3) Sicurezza sul lavoro
Le parti identificano il tema della sicurezza sul lavoro come argomento di comune interesse e collaborazione.
Le parti si impegnano a fornire il massimo contributo per accrescere l'incisività dell'operato del Comitato di Sicurezza e Igiene sul Lavoro operante in Azienda.
La Direzione informa il CdF che mensilmente viene predisposto un programma di manutenzione degli impianti, anche con l'intervento di personale tecnico esterno.

4) Organizzazione del lavoro e ambiente
Le politiche aziendali tendono a creare le condizioni atte a sviluppare una organizzazione del lavoro adeguata alle attuali esigenze, ponendo la necessaria attenzione alle problematiche di igiene ambientale, con una corretta e tempestiva attuazione al disposto del DL 277/91 e ai problemi di quei lavoratori che presentano un calo dell'attività fisica, con particolari problemi di salute.
La Direzione della Tasselli - Premark Italia spa, al fine di dare una positiva risposta ad alcune delle tematiche evidenziate ha già predisposto un piano operativo di interventi, che viene allegato al presente Accordo, prevedendo il "richiamo" in Azienda di lavorazioni attualmente effettuate all'esterno.
A) Lavorazioni esterne
La Direzione fisserà incontri bimestrali con il CdF, al fine di verificare le produzioni più significative effettuate all'esterno, con riferimento alla qualità e quantità del materiale prodotto, le ore necessarie per la lavorazione e le Ditte fornitrici.

7) Servizio assistenza
La Direzione ha avviato un paio di interventi, anche organizzativi, al fine di migliorare la qualità del Servizio Impianti e Assistenza.
Gli interventi, tutt'ora in fase di studio, prevedono inoltre la riqualificazione del personale tecnico, l'ottimizzazione nella distribuzione delle aree di competenza, la valorizzazione delle squadre di assistenza esterne, l'impegno alla riduzione dell'attuale carico di lavoro e l'attribuzione di maggiori responsabilità a riconoscimento della professionalità raggiunta.

9) Rapporti sindacali in azienda
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di migliorare i rapporti sindacali in Azienda, nel rispetto dei reciproci ruoli, dei diritti contrattuali e costituzionali.
A tal fine le parti esprimono la comune volontà di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 10 parte prima del vigente CCNL, impegnandosi a definire corrette regole di comportamento tra le parti.
Proseguiranno gli incontri informativi periodici tra Direzione e Consiglio di Fabbrica.

10) Decorrenza e durata
Per quanto non disposto dal presente Accordo Integrativo Aziendale si intendono richiamate le disposizioni già in essere nel precedente Accordo Aziendale e le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
[…]