Tipologia: Accordo
Data firma: 20 settembre 1995
Validità: 31.12.1998
Parti: Peg Perego, Unione Industriali e Fim, Fiom, RSU
Settori: Metalmeccanici, Peg Perego
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Premio di risultato
2. Sistema informativo
3. Relazioni sindacali
4. Tempi di lavorazione
5. Informazioni sui dati occupazionali
6. Contratti di formazione e lavoro
7. Formazione
8. Ambiente di lavoro
9. Servizio mensa di Arcore
10. Orario di lavoro
11. Assenze dal lavoro
12. Durata del presente accordo di contrattazione aziendale

Verbale di accordo di contrattazione aziendale

Addì 20 settembre 1995, presso la sede dell'Unione Industriali della Provincia di Lecco, tra l'Unione Industriali della Provincia di Lecco […], la Peg Perego spa, stabilimenti di Lomagna, Arcore e Zola Predosa […], la Fim-Fiom di Lecco […], la Fim-Fiom Brianza […], la Fiom di Bologna […], i componenti la RSU per lo stabilimento di Lomagna […], per lo stabilimento di Arcore […], per lo stabilimento di Zola Predosa […].

Premesso che:
- le parti ravvisano l'opportunità di migliorare le relazioni industriali anche attraverso una maggior visibilità degli obiettivi e dei programmi aziendali, al fine di conseguire, in un contesto di reciproca collaborazione e nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle distinte responsabilità, gli indispensabili miglioramenti della competitività aziendale sui mercati internazionali ad alto profilo concorrenziale.
- con questo spirito collaborativo le parti si sono incontrate in sede sindacale per affrontare la contrattazione aziendale (di 2° livello) nel rispetto di quanto disciplinato dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal contratto nazionale di categoria del 5 luglio 1994 (Premesse, artt. 9 e 38 Disciplina Generale, Sezione Terza);
- nel corso degli incontri l'azienda ha fornito alle Organizzazioni Sindacali ed ai componenti la RSU le informazioni sulla situazione aziendale e sulle relative prospettive, con particolare riguardo agli investimenti, alla situazione ed all'andamento di mercato, agli aspetti occupazionali, confermando che, nella propria configurazione strategica, si collocano in primo piano le attività di confezione rientranti nel Progetto industriale presentato;
- in questo contesto, 1'azienda ha sottolineato la necessità di perseguire un adeguato miglioramento delle condizioni di redditività, produttività e competitività per rispondere con tempestività ed efficacia alle sfide della concorrenza;
- dal confronto con le Organizzazioni Sindacali ed i componenti della RSU, in coerenza con le strategie dell'azienda, è emersa l'esigenza di puntare, per questa contrattazione di 2° livello sugli obiettivi di miglioramento della redditività generale dell'azienda e della produttività di stabilimento;
- le parti hanno messo in risalto la necessità che i meccanismi di calcolo dei parametri siano resi noti ed i risultati siano comunicati periodicamente ai componenti della RSU ed ai lavoratori;
- in questo quadro e per il miglior raggiungimento dei risultati aziendali le parti hanno sottolineato l'esigenza che l'informazione sull'andamento degli indicatori possa essere affiancata da un'azione mirata di formazione.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, si è stipulato e concordato quanto segue:

2. Sistema informativo
2.1 Entro il mese di febbraio di ogni anno, l’azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU, in sede di Unione Industriali della Provincia di Lecco, informazioni riguardanti:
* le prospettive produttive e di mercato,
* gli investimenti previsti e la loro finalizzazione, anche in materia di ambiente di lavoro ,
* le prospettive occupazionali,
* le evoluzioni del nuovo Progetto industriale secondo quanto previsto dal paragrafo 7 del verbale di accordo del 12/12/1994,
Nel mese di settembre di ogni anno avrà luogo un incontro, in sede di Unione, in cui l'azienda fornirà aggiornamenti, in relazione a sostanziali e rilevanti scostamenti te si dovessero verificare, rispetto al quadro di riferimento prospettato.
[…]

3. Relazioni sindacali
Se i programmi aziendali di configurazione produttiva ed innovazione tecnologica dovessero apportare modifiche che interessano quote significative di lavoratori di un reparto produttivo, da attuarsi mediante:
- nuove situazioni di turnazioni;
- diverse modalità nell'esecuzione della prestazione lavorativa, derivanti da significativi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro;
- spostamenti non temporanei di personale fra reparti ed aree;
l'azienda fornirà alle RSU informazioni preventive, alle quali potrà seguire, dietro richiesta delle RSU stesse, un tempestivo esame congiunto sulle conseguenti modalità operative e sui riflessi per il personale interessato.

4. Tempi di lavorazione
4.1 Premessa
L'azienda dichiara che l'operatività aziendale richiede l'uso di informazioni adeguate ed aggiornate per consentire il mantenimento della gestione del controllo delle attività, anche di quelle correlate direttamente o indirettamente attraverso l'utilizzo delle risorse impiegate.
La conoscenza dei tempi di lavorazione permette di verificare la resa produttiva delle attività, misurando il valore delle risorse in entrata (input) con quelle effettivamente prodotte (out put): ciò è molto importante per determinare la formazione dei costi e per la conseguente economicità dell'azienda in quanto la stessa ha necessità di essere un organismo economicamente competitivo e concorrenziale sui mercati.
La conoscenza dei tempi e dei relativi metodi di rilevazione già illustrati anche in sede sindacale potrà facilitare anche la prevenzione e la risoluzione di eventuali problemi in merito.
4.2 Rapporti in azienda
Le parti, nel riconoscere l'opportunità di una maggiore conoscenza dei metodi di rilevazione dei tempi di lavorazione, definiscono la seguente procedura:
a) l’azienda fornirà alle RSU, in un apposito incontro, informazioni sui metodi seguiti nella determinazione dei tempi di lavorazione per reparto ed aree di attività.
b) in caso di modifiche rilevanti di tempi già in atto, su richiesta delle RSU, l’azienda fornirà alle RSU informazioni sulle relative causali;
c) con cadenza quadrimestrale l’azienda fornirà alle RSU un quadro informativo riassuntivo dei tempi in atto;
d) su richiesta di una delle parti, potrà svolgersi un esame congiunto tra direzione aziendale e RSU su eventuali particolari problemi nell’applicazione di tempi di lavorazione.
L’esame congiunto dovrà esaurirsi comunque entro un massimo di sei giorni lavorativi.

5. Informazioni sui dati occupazionali
5.1 L'azienda comunicherà semestralmente alle RSU di ogni stabilimento, a consuntivo informazioni su:
- assunzioni a tempo determinato suddivise per mansioni;
- assunzioni a tempo determinato suddivise per tipologia e durate medie
- assunzioni con contratti di formazione e lavoro;
- conferme a tempo indeterminato;
- risoluzioni del rapporto di lavoro;
- entità dei rapporti di lavoro part-time in atto.
5.2 In caso di quote significative di assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro, 1'azienda fornirà informazioni preventive alle RSU.
5.3 In occasione delle informazioni semestrali, di cui al punto 5.1, l'azienda comunicherà anche il monte ore straordinarie.

6. Contratti di formazione e lavoro
Le parti rimandano alle disposizioni previste dalla legge 451/94 e dall'Accordo Interconfederale del 31/1/1995 per quanto riguarda la formazione teorica e quella tecnico-pratica dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
Vengono confermate le 20 ore di formazione teorica con particolare attenzione ai temi della disciplina del rapporto di lavoro ed alla prevenzione antinfortunistica.
L'azienda fornirà, a consuntivo annuale, alla RSU di ogni stabilimento informazioni sul monte ore di formazione teorica e sul numero dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro interessati.

7. Formazione
7.1 L'azienda conferma le proprie iniziative per gli assunti con contratto di formazione e lavoro e di affiancamento/addestramento operativo “sul campo” per gli stagionali.
7.2 L'azienda conferma di effettuare specifiche iniziative di aggiornamento professionale per rispondere all'innovazione tecnologica di nuovi macchinari ed attrezzature ed all'introduzione di nuovi programmi di software e metodi informatici, nonché per approfondire particolari argomenti di carattere tecnico.
Nell'incontro annuale di cui al punto 2.1, l'azienda fornirà informazioni sulle iniziative effettuate.
7.3 In coerenza con quanto indicato nelle premesse e per favorire la crescita e la diffusione di un clima partecipativo anche in relazione agli aspetti innovativi del premio di risultato, l'azienda, nel periodo di vigenza del presente accordo, realizzerà per i lavoratori a tempo indeterminato un pacchetto di ore di formazione in ragione di anno (mediamente 5 ore), distribuito sui seguenti temi:
- mercato/prodotto: posizionamento e caratteristiche;
- obiettivi aziendali di medio periodo e loro riflessi operativi;
- politiche e sistema della qualità;
- sicurezza;
- specifici argomenti dell'area di riferimento.
Il programma di formazione interessa tutte le aree, con distribuzione del pacchetto di ore in funzione delle esigenze aziendali.
Le parti prendono atto che il programma di formazione è lo strumento fondamentale per la comprensione dell'azienda, delle linee di prodotto e dei mercati in cui opera.

8. Ambiente di lavoro
8.1 L'azienda riconferma l'attenzione e la sensibilità per il miglioramento delle condizioni ambientali e dei servizi: ciò risulta anche da una serie di interventi, tra cui il rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione ad Arcore, il rifacimento dei tetti e la maggior coibentazione degli immobili di Arcore e Lomagna, la manutenzione interna ed esterna agli immobili ed ai Servizi di Arcore e di Lomagna e le migliorie apportate nel servizio mensa di tutti gli stabilimenti.
8.1 L’azienda si sta organizzando adeguatamente per attuare la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 626/94.
In coerenza con quanto indicato nelle premesse e nel capitolo della formazione, l'azienda considera importante il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l’applicazione del decreto, in uno spirito partecipativo, nell'ambito del quadro di riferimento che è stato definito dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
Non appena formalizzate le procedure per la designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'azienda si incontrerà con lo stesso e con gli alti soggetti interessati per attuare gli adempimenti legislativi.

9. Servizio mensa di Arcore
L'azienda attuerà un'adeguata soluzione al problema di sovraffollamento del personale utente, mediante una più razionale distribuzione delle due mense di Arcore.
Ciò formerà oggetto di informativa alle RSU.