Tipologia: Accordo
Data firma: 14 dicembre 1995
Validità: 31.12.1999
Parti: Delchi Carrier e RSU
Settori: Chimici, Delchi Carrier Villasanta (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premesso
1. Schema del premio di risultato.
2. Premio dl risultato (personale a tempo indeterminato)
3. Indicatori di riferimento
4. Premio di risultato riferito al personale con contratto a termine (stagionale)
5. Note tecniche indicatori
6. Disposizioni finali
Nota a verbale

Verbale di accordo

L'anno 1995, il giorno 14 del mese di Dicembre in Villasanta, la Delchi Carrier spa […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale

Premesso che
• nel corso dei vari incontri avvenuti nel 1995 con la commissione paritetica, prevista dall'accordo del 14 novembre 1994, si sono svolti tra le Parti anche gli adempimenti informativi previsti dal Il comma dell'art. 9 - Disciplina Generale - Sezione Terza del vigente CCNL, relativamente all'esame preventivo delle condizioni produttive ed occupazionali e delle relative prospettive, tenuto conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda;
• la stipula del presente accordo è stata raggiunta attraverso l'espletamento delle procedure previste, secondo le modalità, le tematiche e la durata stabilita sia dall'art. 38 Disciplina Generale - Sezione Terza, del vigente CCNL, sia dal Protocollo del 23 luglio 1993.
• le modalità, i tempi di realizzazione e l'indirizzo dei contenuti normativi ed economici sono rispondenti a quanto stabilito dalle parti citate nel precedente alinea, nonché con quanto previsto dall'art. 9 - Disciplina Generale - Sezione Terza, del CCNL stipulato il 5 luglio 1994.
• le Parti concordano di definire - sulla base dei contenuti e delle regole stabiliti rispettivamente dal Protocollo del luglio 1993, dal citato CCNL di categoria e dall'accordo aziendale del 21 luglio 1995 - una contrattazione aziendale di secondo livello a contenuto economico finalizzata al raggiungimento di obiettivi per il miglioramento dell'efficienza aziendale, della qualità e dei risultati di gestione.
si conviene quanto segue:

6. Disposizioni finali
[…]
A fronte del Decreto Legislativo 626/94, riguardante la prevenzione antinfortunistica e in modo più specifico art. 43 (obblighi del datore di lavoro rispetto ai dispositivi di protezione individuali) l'Azienda si impegna al confronto con i rappresentanti per la sicurezza, a definire i mezzi di protezione adeguati (artt. 40 - 42).
Visti gli intendimenti delle parti ad affrontare con determinazione l'argomento sicurezza, a fronte dell'impegno aziendale di mantenere costante l'adeguata fornitura delle protezioni e nel proseguire l'azione di sensibilizzazione dei lavoratori alle tematiche dell'antinfortunistica, si concorda di affrontare l'argomento "microinfortunistica" (da 1 a 5 giorni) nel Premio di Risultato.
L'Azienda istituirà tre numeri telefonici a cui risponderanno rispettivamente: il Direttore Risorse Umane & Qualità Totale, il Responsabile delle Relazioni Industriali e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. I lavoratori potranno contattare direttamente tali persone per argomenti e/o problemi legati all'applicazione della normativa sulla Sicurezza e protezione antinfortunistica individuale.