Categoria: Normativa regionale
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Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2010, n. 1099
Istituzione dell’Autorità competente regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Recepimento dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 29.10.2009. D.G.R. n. 729 del 15/03/2010. Modifica integrativa.



L’Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionario dell’Ufficio 1 Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, dal Dirigente del medesimo Ufficio e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:
Al fine di dare attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed alla normativa in materia di tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, preparati ed articoli, si è reso necessario costituire l’“Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati pericolosi”.
Con la Deliberazione n. 729 del 15 marzo 2010, la Giunta Regionale ha designato il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Assessorato alle Politiche della Salute “Autorità competente regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi”;
Con il predetto provvedimento, la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della costituzione del “Comitato Regionale di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati pericolosi” nonché della costituzione del “Gruppo Tecnico di esperti” con funzioni di supporto tecnico scientifico alle attività dell’Autorità Competente Regionale, di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale della citata Deliberazione, che consta di tre pagine e quattro articoli.
Per un mero errore materiale, alla fine del punto 1. del paragrafo 2. dell’allegato alla citata DGR n. 729/2010, nell’elencare i soggetti che costituiscono il “Comitato Regionale di Coordinamento” non è stato trascritto il seguente punto elenco:
- un rappresentante di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia.
Pertanto, è necessaria una integrazione dell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 729 del 15/03/2010 con l’inserimento alla fine del punto 1. del paragrafo 2. del seguente punto elenco:
- un rappresentante di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia.
Sezione Contabile:
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Fulvio Longo)


L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall’art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario dell’Ufficio 1, dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente di Servizio;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

– di approvare la relazione in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
– di integrare l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 729 del 15/03/2010 con l’inserimento, alla fine del punto 1. del paragrafo 2., del seguente punto elenco: “- un rappresentante di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia”, così come riportato nell’allegato 1 al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
– di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
– di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente;
– di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati a cura del Servizio P.A.T.P..


ALLEGATO 1

Il presente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, consta di n. 4 pagine, compresa la presente.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Fulvio Longo)

 

 

Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati pericolosi


1. AUTORITÀ COMPETENTE REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
1. L’Autorità Competente Regionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, di seguito “Autorità competente regionale”, fa capo all’Assessorato alle Politiche della Salute e ha sede presso il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione.
2. L’Autorità competente regionale svolge le seguenti funzioni:
a) stabilisce e mantiene i rapporti con l’Autorità Competente Nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le altre Autorità Competenti presenti sul territorio europeo, qualora le attività specificatamente richieste rientrino nella propria competenza;
b) elabora, in accordo con le priorità individuate dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui al paragrafo 2. del presente atto, il piano delle attività di vigilanza, informazione e formazione e ne cura l’attuazione sul territorio regionale;
c) coordina le azioni svolte dalle articolazioni organizzative territoriali di cui al paragrafo 4. del presente atto;
d) individua il personale autorizzato alla vigilanza sul territorio in materia di REACH e di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi;
e) coordina le attività del sistema interattivo di cui al paragrafo 3 dell’allegato 1 del D.M. 22 novembre 2007;
f) elabora e diffonde documenti di supporto alle attività di vigilanza sul territorio.
3. L’Autorità competente regionale può avvalersi di personale con competenze specifiche, anche se esterno al Servizio incaricato, secondo modalità individuate di volta in volta dalla stessa Autorità competente regionale.

2. COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
1. Il Comitato regionale di coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, di seguito “Comitato Regionale di Coordinamento” è presieduto dall’Assessore alle Politiche della Salute o suo delegato e risulta costituito da:
- due rappresentanti dell’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute;
- due rappresentanti dell’Autorità competente regionale;
- due rappresentanti dell’Assessorato Regionale all’Ecologia;
- un rappresentante dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico;
- un rappresentante dell’Agenzia Regionale Puglia per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente;
- un rappresentante di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia.
2. Funzione propria del Comitato regionale di coordinamento è l’individuazione delle priorità relative alla pianificazione delle attività di vigilanza, informazione e formazione.
3. Per assicurare le funzioni di cui al precedente punto 2, il Comitato regionale di coordinamento adotta, entro e il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione, il regolamento di funzionamento.

3. GRUPPO TECNICO DI ESPERTI
Il Gruppo tecnico di esperti in materia di Regolamento (CE) n. 1907/2006 e in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi assicura funzioni di supporto tecnico-scientifico alle attività proprie dell’Autorità competente regionale ed al Comitato Regionale di Coordinamento, ove richiesto dalla stessa Autorità competente regionale.

4. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE TERRITORIALI
1. Costituiscono articolazioni organizzative territoriali dell’Autorità competente regionale i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, che esplicano l’attività di vigilanza e controllo nel territorio di competenza mediante i propri servizi aventi compiti in materia ai sensi del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13, recante “Organizzazione del dipartimento di prevenzione”.
2. Costituiscono altresì articolazioni organizzative territoriali dell’Autorità Competente Regionale i Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente, che esplicano l’attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali.
3. Ai fini dell’individuazione del personale autorizzato alla vigilanza sul territorio in materia di REACH e di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali propongono i nominativi dei candidati, scelti tra il personale dei servizi aventi funzioni in materia ai sensi del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 13 (“Organizzazione del dipartimento di prevenzione”), per svolgere le suddette azioni nel territorio di competenza. L’Autorità competente regionale, viste le candidature presentate dai Dipartimenti di Prevenzione, procede alla nomina degli idonei, sulla base di requisiti stabiliti all’atto della richiesta di candidature e dispone, conseguentemente, la nomina del personale autorizzato avente funzioni di vigilanza, specificandone il territorio di competenza.