Categoria: 1994
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Tipologia: Accordo
Data firma: 6 ottobre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Flexform e RSU
Settori: Edilizia-Legno, Flexform Meda (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Rapporti con l'azienda
2) Decentramento
3) Ambiente di lavoro
4) Mansione aziendale
5) Premo di produzione variabile
6) Decorrenza e durata

Verbale di accordo

L'anno 1994 il giorno 6 del mese di ottobre, tra la Flexform spa di Meda […], e la RSU della ditta Flexform spa […], si conviene quanto segue:

1) Rapporti con l'azienda
Di norma trimestralmente si terrà un incontro fra Direzione e RSU circa l'andamento aziendale, in particolare rispetto a:
- prospettive economiche e produttive
- programmi di investimento e/o ampliamento degli insediamenti industriali esistenti
- innovazioni tecnologiche e relative implicazioni anche di carattere occupazionale.
Per ciò che riguarda il lavoro supplementare, si conviene quanto segue:
a) il lavoro supplementare di natura occasionale, sarà oggetto di informazione o contestuale o successiva, comunque entro il termine di cinque giorni. In ogni caso, anche per far fronte all'assenteismo, si effettuerà lavoro supplementare per un massimo del 50% della differenza tra il tasso programmato di assenza 1994 (4%) ed il tasso reale effettivamente verificatosi.
b) il lavoro supplementare non occasionale, dovrà essere preventivamente concordato con la RSU.

2) Decentramento
Ferma restando la necessità dell'azienda di ricorrere al lavoro esterno per tutte le lavorazioni che si rivelassero diseconomiche all'interno (motivi noti alle parti), la Direzione aziendale informerà le RSU delle eventuali significative fasi dell'attività produttiva che possano avere influenza sull'occupazione. Tali in formazioni comprenderanno la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Qualora si verificasse la necessità di decentrare ulteriori fasi di lavorazione diverse dalle esistenti, si attiverà un confronto preventivo tra la Direzione aziendale e la RSU al fine di approfondirne i motivi.
In questo ambito, l'azienda si attiverà affinché siano osservate, da parte delle aziende esecutrici, le norme contrattuali del CCNL del settore merceologico cui esse appartengono e quelle relative alla tutela del lavoro.

3) Ambiente di lavoro
Fermo restando che ottimali condizioni ambientali ed ecologiche devono essere ricercate attraverso tutte le iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro, l'azienda provvederà a dare attuazione alla Direttiva CEE (381/89) nei termini e con le modalità che saranno previste dal decreto legislativo di recepimento della stessa. Comunque, si conviene che la CAL (Commissione Ambiente di Lavoro) composta da un addetto della RSU e dalla Direzione aziendale […], costituitasi per i problemi legati all'ambiente di lavoro, definisca un programma di interventi che sarà verificato dalle parti trimestralmente.