Categoria: 1994
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Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 13 luglio 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Montorsi Blasi e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil/CdF-RSA.
Settori: Agroindustriale, Montorsi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Strategia
2) Sviluppo
3) Qualità
4) Investimenti
5) Occupazione
6) Ambiente di lavoro e sicurezza
7) Inquadramenti
8) Orario di lavoro e recupero produttività
9) Premio per obiettivi
10) Lavoro a turni
11) Flessibilità
12) Servizio mensa
13) Acconto TFR
14) Salario aziendale
15) Indennità disagio freddo
16) Validità, decorrenza e durata
Allegato

Accordo integrativo aziendale

Addì 13/07/1994, tra la Direzione Aziendale Montorsi Blasi spa […] e le OO.SS Flai/Cgil, Fat/Cisl, Uila/Uil […] assistite dal CdF e dalle RSA.

Premessa
Le Parti prendono atto, condividendone i contenuti, che il protocollo del 23 luglio 1993 ha innovato il sistema di relazioni industriali e sindacali dei nostro Paese, regolamentando il sistema contrattuale fra le parti sociali.
Le Parti prendono altresì atto che tale regolamentazione è stata ulteriormente approfondita e puntualizzata nell'intesa fra Federalimentare e Fat/Cisl, Flai/Cgil, Uila/Uil del 13 gennaio 1994.
Il presente accordo pertanto si configura come uno strumento adeguato per affrontare, in un'ottica costruttiva, le articolate questioni che attengono al recupero di produttività e di efficienza, in grado di consolidare e sviluppare la missione dello Stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti sui mercati nazionali ed internazionali. Tutto ciò in una cornice di un modello relazionale fondato sul riconoscimento reciproco del ruolo che le Parti esprimeranno nell'applicazione delle norme stabilite dal presente accordo.
In armonia con quanto sopra citato le Parti, ognuna per la propria competenza, confermano l'impegno a realizzare quanto citato in premessa.

1) Strategia
La Direzione Aziendale precisa che, nell'ambito della strategia generale della Montorsi Blasi Spa, è assegnata allo stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti, la seguente missione strategica:
- operare in ambito produttivo di qualità a costi competitivi con flessibilità e puntualità di risposta alle esigenze della Clientela nell'obiettivo di mantenere e sviluppare la presenza del prodotto attuale su tutta l'area commerciale interessata;
- sviluppare la competitività attraverso una diversa organizzazione delle forze lavoro, del complessivo acquisti e della razionalizzazione dei servizi interni.
Le Parti convengono che una maggiore competitività e una diversa flessibilità nell'organizzazione è possibile raggiungerle attraverso:
a) l'espansione del livello qualitativo dei prodotti e dei servizi; b) la diversificazione dell'offerta;
c) la diversa organizzazione del lavoro e delle professionalità con possibili adeguamenti sul piano occupazionale, professionale ed ambientale.

2) Sviluppo
Le Parti convengono che, per quanto attiene in particolare lo sviluppo, la scelta dei modello di proposta e di distribuzione sarà operata sulla base delle convenienze economiche e qualitative, avuto anche riguardo ai possibili assetti dell'organizzazione del lavoro.

6) Ambiente di lavoro e sicurezza
Le Parti si danno atto reciprocamente sulla necessità di costituire una Commissione Tecnica composta da quattro persone (2 RSU e 2 Azienda) che affronterà temi specifici di volta in volta evidenziati. La Commissione esaminerà anche le eventuali proposte formulate dai singoli lavoratori che siano tese a realizzare obiettivi di bonifica ambientale, antifortunistici e non escludenti proposte in grado di accrescere la qualità globale.
Durante i lavori della suddetta Commissione, che dovrà definire le possibili soluzioni entro 30 giorni dalla data della prima convocazione, le Parti si impegnano a non intraprendere azioni tese a modificare la fotografia iniziale.
Le Parti esamineranno, con la volontà di realizzarle, le soluzioni prospettate dalla Commissione al fine di perseguire concretamente obiettivi di bonifica ambientale ed antinfortunistici.
In questo ambito, nel caso di impossibilità di realizzare misure antinfortunistiche sugli impianti, l'Azienda si impegna ad adottare, quando e dove possibile, soluzioni ad hoc.
L'Azienda si impegna a recepire la direttiva CEE 391/89 nel suo insieme e negli adempimenti nella stessa previsti.
Per quanto attiene il regolamento igienico dei reparto adibito a ristoro, l'Azienda si impegna ad apportare gli interventi necessari. Per quanto riguarda il rinnovo dei libretti sanitari, nella scadenza del 1995 le Parti convengono sulla necessità di rendere il più razionale possibile tale operazione:
- da un lato attivando un confronto congiunto con la Usl interessata, al fine di trovare una soluzione più adeguata attraverso una specifica convenzione;
- dall'altro con un'azione di sensibilizzazione tra i lavoratori in grado di rendere possibile l'obiettivo sopraindicato.

8) Orario di lavoro e recupero produttività
a) Nei primi mesi dell'anno, le Parti si impegnano ad incontrarsi affinché sia possibile definire Il calendario annuo, di massima, nel quale prevedere, oltre la distribuzione dell'orario contrattuale, il godimento delle ferie, dei riposi retribuiti e l'eventuale flessibilità nell'ambito del numero di ore previste dal dettato contrattuale all'epoca vigente.
b) Il Consiglio di Fabbrica, accoglie positivamente le motivazioni esposte dall'Azienda circa l'utilizzo della flessibilità positiva da realizzare previsionalmente dal maggio a settembre e presumibilmente nell'ambito delle ore previste contrattualmente.
c) Le Parti concordano che la flessibilità negativa verrà recuperata, di norma nei mesi di ottobre-novembre per quanto attiene il Reparto Wurstel, non escludendo l'assorbimento di tale flessibilità nel primo trimestre dell'anno successivo.
d) Nel Reparto Wurstel, il ricorso alla flessibilità si concretizza nella effettuazione di un doppio turno di lavoro nella giornata di sabato.
L'Azienda si impegna a far sì che il turno pomeridiano - ove e quando possibile e compatibilmente con le esigenze produttive – abbia una durata di sette ore.
e) Le forme di flessibilità che saranno attivate nel Reparto Affettati, saranno stabilite rispetto alle particolari condizioni di mercato e all'impegno della Direzione Aziendale di affermare, in particolare per questa linea di prodotti, una significativa presenza sul mercato.
In questo quadro, la Direzione Aziendale, darà comunicazione alla RSU/CdF circa la programmazione degli orari, possibilmente all'inizio della settimana stessa.
f) In tutti gli altri Reparti, ogni qualvolta sarà possibile, la prestazione di flessibilità avverrà non nella giornata di sabato.
g) Inoltre, nel caso In cui vi siano inderogabili ed eccezionali esigenze produttive, legate a specifiche commesse, le Parti vi faranno fronte con tutti gli strumenti contrattuali possibili, compreso il lavoro a turni - dentro le disposizioni legislative vigenti, con una informativa alla RSU/CdF in tempi possibilmente preventivi.
h) Le Parti confermano che anche il personale femminile, a fronte di esigenze aziendali nonché di richiesta individuale, è disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa nei turni previsti.
Nel caso delle lavoratrici-madri l'Azienda esaminerà la situazione temporale in modo particolare sino a tre anni di età del bambino.

10) Lavoro a turni
Le parti concordano di incontrarsi entro la fine di settembre 94 al fine di definire la maggiorazione del 5% per il lavoro su turni.

12) Servizio mensa
Fermo restando l'agibilità a tutti i dipendenti, si conferma la situazione in atto.

15) Indennità disagio freddo
Ai lavoratori che prestano la loro attività in ambienti in cui si richiede una temperatura costante dai 5 gradi sotto zero ai 5 gradi sopra zero sarà corrisposta, per il periodo di permanenza in detti ambienti, una indennità del 6% da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sulla ex indennità di contingenza. Tale indennità verrà corrisposta solo a coloro che realmente operano nelle suddette condizioni.