Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2015, n. 51
Disposizioni attuative dell’accordo Stato-Regioni/Province autonome n. 53 del 22.02.2012 per la realizzazione di percorsi di formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08).
B.U.R. 4 febbraio 2015, n. 5

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
Vista la L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome n. 53 del 22.2.2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12.3.2012”;
Ritenuto, con il presente atto, di recepire l’Accordo di cui al punto precedente e di approvare, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, le disposizioni attuative dell’Accordo stesso per la realizzazione di percorsi di formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (art. 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008) (Allegato A);
Ritenuto di demandare al settore regionale competente l’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente delibera, in raccordo con gli altri settori coinvolti;
Considerato che degli indirizzi di cui all’Allegato A è stata data informativa in data 14.10.2014 al Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con delibera di G.R. n. 106 del 28.02.2011 ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui alla L.R. 32/2002 e sue successive modifiche, nella seduta del 19 dicembre 2014;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2015;
A voti unanimi

DELIBERA

- Di recepire l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 53 del 22.2.2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche integrative.
- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, le “Disposizioni attuative dell’Accordo Stato-Regioni/Province autonome n. 53 del 22.2.2012 per la realizzazione di percorsi di formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (art. 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008)”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di demandare al settore regionale competente l’adozione degli atti necessari all’attuazione della presente delibera, in raccordo con gli altri settori coinvolti. Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

 

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta


Allegato A

RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO-REGIONI/ PROVINCE AUTONOME N. 53 DEL 22.02.2012 PER LA REALIZZAZIONE DI: PERCORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI INCARICATI DELL’USO DELLE ATTREZZATURE PER LE QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE (Articolo 73, comma 5 del D.Lgs. N. 81/08).

Premessa
Con il presente atto la Regione Toscana recepisce l’accordo Governo, Regioni e Province Autonome n. 53 del 22.2.2012, pubblicato in G.u. n. 60 del 12.3.2012 (di seguito denominato “Accordo”) concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, c. 5 del D.lgs. 81/08, adottando ulteriori disposizioni attuative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.
Si chiarisce che i soggetti attuatori sotto elencati, con le condizioni e le modalità indicate per ciascun gruppo, sono gli unici soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi di formazione previsti dall’Accordo ai fini dell’abilitazione.
Con successivo decreto del dirigente competente, adottato in raccordo con gli altri settori coinvolti, saranno definite le modalità attuative del presente atto.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi
I soggetti deputati alla realizzazione dei corsi per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature individuate dall’Accordo, ai sensi del paragrafo 1.1. dello stesso, sono i seguenti:
a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale.
b) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) l’INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui all’accordo Stato-Regioni oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all’accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate dalla Regione Toscana, ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007 n. 968 e sue modifiche;
g) Soggetti formatori accreditati dalla Regione Toscana ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007 n. 968 e sue modifiche ed in possesso di esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell’accordo
h) Soggetti formatori accreditati dalla Regione Toscana ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007 n. 968 e sue modifiche ed in possesso di esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla data di entrata in vigore dell’Accordo
i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, c.1, lett. h) del D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e s.m.i. e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, c. 1, lett. ee) del D.lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
j) Le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
L’esperienza di cui alle lettere g) ed h) potrà essere documentata, anche, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.
I soggetti formatori sopra elencati devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti nell’allegato I dell’Accordo. Qualora tali soggetti intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti in materia di accreditamento, ai sensi della Dgr del 17 dicembre 2007 n. 968.

2. Docenti.
Le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi. I requisiti di esperienza documentata sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro devono essere posseduti contemporaneamente.
Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui alla lettera f, paragrafo 1 del presente atto, in possesso dei requisiti sopra richiamati.

3. Requisiti dei percorsi formativi.
I percorsi formativi devono rispettare i seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
c) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 24;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto 1/6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
e) le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, come previsto nell’allegato I dell’Accordo, al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
f) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. Attestazione finale e trasmissione documentazione alla Regione Toscana.
a) Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti dell’Accordo, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali.
L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale che trasmette alla Regione Toscana, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato, secondo modalità definite nel decreto del dirigente del settore regionale competente citato in premessa.
b) Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali di cui alla precedente lettera a), secondo un format che sarà definito con il decreto del dirigente del settore regionale competente citato in premessa, dai soggetti individuati al paragrafo 1 che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
1) denominazione del soggetto formatore;
2) dati anagrafici del partecipante al corso
3) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione dell’accordo e relativo monte ore frequentato:
4) periodo di svolgimento del corso;
5) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.
Con il decreto del dirigente del settore regionale competente citato in premessa pertanto saranno definiti ed approvati:
- la procedura informatica di riferimento;
- il modello di verbale da trasmettere in via telematica alla Regione a cura del soggetto formatore;
- il format di attestato di abilitazione;
L'esito negativo del controllo effettuato sui soggetti formatori accreditati dalla Regione Toscana costituisce grave negligenza nell'esecuzione dell'attività di formazione professionale e comporta la revoca dell'accreditamento, secondo la normativa in materia di accreditamento.
La Regione Toscana, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, riconosce gli attestati rilasciati da altre Regioni e Province Autonome.

5. Registrazione sul libretto formativo del cittadino
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
A tal fine, l’interessato, in coerenza con gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino” approvati con DGR 1066 del 13.12.2010, si rivolge al Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione di tale servizio) per la registrazione della formazione.

6. Aggiornamento periodico.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al paragrafo 6 dell'Accordo, previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento
Il sopra detto corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici di cui agli allegati III e seguenti dell’Accordo. Ai sensi della circolare 11 marzo 2013 n. 12 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

7. Formazione con modalità e-learning
L’utilizzo della formazione in modalità E-learning è consentito esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti dell’Accordo nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato II dell’Accordo.

8. Riconoscimento formazione pregressa
Sono riconosciuti validi i corsi effettuati dalla data di entrata in vigore dell’Accordo alla data di adozione del decreto del dirigente del settore regionale competente citato in premessa, purché organizzati nel rispetto delle previsioni di cui all’Accordo.
I soggetti che hanno realizzato tali percorsi formativi nel suddetto arco temporale non sono tenuti all'invio del verbale di cui al paragrafo 4.

9. Rinvio Accordo Stato-Regione n. 53 del 22.2.2012
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22.2.2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, c. 5 del D.lgs. 81/2008, e nei successivi atti attuativi, interpretativi e modificativi dello stesso.