INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni economiche
Sovrintendenza sanitaria centrale
Avvocatura generale
Circolare n. 32 Roma, 24 febbraio 2015

Al

Direttore generale vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a:

Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46. Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia.
Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita.

Quadro normativo
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 80, 83, 131, 132, 137.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 13.
- Circolare n. 57 del 4 agosto 2000: "Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13. Danno biologico”.
- Lettera Direzione centrale prestazioni - Sovrintendenza medica generale prot. 1235 bis del 18 settembre 2003: "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale."
- Sentenza Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46;
- Circolare n. 5 del 21 gennaio 2014. "Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46. Articolo 137 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965. Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia professionale".

Premessa
Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 20101, è stato stabilito che "[...] in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l'aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio morbigeno [...]" debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.
Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la protrazione dell'esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.
Ciò, in quanto l'Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione dell'esposizione a rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi successivamente alla scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione della rendita.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di aggravamento - presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 - conseguente alla protrazione della esposizione al medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia.
Con l'occasione si precisa che in tali fattispecie, nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la protrazione dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.

DENUNCIA DI NUOVA MALATTIA IN IPOTESI DI TECNOPATICO NON TITOLARE DI RENDITA
Come noto, il legislatore del 2000, dopo aver definito il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona" ha stabilito2 che la menomazione conseguente a quella lesione viene indennizzata con una prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, D.P.R. 1124/1965.
Ciò posto, occorre considerare anche l'ipotesi di domanda di aggravamento di malattia professionale anche nei casi in cui, pur non essendovi stata la costituzione di una rendita, la protrazione dell'esposizione a rischio morbigeno come sopra richiamata riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili o indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.
Si impartiscono, di seguito, istruzioni operative per la gestione dei suddetti casi.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le seguenti:
a) la malattia professionale, denunciata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione inferiore al 6%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev'essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
b) la malattia professionale, denunciata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6 al 15%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev'essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
c) la malattia professionale, denunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all'11%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev'essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato l'origine professionale della patologia.
Per maggiori dettagli operativi si rimanda al flusso allegato che, per le fattispecie trattate, integra le disposizioni contenute nel "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale" di cui alla citata lettera del 18 settembre 2003.


Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

__________
1 Con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131

2 Cfr art. 13, comma 2, d.lgs.38/2000


Allegato 1 alla circolare n. 32/2015

FLUSSO DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE CON VARIAZIONE IN PEIUS DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL TECNOPATICO DICHIARATO GUARITO SENZA POSTUMI INDENNIZZABILI, OVVERO INDENNIZZATO IN CAPITALE1, RICONDUCIBILI ALLA PROTRAZIONE DELLA ESPOSIZIONE A RISCHIO OLTRE LA DATA DELLA DENUNCIA

Nel caso di variazione delle condizioni fisiche del tecnopatico indennizzato in capitale2 ovvero dichiarato guarito senza postumi indennizzabili, riconducibili alla protrazione dell'esposizione al rischio professionale oltre la data della denuncia della patologia originaria, possono verificarsi le seguenti ipotesi, in merito alle quali si forniscono le seguenti istruzioni.

TECNOPATICO DICHIARATO GUARITO SENZA POSTUMI INDENNIZZABILI (GRADO DI MENOMAZIONE COMPRESO TRA LO 0% E IL 5%) OVVERO INDENNIZZATO IN CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 38/2000 (GRADO DI MENOMAZIONE COMPRESO TRA IL 6% E IL 15%).
a) Se la domanda di aggravamento perviene entro il quindicennio dalla data di denuncia di malattia professionale, deve essere trattata ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000. Operativamente la domanda deve essere trattata come revisione.
b) Se la domanda di aggravamento perviene entro l'anno di decadenza successivo al quindicennio dalla data di denuncia di malattia professionale, deve essere trattata ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000. Operativamente la domanda deve essere trattata come revisione.
Si possono verificare le tre seguenti fattispecie:
b1) La variazione delle condizioni fisiche del tecnopatico è intervenuta tutta entro il quindicennio. La domanda deve essere trattata ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000 (come per il precedente punto a).
b2) La variazione delle condizioni fisiche del tecnopatico è intervenuta tutta dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza. La domanda di aggravamento deve essere trattata ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000, e definita con provvedimento negativo (conferma del grado).
In tal caso, tuttavia, vi potrebbe essere stata protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia della patologia originaria e, di conseguenza, potrebbero sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'aggravamento, previa nuova istanza di riconoscimento di malattia professionale.
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute nel caso sopra indicato, in relazione al danno verificatosi oltre il quindicennio, subito dopo l'invio del provvedimento negativo la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso - e, qualora sia presente, al Patronato - la comunicazione di cui al facsimile allegato.
Il medico inserisce in Carcli nel menu "Richieste - Richiesta informazioni" la seguente nota "Inviare informativa sentenza Corte costituzionale 46/2010" per l'inoltro al processo lavoratori in procedura GRAI.
L'operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menu "Evidenza da area medica - richiesta informazioni" per l'invio dell'informativa e appone una nota in procedura.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell'ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia della patologia originaria e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio ed entro l'anno di decadenza.
b3) La variazione delle condizioni fisiche del tecnopatico è intervenuta in parte prima del quindicennio e in parte dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza.
La domanda deve essere trattata ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000, e definita con provvedimento positivo per la sola parte di danno intervenuto prima del quindicennio. Il provvedimento deve riportare il grado parziale riconosciuto, che deve essere appositamente indicato in sede di valutazione medico-legale. A tale scopo deve essere detratto il danno verificatosi oltre il quindicennio, che non deve essere esposto nel provvedimento di definizione della domanda di aggravamento.
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute nel caso sopra indicato, in relazione al danno verificatosi oltre il quindicennio, subito dopo l'invio del provvedimento parzialmente positivo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso - e, qualora sia presente, al Patronato - la comunicazione di cui al facsimile allegato.
Il medico inserisce in Carcli nel menu "Richieste - Richiesta informazioni" la seguente nota "Inviare informativa sentenza Corte costituzionale 46/2010" per l'inoltro al processo lavoratori in procedura GRAI.
L'operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menu "Evidenza da area medica - richiesta informazioni" per l'invio dell'informativa e appone una nota in procedura.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell'ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio ed entro l'anno di decadenza.
c) Nel caso in cui oltre l'anno di decadenza successivo alla scadenza del quindicennio:
c1) perviene una domanda di aggravamento, la stessa deve essere trattata ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000 e definita con provvedimento negativo (oltre i termini di legge).
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in caso di protrazione dell'esposizione al rischio professionale oltre la data della denuncia, in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l'invio del provvedimento negativo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso - e, qualora sia presente, al Patronato - la comunicazione di cui al facsimile allegato.
L'operatore amministrativo invia l'informativa e appone una nota in procedura GRAI.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell'ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio.
c2) perviene una nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale della stessa natura di quella per la quale l'assicurato è stato indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, si segue la procedura prevista dal flusso allegato alla lettera Direzione centrale prestazioni e Sovrintendenza medica generale, prot.1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell'ambito delle attività previste dal suddetto flusso, dovrà anche essere accertata la protrazione della esposizione a rischio oltre la data della denuncia e la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza del quindicennio.

TECNOPATICO DICHIARATO GUARITO SENZA POSTUMI INDENNIZZABILI (GRADO DI MENOMAZIONE COMPRESO TRA LO 0% E IL 10%) AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. N. 1124/1965
In questo caso, si procederà come descritto nei precedenti punti a), b) e c) in applicazione dell'art. 83, penultimo comma, D.P.R. n. 1124/1965.

Mod. informativa
___________
1Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000
2 Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000


Fonte: inail.it