Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unionalimentari, Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroalimentare, Alimentaristi, P.M.I.
Fonte: CGIL Milano

Sommario:

 Costituzione delle parti
Adeguamento delle normative contrattuali
Decorrenza e durata
Articolo 1 - Relazioni industriali
Comitato di indirizzo
Osservatorio Nazionale di settore
Articolo 2 - Formazione
Articolo 5 - Diritti sindacali
Assemblea
Affissioni
Permessi per cariche sindacali
Versamento dei contributi sindacali
Rappresentanza Sindacale Unitaria
Articolo 7 - Periodo di prova
Articolo 8 - Contratto a tempo determinato
Apposizione del termine
Causali
Trattamento di malattia
Durata massima - Deroghe - Precedenze
Lavoratori addetti alle attività stagionali: passaggio di livello
Maturazione di ferie, ROL, ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità
Trattamento di fine rapporto
Note a verbale
Articolo 8 Bis - Somministrazione di lavoro
1. Premio per obiettivi
2. Principio di non discriminazione
Normativa comune agli art. 8 e 8 bis
Numero massimo per sostituzioni
Numero massimo per utilizzo solo di contratti a tempo determinato o solo di contratti di somministrazione
Numero massimo per utilizzo contemporaneo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione
Sostituzione di lavoratori assenti per cause prevedibili
Articolo 10 - Lavoro a tempo parziale
Clausole elastiche e flessibili
Convalida della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale
Informazioni alle Rappresentanze Sindacali Aziendali
Precedenze
Diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Prestazioni supplementari e straordinarie
Principio di non discriminazione
Computo dei lavoratori a tempo parziale
Articolo 13 - Congedi
1 - Permessi per eventi e cause particolari
2 - Congedi parentali, per la nascita e la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari e per l'assistenza di soggetti con handicap
A) Congedi parentali
 B) Permesso al padre per la nascita del figlio
C) Congedi per la malattia del figlio
D) Congedi per la formazione
E) Congedi per gravi motivi familiari
F) Congedi per l'assistenza di soggetti con handicap
Articolo 14 - Apprendistato
Panificazione industriale: Trattamento normativo ed economico dell’apprendistato professionalizzante
Durata
Trattamento normativo
Trattamento economico
Articolo 16 - Lavoro intermittente
Articolo 18 - Classificazione del personale
Articolo 23 - Orario di lavoro
Articolo 25 - Riduzione dell'orario di lavoro (modifica anche per Panificazione industriale)
Articolo 29 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni
Tabelle delle maggiorazioni
Articolo 32 - Ferie (Modifiche anche per Panificazione industriale)
Articolo 33 - Servizio militare e volontariato
Articolo 37 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Articolo 38 - Infortunio sul lavoro
Articolo 43 - Diritto allo studio
Articolo 44 - Appalti
Incrementi retributivi
Articolo 48 - Tabella minimi mensili (Esclusa Panificazione)
Norma transitoria Arretrati trimestre Gennaio - Marzo 2008
Panificazione
Articolo 54 - Premio per obiettivi (Esclusa Panificazione)
Articolo 54 - Premio per obiettivi
Articolo 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. ... Dimissioni- (Articolo da inserire nella Parte Quinta del CCNL)
Articolo 59 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 60 - Previdenza complementare
Art. ... Coperture assicurative sanitarie
Art. ...Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
1) Numero rappresentanti
Norma transitoria
2) Modalità di elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori
3) Durata dell'incarico
4) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
5) Permessi
6) Riunioni periodiche
7) Formazione del Rappresentante per la Sicurezza
Normativa particolare per i Viaggiatori e Piazzisti
Art. ... Inquadramento
Articolo 63 - Rischio macchina
Articolo 65 - Cauzione
Articolo 66 - Infortuni sul lavoro - Polizze assicurative

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare
Costituzione delle parti

Il 17 aprile 2008 tra: l'Unionalimentari - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, [...]; la Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, [...]; e la Fai-Cisl, [...]; la Flai-Cgil, [...]; la Uila-Uil, [...]; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL 6.5.2004 per le aziende ed i dipendenti della Piccola e Media Industria Alimentare.

Articolo 1 - Relazioni industriali
L'Unionalimentari/Confapi e Fai-Cisl - Flai-Cgil - Uila-Uil, ferme restando l'autonomia delle parti, le rispettive distinte responsabilità, l'indipendenza di valutazione e di intervento, condividendo l'opportunità di consolidare concrete e costruttive relazioni industriali, convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti delle PMI del settore alimentare nonché gli interventi ed i progetti di provvedimenti di supporto, che possano comunque incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare anche attraverso un confronto triangolare tra Governo e parti sociali.
Alla luce di queste premesse si conviene di articolare il seguente sistema di relazioni:
Comitato di indirizzo
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL viene costituito un "Comitato di indirizzo", con il fine di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati dalle Parti e di assicurarne certezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle attività/iniziative di interesse delle PMI del settore Alimentare, delle articolazioni e delle risorse di competenza dell'Osservatorio nazionale di settore.
Il Comitato è composto in termini paritetici da 3 rappresentanti delle due Parti stipulanti il presente Contratto.
Nel corso della prima riunione verranno definiti tempi, programmi e priorità nonché predisposto il regolamento attuativo dell'attività del Comitato. Questo Organismo avrà il compito di strutturare l'Osservatorio e di rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà delle PMI del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell'impresa e del lavoro, nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale.
Il Comitato definirà inoltre le priorità con le quali qualificare il comparto agroalimentare, individuandone le linee di politica industriale anche attraverso proposte, da rappresentare ad Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni, relativamente a problematiche delle PMI alimentari ed alle relative soluzioni nonché la valorizzazione della ricerca, in particolare del ruolo e delle competenze dei centri sperimentali e l'individuazione di percorsi comuni con l'Università.
Il Comitato potrà istituire gruppi di lavoro, ad ognuno dei quali saranno demandati i seguenti compiti:
[...]
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane;
- individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità; - elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa.
Per la realizzazione di quanto sopra il Comitato si attiverà entro il mese di settembre 2008 per accedere ai finanziamenti del FAPI, anche finalizzati a consentirne il funzionamento.
A tal proposito Unionalimentari/Confapi e Fai-Cisl - Flai-Cgil - Uila-Uil proporranno al FAPI l'emanazione di un apposito bando finalizzato al suddetto funzionamento.
[...]
Osservatorio Nazionale di settore
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza tra Unionalimentari/Confapi e Fai-Cisl - Flai-Cgil - Uila-Uil attraverso un Osservatorio di settore che favorisca la conoscenza comune degli andamenti del settore, l'analisi delle problematiche e l'elaborazione di possibili posizioni o iniziative comuni su tematiche ritenute di reciproco interesse.
Tutto ciò nel quadro di un auspicato sviluppo, ad ogni livello, delle relazioni industriali tra le parti ed al fine di dar loro maggior continuità ed un carattere partecipativo, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle parti.
L'Osservatorio è sede di raccolta di informazioni e di reciproco scambio e confronto sulle stesse in ordine ai seguenti argomenti, con riferimento anche alle piccole e medie imprese associate::
[...]
- le proposte normative e/o legislative da sottoporre agli Organi competenti per lo sviluppo ed il sostegno delle piccole e medie imprese alimentari;
[...]
- gli andamenti relativi alla presenza di imprese alimentari nelle aree del Mezzogiorno, di declino industriale o ritardo di sviluppo;
- l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita;
- le prospettive relative agli investimenti e allo sviluppo tecnologico;
- l'andamento dell'occupazione e della sua struttura, con particolare riferimento alle tipologie di rapporto, ivi compreso il lavoro somministrato ed i contratti a tempo determinato, all'occupazione femminile, agli effetti derivanti dai processi di ristrutturazione ed innovazione e all'occupazione dei lavoratori immigrati;
- l'andamento della produttività, efficienza, competitività e costo del lavoro in rapporto con i Paesi concorrenti comunitari ed extracomunitari;
[...]
- le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sul sistema delle PMI alimentari in termini di competitività interna ed europea;
- le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente esterno nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento nella legislazione italiana delle direttive dell'U.E. in materia;
[...]
- le problematiche riguardanti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro, per favorirne il superamento, per analizzare le connesse esigenze impiantistiche e le difficoltà tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento;
- l'andamento a consuntivo della contrattazione aziendale e delle relazioni industriali;
- l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
- i patti territoriali ed i contratti d'area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di riallineamento in sede provinciale riguardanti le PMI alimentari;
[...]
- valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, ivi compresa la ricerca di strumenti per accedere ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali, in sintonia con l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione (ENFEA) e con gli Organismi Bilaterali Territoriali;
- il tema della responsabilità sociale dell'impresa.
D'intesa con le rispettive Associazioni territoriali le Parti stipulanti potranno sperimentare:
- la costituzione di Osservatori di carattere territoriale, con particolare riferimento alle implicazioni sull'occupazione dei processi di terziarizzazione e di decentramento produttivo;
- la predisposizione di modelli organizzativi del lavoro e di orari di lavoro, che le aziende potranno adottare, qualora ritenuti funzionali alle proprie esigenze e specificità.
Nell'ambito dell'Osservatorio, le parti valuteranno la possibilità di individuare norme di estensione degli attuali limiti di conservazione del posto di lavoro per malattia e del relativo trattamento economico, per i lavoratori affetti da patologie di particolare gravità, i cui costi siano compensati con una generale rimodulazione dell'attuale trattamento economico previsto per la carenza ed il comporto.
Le Parti valuteranno altresì l'opportunità di intervenire presso le rispettive Confederazioni perché favoriscano un Accordo Interconfederale in materia, ispirato al principio della mutualizzazione dei costi anche con l'utilizzo di strumenti assicurativi.
Nell'ambito dell'Osservatorio sono istituite:
La Commissione paritetica nazionale pari opportunità, composta di 6 membri (3 designati dall'Unionallmentari/Confapi e 3 designati dalle Segreterie Nazionali di Fai/Cisl, Flai/Cgil e Uila/Uil), alla quale é affidato il compito di studio e di ricerca finalizzato:
[...]
- a verificare ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro anche relativamente alle "molestie sessuali";
[...]
La Commissione si occuperà inoltre del fenomeno del mobbing, con l'intento di pervenire ad una definizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.
[...]
2 - A livello regionale, di norma una volta l'anno, si effettueranno incontri tra le rispettive strutture per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di tale livello territoriale.
In tale sede verranno pertanto fornite le aggregazioni regionali dei dati di cui al precedente punto 1), che consentiranno alle parti di confrontarsi sugli interventi da sviluppare con la Regione in materia di:
- programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive, in linea con le raccomandazioni U.E.;
- predisposizione di progetti di ricerca applicata nel settore in raccordo con l'Ente Regione;
- piani di sviluppo regionale e raccordi all'indicazione della programmazione nazionale settoriale, con particolare riferimento alle politiche agricole regionali;
- iniziative di supporto finalizzate a:
ricerca nel settore;
risparmio energetico;
tutela dell'ambiente anche mediante l'individuazione di aree destinate alla discarica dei rifiuti industriali.
Le Parti potranno altresì concordemente articolarsi in sezioni per approfondire tali tematiche, se ritenute specifiche per i vari comparti nei quali si articola il settore alimentare.
3 - A livello provinciale, di norma una volta l'anno, si effettueranno periodici incontri tra le rispettive strutture, per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di tale livello territoriale, concordemente individuate tra quelle elencate al precedente punto 2), sulla base delle aggregazioni provinciali degli stessi dati.
In particolare, saranno esaminate le situazioni di crisi, ristrutturazioni aziendali, processi di innovazione tecnologica, che diano luogo a riduzione di organico, per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze di possibili soluzioni.
4 - A livello aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 25/2007 in tema di informazione e consultazione dei lavoratori, di norma una volta all'anno, saranno fornite, da parte delle aziende che, dopo il 23 marzo 2008, impieghino almeno 50 lavoratori in appositi incontri richiesti per iscritto dai rappresentanti dei lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 25/2007 e con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni, informazioni riguardanti gli andamenti e le prospettive produttive, le diversificazioni di processo programmate, gli indicatori industriali (ad esempio il grado di utilizzo degli impianti), i programmi di investimento e le implicazioni di tali investimenti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie, che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione e sull'andamento complessivo degli orari.
Nel corso di tali incontri le aziende forniranno anche informazioni sui dati consuntivi, sia quantitativi che qualitativi, dell'occupazione e su quelli prevedibili dell'andamento occupazionale in rapporto con gli eventuali processi di ristrutturazione e riconversione aziendale, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione femminile, giovanile ed agevolata, sui programmi di formazione professionale, che vengano organizzati anche con il concorso di Enti esterni.
Le Parti potranno confrontarsi sulle informazioni rese, sulle opinioni espresse per iscritto dai rappresentanti dei lavoratori di cui sopra e sulle relative conseguenze nel corso degli incontri di approfondimento dalle stesse ritenute necessari.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti e unità produttive, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal CCNL e dalla legislazione vigente per la ricerca di soluzioni alternative, che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti.
Nelle aziende non identificate come sopra, ove esistano le RSU e su richiesta delle stesse, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni territoriali, le Parti potranno scambiarsi le informazioni congiuntamente ritenute utili in caso di:
- processi di ristrutturazione, di riconversione e/o innovazioni tecnologiche, che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti e unita produttive,
- definizione del premio per obiettivi di cui all'art. 54.

Articolo 2 - Formazione
Le Parti congiuntamente ritengono:
- che la formazione debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie alimentari.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative:
- consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto;
- sia sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro;
- consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
Nel comune presupposto che l'aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le Parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 1, favoriranno l'adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l'inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all'addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite sia per la crescita della competitività delle PMI;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui agli artt. 12, 13, 33 e 40 del presente CCNL;
e) a tutto il personale, per la diffusione della cultura:
- della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici;
- della sicurezza alimentare intesa come tutela del prodotto e dell'igiene alimentare;
f) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'allegato 2 del presente CCNL ed ai responsabili del servizio prevenzione protezione (RSPP).
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il "Fondo formazione PMI - FAPI", nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 43, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o delle ROL nel limite massimo di 24 ore annue.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
Le Parti riconoscono nel Fondo Formazione PMI - FAPI uno strumento privilegiato di attuazione degli obiettivi suddetti, e pertanto si attiveranno a livello aziendale e territoriale al fine di facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni contenute nei bandi periodicamente emanati dal FAPI.

Articolo 5 - Diritti sindacali
Affissioni
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie è consentito di affiggere in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro. [...]
Rappresentanza Sindacale Unitaria
[...]
5. La RSU sostituisce le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL 29.4.1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente Contratto.
[...]
6. Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le Associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.1970, n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
[...]

Articolo 8 Bis - Somministrazione di lavoro
Le Parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale di categoria, contenuti negli articoli da 20 a 28 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a tempo determinato a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'attività ordinaria dell'impresa:
1) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
2) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
3) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94;
[...]
Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[...]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
[...]
2. Principio di non discriminazione
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell'utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
...
- all'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- all'accesso ai servizi aziendali;
[...]

Articolo 10 - Lavoro a tempo parziale
Diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
In applicazione dell'art. 3, commi 12 bis e 12 ter, del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e dalla Legge 24.12.2007, n. 247:
- i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro;
[...]
Principio di non discriminazione
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
[...]
- la maternità;
[...]
- l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[...]
- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
[...]

Articolo 18 - Classificazione del personale
L'intero articolo 18 è seguito da:
Costituzione della Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
Le Parti costituiranno, entro il mese di settembre 2008, una Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento, alla quale affidare lo studio e l'eventuale identificazione di nuove figure professionali, anche nell'ambito di un nuovo sistema di classificazione del personale, che consentano, a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro), della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo, manutenzione e qualità) e tenuto conto di eventuali percorsi formativi e/o di addestramento on the job, una valutazione di professionalità attualmente non previste dal CCNL e le relative modalità di riconoscimento anche economico delle nuove competenze rispetto all'attuale classificazione.
Quanto sopra verrà proposto alle Parti stipulanti perché ne possano tenere conto in occasione del rinnovo della parte economica del presente CCNL
La Commissione è composta di 3 membri in rappresentanza dell'Unionalimentari/Confapi e di 3 membri in rappresentanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Le Parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi.
La Commissione si insedierà, su richiesta di una delle due parti con l'obiettivo di completare i lavori entro la durata del presente CCNL
La Commissione potrà formulare indirizzi generali su cui operare per definire ipotesi di individuazione di aree professionali, con relativi nuovi parametri, articolate su più livelli.
Prima della scadenza del contratto, riscontrandosene le condizioni, la Commissione fornirà alle parti stipulanti, con decisione comune, una proposta complessiva in materia.

Articolo 23 - Orario di lavoro
Aggiungere all'art. 23:
In applicazione degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003, la riduzione del limite minimo di undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sia per la durata complessiva che per la consecutività di tale riposo, è possibile, anche per singoli lavoratori o gruppi, nelle attività caratterizzate dalla necessità tecnica di assicurare la continuità del servizio o della produzione, quali situazioni:
- di forza maggiore, come definita in diritto;
- da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone, alla sicurezza o danni agli impianti, al materiale di stabilimento o di lavorazione;
a condizione che ai prestatori di lavoro siano:
- garantite almeno 8 ore di riposo continuativo, decorrenti dalla fine della prestazione lavorativa e nell'arco delle 24 ore dall'inizio della stessa;
- accordati periodi equivalenti di riposo compensativo, da godere di norma nel corso della settimana o, in casi eccezionali, misure alternative di protezione, come previsto dal comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.
Sostituire il penultimo comma della prima parte dell'art. 23 con:
Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 ore.
In applicazione dell'art. 13 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore; è consentito il superamento del limite di cui sopra per un massimo di 2 ore, per situazioni non prevedibili o comunque eccezionali.
Le suddette ore:
- saranno recuperate mediante riposi compensativi possibilmente entro i 6 giorni lavorativi successivi e comunque entro i 12 giorni lavorativi successivi o nel maggiore periodo definito a livello aziendale o territoriale;
- danno diritto alla sola maggiorazione prevista per l'orario straordinario.
Tali deroghe sono ammesse a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo, o in casi eccezionali, misure alternative di protezione come previsto dal comma 4, dell'art. 17 D.Lgs. n. 66/2003.

Articolo 29 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni
Modifica della parte dell'art. 29 riferita al "lavoro notturno":
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente Contratto, si intende quello effettuato dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 si considera, ai fini legali;
- lavoro notturno quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente tra le ore 22.00 e le ore 5.00 alle condizioni di cui al Decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11 secondo comma del citato provvedimento (donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino [...]);
[...]
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, anche in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
In mancanza o indisponibilità di tali mansioni, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità sopravvenuta, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in altre mansioni o altri ruoli di livelli anche inferiori, se esistenti e disponibili, con l'applicazione del trattamento economico contrattualmente previsto per gli stessi. In tal caso il lavoratore potrà richiedere l'assistenza delle RSU o delle Organizzazioni Sindacali cui conferisca mandato.
[...]
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a:
- 6 mesi, per le aziende fino a 100 dipendenti;
- 4 mesi, per le aziende con più di 100 dipendenti." Quanto sopra anche ai fini della comunicazione di legge, da effettuare alla competente Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del lavoro.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66 i Contratti Collettivi, aziendali e/o territoriali, possono elevare i limiti di cui sopra, a fronte di ragioni obiettive inerenti l'organizzazione del lavoro.

Articolo 38 - Infortunio sul lavoro
Il primo comma dell'art. 38 è sostituito da:
L'infortunio sul lavoro accaduto all'interno dell'unità produttiva, anche se di lieve entità e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al datore di lavoro o al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]

Articolo 44 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori, svolti in azienda, direttamente riguardanti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie dell'azienda stessa, nonché le attività di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al di fuori dei normali orari di lavoro nonché, per le unità produttive fino a 100 dipendenti, durante i normali orari di lavoro, per attività di complessità tale da richiedere competenze professionali e specifiche non reperibili nell'unità produttiva mediante l'utilizzo di dipendenti.
Le aziende appaltanti inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici:
- all'effettiva assunzione del rischio d'impresa;
- al rispetto delle norme previste dai contratti del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse stipulati con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- all'osservanza di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Le aziende, nell'ambito degli incontri di cui all'art. 1, forniranno alle RSU, su richiesta di queste, dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi occupazionali;
valutandone eventuali possibili alternative.
I gruppi industriali e le aziende, che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU dati aggregati del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici, che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Le aziende, in occasione dell'incontro annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), si renderanno disponibili ad informare in merito:
a) all'informazione data alle imprese appaltatrici in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro;
b) alle misure adottate per eliminare i rischi delle interferenze tra l'attività dell'appaltante e dell'appaltatore, da allegare al contratto di appalto o d'opera ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 123/2007;
c) agli eventuali infortuni con dipendenti dell'appaltatore, verificatisi all'interno dell'azienda;
d) alla vincolante indicazione del servizio da eseguire o dell'opera da compiere;
e) all'attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore ed all'effettiva assunzione a suo carico del relativo rischio d'impresa.
Le eventuali osservazioni del RLS in merito al precedente punto b) ed all'osservanza delle norme in materia di sicurezza delle ditte appaltatrici, saranno approfondite con il RSPP e, ove necessario, con la Direzione dell'appaltante.

Articolo 57 - Provvedimenti disciplinari
Modificare il 1° comma:
"Nella bacheca aziendale devono essere esposti in fotocopia gli artt. 55, 56, 57 e ...(Dimissioni) del presente CCNL (ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970) e l'eventuale regolamento aziendale interno".
Le varie tipologie di provvedimenti siano così identificate:
A. Rimprovero verbale
B. Rimprovero scritto
C. Multa
D. Sospensione
E. Licenziamento
Nel "D - Sospensione" modificare:
11) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in apprezzamenti verbali sul corpo, il sesso o l'orientamento sessuale.
Nel "D - Sospensione" aggiungere:
12) Inosservanza del divieto di fumare.
Nel "E - Licenziamento" inserire:
16) Violenze e/o abusi sessuali e/o molestie fisiche, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in contatti fisici indesiderati.
In calce a "C - Multa", modificare:
La recidiva, che abbia dato luogo per due volte all'adozione di provvedimenti di multa nei due anni precedenti, fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
In calce a "D - Sospensione", modificare:
La recidiva, che abbia dato luogo per due volte all'adozione di provvedimenti di sospensione nei due anni precedenti, fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.

Art. ...Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Le parti fermi restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni/integrazioni nonché l'attuazione dell'Accordo Interconfederale 27.10.1995 in materia di rappresentanza dei lavoratori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, convengono di definire gli aspetti demandati alla contrattazione nazionale di categoria, con particolare riferimento alla rappresentanza ed alla agibilità, nel seguente modo:
1) Numero rappresentanti
a) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Il Rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. L'elezione avviene con le modalità indicate al successivo punto 2).
b) Aziende con più di 15 dipendenti
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il Rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti a tempo indeterminato.
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste ai punti a) e b) di cui sopra, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola e assunti a tempo indeterminato, che prestano la loro attività nelle sede/i aziendale/i; i lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati pro-quota.
Norma transitoria
Fino alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di cui al successivo punto 2.
Nota verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria, le OO.SS. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell'ambito della costituzione delle liste per la elezione delle RSU, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già eletto.
2) Modalità di elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.
3) Durata dell'incarico
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza resta in carico per 3 anni, ovvero fino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono comunque applicabili, in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le tutele previste dalla Legge n. 300/1970.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
4) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 626/1994 al Rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
In applicazione dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994, come integrato dall'art. 3 della Legge n. 123/2007, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento delle sue funzioni di cui al comma 1 dello stesso art. 19, copia del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lett. o).
Nel rispetto della riservatezza e/o del segreto industriale:
- dei dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico;
- i documenti consegnati al Rappresentante non possono essere diffusi all'esterno dell'azienda.
Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 626/1994 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al Rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il Rappresentante per la Sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
L'azienda informerà il Rappresentante in merito agli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle osservazioni e delle proposte da lui formulate nonché all'attività di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, anche neo assunti.
5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun Rappresentante per la Sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento dell'attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato al Rappresentante verranno concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno e pari a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti a tempo indeterminato.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Non vengono imputate a tale monte ore le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, lett. b), c), d), g), i), l).
6) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il Rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Rappresentante della Direzione Aziendale.
7) Formazione del Rappresentante per la Sicurezza
Il Rappresentante riceve la formazione prevista dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 626/1994, sempreché non l'abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti al precedente punto 5) e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali su rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nota a verbale
Le Parti convengono che nel monte ore di formazione sopra previsto dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

Normativa particolare per i Viaggiatori e Piazzisti
Articolo 66  - Infortuni sul lavoro - Polizze assicurative

Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'Inail. Per tali infortuni, purché riconosciuti dall'Inail, che dovessero insorgere dal 1 gennaio 2005, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- per morte: euro 26.500,00, elevati a 30.000,00 dal 1 gennaio 2009;
- per invalidità permanente totale: euro 35.500,00, elevati a 40.000,00 dal 1 gennaio 2009.
Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i suddetti importi nei trattamenti di miglior favore eventualmente già in atto nell'impresa.