Ministero della salute
Decreto 7 gennaio 2015
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010.
G.U. del 6 marzo 2015, n. 54

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle regioni, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del sopra citato decreto recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali» ed in particolare il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, n. 59, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009;
Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di cui agli articoli 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto;
Tenuto conto che la patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso, dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

1. E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2015

Il direttore generale: Guerra
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro, foglio n. 551