Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 31-6647
Avvio, a livello sperimentale, di un nuovo modello organizzativo per la gestione degli adempimenti e delle procedure connesse all'adeguamento antincendio ed antisismico dei presidi ospedalieri, degli ambulatori e delle residenze sanitarie assistite piemontesi. Costituzione, a livello regionale, del Dipartimento interaziendale funzionale della sicurezza antincendio e antisismica.
B.U.R. 5 dicembre 2013, n. 49


A relazione dell'Assessore Cavallera:
Allo scopo di raggiungere primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere progettate, costruite ed esercitate in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
I presidi ospedalieri, gli ambulatori e le residenze sanitarie assistite – R.S.A. – sono altresì soggette alla seguente normativa: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; D.M. 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151”; art. 6 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012 n. 189, recante “Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari”.
In conformità alla normativa citata, dette strutture devono ottenere, dalla competente Autorità di vigilanza (Vigili del Fuoco), il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) attraverso un iter procedimentale tecnico-amministrativo che, in estrema sintesi, si articola nelle seguenti fasi:
• redazione di progetti di sicurezza allineati con le attività sanitarie che vengono svolte o che si intende avviare all’interno della struttura;
• realizzazione dei lavori e raccolta delle certificazioni di sicurezza;
• completamento della pratica per l’ottenimento delle agibilità in conformità alla normativa vigente (CPI e dichiarazione d’inizio attività antincendio – SCIAVVF).
Con riguardo all’ambito della protezione da eventi tellurici, le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono altresì tenute ad adeguarsi alla normativa in materia di riduzione del rischio di vulnerabilità sismica in ottemperanza all’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274)”; al D.M. 14 gennaio 2008 con cui sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni che definiscono i principi generali per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità; alla DGR n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 recante “DGR n. 11- 13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese”. A tal fine sono tenute ad individuare indici di rischio di vulnerabilità strutturale in caso di sisma nonché ad identificare gli interventi tecnici correttivi.
Il percorso di adeguamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie alla normativa ed ai requisiti di sicurezza antincendio ed antisismici interessa, all’interno delle Aziende Sanitarie Regionali
competenze e strutture differenti e richiede la cura di molteplici adempimenti e complesse procedure dai quali può dipendere l’efficacia del processo stesso.
La definizione di strategie idonee a realizzare il più ampio raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e di riduzione del rischio di vulnerabilità sismica nell’ambito delle strutture sanitarie presuppone un approccio integrato e sistematico in sede di valutazione del rischio e pianificazione degli interventi nonché una razionalizzazione e standardizzazione delle strategie operative e procedurali da intraprendere per la sua gestione.
Si rende pertanto necessario organizzare e coordinare la rete delle Strutture tecniche delle ASR cui compete la gestione degli adempimenti e delle procedure connesse all'adeguamento antincendio ed antisismico dei presidi ospedalieri e delle residenze socio-assistenziali – RSA – piemontesi, secondo un modello organizzativo-gestionale idoneo a conseguire maggior efficienza ed efficacia di azione.
La ricerca di un più strutturato modello organizzativo, idoneo a conseguire miglioramenti dell’efficienza gestionale e della qualità delle prestazioni erogate, impone di considerare, quale modalità di gestione collaborativa tra le Aziende, il modello dipartimentale. L’organizzazione dipartimentale, ai sensi della DGR n. 21-5144 del 28.12.2012 recante “Approvazione principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e applicazione parametri standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012 – allegato 1”, successivamente modificata ed integrata dalla DGR n. 16-6418 del 30.09.2013, costituisce il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali; detta organizzazione aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e, pur conservando ciascuna la propria autonomia e responsabilità professionale, sono tra loro interdipendenti.
Il Dipartimento funzionale interaziendale, in particolare, costituisce il modello che si presta maggiormente a soddisfare esigenze di coordinamento ed integrazione di funzioni a livello sovrazonale; detto modello favorisce un governo del sistema di coordinamento e di gestione, verifica e controllo dei molteplici adempimenti connessi alle previsioni di cui alla citata normativa in materia di adeguamento antincendio ed antisismico, indirizzando e coordinando le attività delle numerose unità operative coinvolte a livello aziendale, nonché agevolando lo sviluppo di metodologie di analisi ed operative condivise fra le ASR.
Per conferire maggior efficienza ed efficacia di azione al modello organizzativo si ritiene pertanto di prevedere la costituzione, a livello regionale, di un “Dipartimento interaziendale funzionale della sicurezza antincendio e antisismica” cui attribuire un ruolo di integrazione e coordinamento delle Strutture tecniche aziendali cui compete la gestione degli adempimenti e delle procedure connesse all'adeguamento antincendio ed antisismico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie piemontesi, anche attraverso la definizione di metodologie operative condivise per la gestione delle emergenze e dei processi di adeguamento delle strutture, nonché compiti di consulenza normativa, tecnica e procedurale alle ASR in materia di sicurezza antincendio ed antisismica.
In particolare, costituiranno obiettivi del Dipartimento:
• fornire alle A.S.R. tutte le indicazioni normative, tecniche e procedurali per gestire ospedali ed R.S.A. nel rispetto delle normative di sicurezza antincendio ed antisismiche vigenti;
• verificare lo stato di progettazione antincendio e di vulnerabilità sismica di ogni presidio ospedaliero e R.S.A. di competenza territoriale;
• definire lo stato di attuazione degli interventi previsti in materia di prevenzione incendi, indicando le priorità ed il percorso per ottenere tutte le autorizzazioni di legge;
• ottenere i Certificati di prevenzione Incendi, nel seguito C.P.I., per tutti gli ospedali e le R.S.A. nonché, tramite le analisi di vulnerabilità per eventi tellurici, definire gli interventi di consolidamento necessari.
Ritenuto altresì di prevedere, fino al 31.12.2014, un’attuazione sperimentale del nuovo modello organizzativo-gestionale limitata alle seguenti ASR: ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, AO Mauriziano di Torino e AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, prevedendo che, al termine del periodo di sperimentazione, sarà valutata l’eventuale messa a regime definitiva dello stesso sulla base dei risultati conseguiti. Rilevato che le Aziende Sanitarie Regionali, come poc’anzi individuate, dovranno provvedere, nella fase sperimentale, alla costituzione, a livello regionale, del “Dipartimento interaziendale funzionale della sicurezza antincendio e antisismica” in conformità alle indicazioni di cui al presente provvedimento ed alla DGR n. 21-5144 del 28.12.2012 e s.m.i. In particolare dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:
esplicitazione delle finalità e degli obiettivi del Dipartimento;
individuazione, per ciascuna Azienda partecipante, delle “strutture complesse” e “strutture semplici dipartimentali” che costituiscono il Dipartimento, con chiara definizione delle relazioni gerarchiche;
definizione di un accordo, con contestuale approvazione di un regolamento, per disciplinare i rapporti (personale, strutture, apparecchiature, obiettivi, incentivi, responsabilità, ecc…), nonché gli aspetti economici. Il regolamento dovrà definire nel dettaglio gli aspetti organizzativi;
nomina del Direttore del Dipartimento da parte del direttore generale dell’Azienda della quale è giuridicamente dipendente il dirigente al quale è affidato l’incarico, previa intesa dei direttori generali delle Aziende interessate;
nomina, da parte dei direttori generali delle altre Aziende di un referente aziendale, scelto fra i direttori delle strutture complesse della propria azienda afferenti al dipartimento, per rappresentare le esigenze aziendali in ambito dipartimentale e quelle dipartimentali in ambito aziendale. Il referente è componente di diritto del Collegio di direzione della propria Azienda. La nomina non dà luogo alla corresponsione di indennità ulteriore a quella corrisposta quale responsabile di struttura complessa.
Nel corso della fase sperimentale il Dipartimento funzionale interaziendale dovrà altresì avviare un affiancamento dei referenti tecnici individuati dalle altre ASR regionali non ricomprese nel Dipartimento - ASL NO, ASL VC, ASL BI, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara, ASL CN1, ASL CN2, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, ASL AL, ASL AT, AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria -allo scopo di integrare pienamente dette ASR nel modello organizzativo al termine del periodo di sperimentazione.
Gli oneri connessi al funzionamento del Dipartimento rientrano nel budget economico di spesa determinato annualmente nell’ambito della quota di finanziamento regionale destinato alle Aziende Sanitarie Regionali, senza comportare maggiori spese per il Servizio Sanitario Regionale.
Tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, a voti unanimi,
per le motivazioni in premessa esplicitate:

delibera

– di approvare il nuovo modello organizzativo per la gestione coordinata degli adempimenti e delle procedure connesse all'adeguamento antincendio ed antisismico dei presidi ospedalieri, degli ambulatori e delle residenze sanitarie assistite piemontesi prevedendo la costituzione, a livello regionale, di un “Dipartimento interaziendale funzionale della sicurezza antincendio e antisismica” cui attribuire un ruolo di integrazione e coordinamento delle Strutture tecniche delle ASR cui compete la gestione di dette procedure ed adempimenti nonché compiti di consulenza normativa, tecnica e procedurale alle ASR nella specifica materia;
– di avviare, fino al 31.12.2014, una prima fase di attuazione sperimentale del Dipartimento regionale di cui all’alinea precedente limitatamente alle seguenti ASR: ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, AO Mauriziano di Torino, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, prevedendo che, al termine del periodo di sperimentazione, sarà valutata l’eventuale messa a regime definitiva dello stesso sulla base dei risultati conseguiti;
– di prevedere che, nel corso della fase sperimentale, il Dipartimento funzionale interaziendale dovrà altresì avviare un affiancamento dei referenti tecnici individuati dalle altre ASR regionali non ricomprese nel Dipartimento - ASL NO, ASL VC, ASL BI, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità di Novara, ASL CN1, ASL CN2, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, ASL AL, ASL AT, AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria -allo scopo di integrare pienamente dette ASR nel modello organizzativo al termine del periodo di sperimentazione;
– di demandare alle Aziende Sanitarie Regionali ogni adempimento necessario a dar attuazione al modello organizzativo delineato nel presente provvedimento e, con particolare riguardo alle ASR di Torino e provincia, come individuate nell’alinea precedente, ogni adempimento connesso alla costituzione del “Dipartimento interaziendale funzionale della sicurezza antincendio e antisismica” in conformità alle indicazioni di cui al presente provvedimento ed alla DGR n. 21-5144 del 28.12.2012, come successivamente modificata ed integrata dalla DGR n. 16-6418 del 30.09.2013;
– di dare atto che gli oneri connessi al funzionamento del Dipartimento rientrano nel budget economico di spesa determinato annualmente nell’ambito della quota di finanziamento regionale destinato alle Aziende Sanitarie Regionali, senza comportare maggiori spese per il Servizio Sanitario Regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)