Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2010, n. 729
Istituzione dell’Autorità competente regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Recepimento dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 29.10.2009.


L’Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell’Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
VISTO il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”;
CONSIDERATO CHE l’art. 28 (“Controlli”) del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce ai competenti Uffici delle Regioni poteri di vigilanza sull’immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose;
CONSIDERATO CHE l’art. 29 (“Esami e analisi di campioni”) del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, determina le modalità operative per la corretta gestione dell’esame e dell’analisi dei campioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, recante “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”;
CONSIDERATO CHE l’art. 17 (“Controlli”) decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni consente l’applicazione delle procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
CONSIDERATO CHE l’art. 7, c. 1, lett. c) (“Funzioni delegate alle regioni”) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
VISTA la Legge Regionale Puglia del 31 marzo 1973, n. 8, recante “Istituzione in ogni provincia dell’ufficio regionale del contenzioso”;
CONSIDERATO CHE l’articolo 1 della Legge Regionale Puglia del 31 marzo 1973, n. 8, demanda all’ufficio regionale del contenzioso la competenza in materia di istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, recante “Organizzazione del dipartimento di prevenzione”;
CONSIDERATO CHE la tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli (REACH) rientra tra le funzioni ed i compiti dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e dell’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;
VISTO l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome Rep. del 29.10.2009, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
PERTANTO, al fine di ottemperare alla normativa nazionale ed europea in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed alla normativa in materia di tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli, si ritiene necessario costituire l’“Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati pericolosi”, secondo quanto opportunamente indicato nell’allegato al seguente atto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Sezione Contabile:
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Fulvio Longo)


L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall’art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

– di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
– di designare il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Assessorato alle Politiche della Salute “Autorità competente regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi”;
– di istituire il “Comitato Regionale di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi”, di cui al paragrafo 2. dell’allegato 1 al presente atto;
– di istituire il “Gruppo tecnico di esperti” di cui al paragrafo 3. dell’allegato 1 al presente atto, con funzioni di supporto tecnifco-scientifico alle attività dell’Autorità Competente Regionale;
– di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Assessorato alle Politiche della Salute della costituzione del Comitato di cui al paragrafo 2. e del Gruppo tecnico di esperti di cui al paragrafo 3. dell’allegato 1 al presente atto, a cui i soggetti designati partecipano senza oneri a carico del bilancio regionale;
– di destinare i proventi delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse nel territorio della Regione Puglia derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3061125 cui corrisponde il capitolo di spesa n. 711021 – UPB 5.7.1;
– di designare il Dr. Raffaello Maria Bellino, dirigente medico presso il Servizio Prevenzione E Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) dell’Azienda Sanitaria Locale BAT, quale referente regionale per l’attuazione del regolamento REACH;
– di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
– di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
- di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati a cura del Servizio A.T.P..


ALLEGATO 1

Il presente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, consta di n.4 pagine, compresa la presente.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Fulvio Longo)


Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati pericolosi


1. AUTORITA’ COMPETENTE REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
1. L’Autorità Co
mpetente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, di seguito “Autorità competente regionale”, fa capo all’Assessorato alle Politiche della Salute e ha sede presso il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione.
2. L’Autorità competente regionale svolge le seguenti funzioni:
a) stabilisce e mantiene i rapporti con l’Autorità Competente Nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le altre Autorità Competenti presenti sul territorio europeo, qualora le attività specificatamente richieste rientrino nella propria competenza;
b) elabora, in accordo con le priorità individuate dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui al paragrafo 2. del presente atto, il piano delle attività di vigilanza, informazione e formazione e ne cura l’attuazione sul territorio regionale;
c) coordina le azioni svolte dalle articolazioni organizzative territoriali di cui al paragrafo 4. del presente atto;
d) individua il personale autorizzato alla vigilanza sul territorio in materia di REACH e di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi;
e) coordina le attività del sistema interattivo di cui al paragrafo 3 dell’allegato 1 del D.M. 22 novembre 2007;
f) elabora e diffonde documenti di supporto alle attività di vigilanza sul territorio.
3. L’Autorità competente regionale può avvalersi di personale con competenze specifiche, anche se esterno al Servizio incaricato, secondo modalità individuate di volta in volta dalla stessa Autorità competente regionale.

2. COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
1. Il Comitato regionale di coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, di seguito “Comitato Regionale di Coordinamento” è presieduto dall’Assessore alle Politiche della Salute o suo delegato e risulta costituito da:
- due rappresentanti dell’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute;
- due rappresentanti dell’Autorità competente regionale;
- due rappresentanti dell’Assessorato Regionale all’Ecologia;
- un rappresentante dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico;
- un rappresentante dell’Agenzia Regionale Puglia per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente;
- un rappresentante di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia.
2. Funzione propria del Comitato regionale di coordinamento è l’individuazione delle priorità relative alla pianificazione delle attività di vigilanza, informazione e formazione.
3. Per assicurare le funzioni di cui al precedente punto 2, il Comitato regionale di coordinamento adotta, entro e il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione, il regolamento di funzionamento.

3. GRUPPO TECNICO DI ESPERTI
Il Gruppo tecnico di esperti in materia di Regolamento (CE) n. 1907/2006 e in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi assicura funzioni di supporto tecnico-scientifico alle attività proprie dell’Autorità competente regionale ed al Comitato Regionale di Coordinamento, ove richiesto dalla stessa Autorità competente regionale.

4. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE TERRITORIALI
1. Costituiscono articolazioni organizzative territoriali dell’Autorità competente regionale i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, che esplicano l’attività di vigilanza e controllo nel territorio di competenza mediante i propri servizi aventi compiti in materia ai sensi del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, recante “Organizzazione del dipartimento di prevenzione”.
2. Costituiscono altresì articolazioni organizzative territoriali dell’Autorità Competente Regionale i Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente, che esplicano l’attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali.
3. Ai fini dell’individuazione del personale autorizzato alla vigilanza sul territorio in materia di REACH e di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali propongono i nominativi dei candidati, scelti tra il personale dei servizi aventi funzioni in materia ai sensi del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 (“Organizzazione del dipartimento di prevenzione”), per svolgere le suddette azioni nel territorio di competenza. L’Autorità competente regionale, viste le candidature presentate dai Dipartimenti di Prevenzione, procede alla nomina degli idonei, sulla base di requisiti stabiliti all’atto della richiesta di candidature e dispone, conseguentemente, la nomina del personale autorizzato avente funzioni di vigilanza, specificandone il territorio di competenza.