Categoria: 1995
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 3 giugno 1995
Validità: 02.06.1995 - 30.06.1999
Parti: Kodak e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e CdA/RSU
Settori: Commercio, Kodak
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Parte economica
Art. 3 Ticket pasto
Art. 4 Orario di lavoro turnisti
Art. 5 Collazione testi
Art. 6 Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori ambiente e sicurezza
Art. 7 Premio "una tantum"
Art. 8 Validità e durata

Ipotesi di accordo aziendale nazionale Kodak spa

Il giorno 3 giugno 1995 in Milano, tra la Kodak spa […] e le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl […], le OO.SS. Provinciali Filcams-Cigl […], Uiltucs-Uil […] ed il Consiglio di Azienda di Cinisello […] unitamente alla RSU di Roma […], viene stipulata la presente ipotesi di accordo.
Tale Ipotesi, previa ratifica delle parti, si trasformerà in accordo dopo lo scambio reciproco di formale accettazione.

Premesso
- che in data 26 ottobre 1993 le OO.SS. nazionali rimettevano alla Kodak spa la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CIA scaduto in data 31.12.1991;
- che i punti richiesti e specificati in piattaforma rientrano nel quadro sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al Protocollo" del 23.07.1993 che di quanto previsto al punto 17 della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori richiamata nella proposta di Direttiva del Consiglio Europeo presentata dalla commissione ai sensi dell'art. 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 20.09.1991;
- che l'attivazione di quanto sopra richiamato fa assumere alle "Relazioni Sindacali" valore e riferimento essenziali al fini di una pratica gestione volta a garantire il rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti;
- che tale valore e riferimento sono coerenti anche con quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio del Ministri il 22.09.1994 relativa ai "Comitati di Impresa Europei":
- che su tale valore e riferimento le parti hanno concretamente operato durante tutte le fasi del negoziato addivenendo alla stipula delta presente ipotesi;
- che tale ipotesi sta anche a prova della reciproca dichiarata volontà dell'Azienda e delle OO.SS. di praticare, attraverso norme e procedure definite, confronti ai vari livelli tesi a governare i processi di riorganizzazione aziendali favorendo la ricerca del consenso.
Tutto ciò premesso si è convenuto:

Art. 1 Relazioni sindacali
A. Livello nazionale
La Kodak spa e le OO.SS. unitamente ai CDA/RSU firmatari dell'accordo annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle materie previste dal vigente CCNL.
Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza prevista l'azienda fornirà ulteriori informazioni preventive su:
- investimenti per innovazioni tecnologiche;
- livelli occupazionali/formazione;
- nuove presenze e diversificazioni sul mercato;
- nuove professionalità;
- interventi modifica della organizzazione del lavoro;
- obiettivi di bilancio;
- indirizzi salariali aziendali
ed informazioni consuntive su:
- livelli di fatturato;
- indici di mercato;
- bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate;
- risultati sulla formazione svolta.
B. Livello di unità produttiva
Su richiesta di una delle due parti, la Kodak spa e i CDA/RSU unitamente alle OO.SS. territoriali si incontreranno per affrontare materie e problemi rotativi a:
- valutazione dentro di linea di lavorazione esterne al magazzino;
- confronto sulla organizzazione del lavoro;
- distribuzione dell'orario di lavoro-turni e nastri orari;
- utilizzo degli impianti;
- verifica e controllo degli orari concordati;
- verifica e confronto per l'applicazione dell'inquadramento professionale;
- tutela della salute ed integrità fisica dei lavoratori. Ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- progetti a termine mirati per la collocazione e qualificazione degli invalidi e dei portatori di handicap;
- quanto delegato dall'accordo nazionale.

Art. 4 Orario di lavoro turnisti
Su questo problema, fatto anche salvo quanto previsto in materia dagli accordi precedentemente sottoscritti, le parti convengono di operare per il superamento delle attuali divergenze interpretative.
Al riguardo, anche per meglio individuare le soluzioni più opportune per entrambe le parti, saranno avviati confronti specifici da tenersi in sede di unità produttiva.

Art. 6 Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori ambiente e sicurezza
Fermo restando quanto previsto in materia dai precedenti accordi aziendali e con riferimento al recepimento della direttiva CEE 89/391 avvenuto con decreto legislativo il 19.9.1994 n. 626 ed a quanto sarà stabilito dalla Commissione Paritetica prevista in materia dal CCNL le parti convengono di avviare il confronto nelle unità produttive allo scopo di individuare le tematiche prioritarie sulle quali trovare le soluzioni più idonee.