Categoria: Normativa statale
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DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2001  - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001

 

 

Giurisprudenza Collegata: Tribunale di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011;


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente "attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ed in particolare gli articoli 19, 21 e 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, concernente "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco";

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente "disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, recante "modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente "approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";

Visto il decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, concernente "norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente "regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 concernente "disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze 21 settembre 1998, concernente "aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000, concernente "individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio";

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare l'art. 18;

Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino all'attuazione dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, così come modificate dal decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le seguenti denominazioni:
a) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
b) "comitato": il comitato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) "comando": il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Articolo 3
Nulla osta di fattibilità, parere tecnico conclusivo e certificato di prevenzione incendi

1. Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilità e il parere sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni.
2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo), art. 10 (modifiche di uno stabilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto legislativo, specificatamente integrata ai fini della sicurezza antincendi, viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Articolo 4
Rilascio del certificato di prevenzione incendi

1. Il responsabile dell'attività di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con il gestore di cui all'art. 3, comma1, lettera d) del decreto legislativo.
2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attività in argomento ha validità quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo con le modalità amministrative indicate nel successivo art. 9.
3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000, compresi quelli eventualmente prescritti dal comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente comma 3, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo delegato.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme della autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, attestante l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative certificazioni, consente l'esercizio dell'attività anche ai fini della prevenzione incendi.

Articolo 5
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti amministrativi indicati nell'art. 9 del presente decreto, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo delegato.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del positivo accertamento sopralluogo, il comando procede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Articolo 6
Modifiche

1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000.
2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Articolo 7
Stabilimenti e depositi costieri

1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri nonché per le modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, il comitato adotta i provvedimenti conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo e trasmette agli organi competenti gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure relative alle istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo.

Articolo 8
Norme di prevenzione incendi

1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine dell'istruttoria di cui all'art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi.
2. Tali norme e misure alternative dovranno essere espressamente indicate dal gestore nel rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo.

Articolo 9
Adempimenti amministrativi

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal gestore, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, per i servizi di prevenzione incendi per le attività oggetto del presente decreto sono determinati in base alle tariffe orarie stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 21 settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi indicata nell'allegato VI al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.

Articolo 10
Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é abrogato il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998, concernente "modificazioni al decreto 2 agosto 1984 del Ministero dell'interno".

Roma, 19 marzo 2001
Il Ministro: Bianco