Tipologia: CCNL
Data firma: 31 luglio 2013
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2015
Parti: Ficei e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl, Findici
Settori: Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale
Fonte: cosilam.it

Sommario:

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Disposizioni generali
Art. 3 Decorrenza e durata
Art. 4 Procedure per il rinnovo del CCNL
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 Obiettivi e strumenti
Art. 6 Competenze contrattuali
Art. 7 Informazione
Art. 8 Concertazione
Art. 9 Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e composizione delle delegazioni
Art. 10 Procedure di relazioni sindacali
Art. 11 Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Art. 12 Permessi sindacali
Art. 13 Assemblee sindacali del personale
Art. 14 Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
Titolo III Rapporto di lavoro
Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 Assunzione del personale
Art. 17 Periodo di prova
Art. 18 Lavoro a tempo parziale
Art. 19 Assunzioni a termine
Art. 20 Somministrazione di lavoro
Art. 21 Disciplina del telelavoro
Titolo IV Classificazione e sviluppo professionale
Art. 22 Classificazione del personale
Art. 23 Criteri di classificazione
Art. 24 Declaratorie di categoria e posizione economica
Art. 25 Norme per area quadri
A) Orario di lavoro
B) Responsabilità civile
C) Indennità di funzione
Art. 26 Sviluppo e mobilità orizzontale del personale
Art. 27 Sviluppo professionale
Art. 28 Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Art. 28bis
Art. 29 Formazione
Art. 30 Diritto allo studio
Titolo V Organizzazione e orario di lavoro
Art. 31 Orario di lavoro
Art. 32 Ritardi
Art. 33 Lavoro straordinario
Art. 34 Riposo settimanale e lavoro festivo
Art. 35 Lavoro notturno
Art. 36 Lavoro in turni avvicendati
Art. 37 Reperibilità
Art. 38 Utilizzo del mezzo proprio
Titolo VI Giorni festivi, ferie e assenze a vario titolo
Art. 39 Giorni festivi
Art. 40 Ferie
Art. 41 Assenze
Art. 42 Permessi
Art. 43 Malattia Certificazione malattia
Art. 44 Congedo di Maternità
Art. 45 Congedo di paternità obbligatorio
Art. 46 Congedo di paternità facoltativo
Art. 47 Congedi parentali
Art. 48 Servizio militare
Art. 49 Aspettativa
Art. 50 Mobilità tra lavoratori appartenenti a diversi Enti
Art. 51 Riordini aziendali
Titolo VII Prevenzione, ambiente e sicurezza
Art. 52 Prevenzione e protezione
Art. 53 Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
Titolo VIII Diritti della persona
Art. 54 Pari opportunità
Art. 55 Tutela della dignità dei lavoratori
Art. 56 Tossicodipendenza
Art. 57 Portatori di handicap
Art. 58 AIDS
Art. 59 Volontariato
Titolo IX Disciplina
Art. 60 Doveri del personale
Art. 61 Responsabilità civile e penale dei dipendenti
Art. 62 Sanzioni e procedure disciplinari
Titolo X Trattamento economico
Art. 63 Retribuzione e sue definizioni
Art. 64 Calcolo della retribuzione oraria (e giornaliera)
Art. 65 Incrementi retributivi
Art. 66 Mensilità aggiuntiva (13ª mensilità)
Art. 67 Mensilità aggiuntiva (14ª mensilità)
Art. 68 Servizi di Custodia
Art. 69 Retribuzione accessoria: indennità varie
Art. 70 Indennità di mensa
Art. 71 Premio di risultato e produttività
Art. 72 Elemento di garanzia retributiva
Art. 73 Previdenza complementare
Art. 74 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Titolo XI Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 75 Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 76 Periodo di preavviso
Art. 77 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 78 Commissione paritetica per l’interpretazione delle norme del vigente CCNL
Art. 79 Comitato Misto Paritetico
Art. 80
Tabella incrementi retributivi triennio 2013/2015

Contratto Collettivo Nazionale 2013/2015 Consorzi ed enti di sviluppo industriale aderenti alla Ficei Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, Roma, 31 Luglio 2013

In data 31 Luglio 2013, a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, le parti sottoscrivono l’allegato contratto. Ficei […], Organizzazioni Sindacali Fp Cgil […], Fps Cisl […], Uil Fpl […], Findici […]

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all’art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, aderenti alla Ficei (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione), di seguito definiti Enti, qualificati Enti Pubblici Economici ed ai quali si applica la disciplina per regolamentare il rapporto di lavoro di natura privatistica.
Il presente contratto si applica altresì al personale dipendente della Ficei.

Art. 2 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché alla Legge 20.05.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), in quanto applicabili.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 Obiettivi e strumenti

Le parti concordano sulla necessità di un sistema di relazioni sindacali stabili che sappia coniugare la valorizzazione del patrimonio umano e professionale dei dipendenti dei Consorzi con l’efficienza e la competitività degli Enti. Le parti considerano i Consorzi industriali poli generatori dello sviluppo economico del territorio nonché strumento necessario sia per il rafforzamento competitivo delle imprese locali che per l’insediamento di nuove attività.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) concertazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni, nonché a riscontrare eventuali convergenze o divergenze sugli argomenti affrontati.
c) contrattazione, intesa come attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello, finalizzata ad una definizione congiunta delle materie stesse.

Art. 6 Competenze contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale.
1. Contrattazione collettiva di livello nazionale
Il CCNL insieme con le leggi vigenti, costituisce la fonte di regolamentazione primaria degli elementi del rapporto di lavoro, garantendo in particolare la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori dei Consorzi Industriali.
Tra le materie fondamentali della contrattazione a livello nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione di:
a) sistema delle relazioni sindacali e più in generale dei diritti sindacali;
b) sistema di classificazione e di inquadramento dei lavoratori e relativi minimi salariali;
c) criteri e metodologie generali riguardanti lo sviluppo professionale;
d) durata dell’orario di lavoro;
e) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione;
f) materie della contrattazione aziendale con individuazione dei soggetti abilitati a negoziare;
g) procedure di rinnovo dei CCNL e degli accordi aziendali;
h) procedure riguardanti il rispetto degli ambiti negoziali, la gestione e l’interpretazione della normativa contrattuale;
i) aspetti relativi alla previdenza complementare;
I) gli aspetti generali del rapporto di lavoro.
m) criteri generali per la formazione professionale
2. Contrattazione collettiva di livello aziendale
In ciascun Ente, le Parti stipulano il contratto collettivo aziendale, nel rispetto della disciplina del presente CCNL.
La contrattazione aziendale ha come finalità l’obiettivo di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento degli Enti di Industrializzazione, nella specificità territoriale, consentendo soluzioni più appropriate alle problematiche della gestione del lavoro.
In questo contesto vengono demandate alla contrattazione aziendale:
- le modalità operative relative ai sistemi di incentivazione e/o premialità;
- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale;
- i piani di mobilità a carattere non temporaneo di lavoratori conseguente a processi di ristrutturazione aziendale, di acquisizione o scorporo dei servizi, comportante anche riconversione con formazione professionale, anche attraverso il trasferimento in società collegate, controllate o partecipate;
- la polivalenza funzionale laddove necessaria
- l'articolazione dell’orario di lavoro;
- il diritto allo studio;
- l'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politiche di prevenzione malattie ed infortuni;
- le pari opportunità;
- l’individuazione di nuovi profili;
- ogni altra materia indicata esplicitamente nel presente Contratto.

Art. 7 Informazione
Gli Enti informano periodicamente i soggetti sindacali, individuati dal presente contratto, sugli atti di valenza generale, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane.
Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente Contratto preveda la concertazione o la contrattazione collettiva, l’informazione deve essere preventiva.

Art. 8 Concertazione
I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, in conformità dell’art. 7, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione.
La concertazione oltre alle competenze negoziali proprie del CCNL, allo scopo di operare coerentemente con i principi relazionali indicati dall’art. 5, nonché per valutare i processi di trasformazione e sviluppo degli Enti di Industrializzazione, deve porre in condizione i soggetti sindacali di acquisire un adeguato livello conoscitivo.
La concertazione si effettua in coerenza con la suddivisione degli assetti contrattuali previsti dal presente
CCNL e verterà in particolare su:
a) concertazione a livello nazionale
- ordinamento degli Enti di Industrializzazione ed eventuali trasformazioni previste per legge;
- il ruolo e lo sviluppo degli Enti a livello nazionale e territoriale
b) concertazione a livello aziendale
- organizzazione del lavoro
- l’andamento economico e produttivo dell’Ente;
- lo sviluppo di iniziative societarie di rilievo per gli assetti occupazionali e l’organizzazione del lavoro;
- la classificazione del personale in relazione all’organizzazione ed agli obiettivi dell’Ente
- l’andamento dell’occupazione con riferimento a programmi operativi aventi concreta rilevanza per lo sviluppo occupazionale;
- verifica sull’utilizzo del lavoro straordinario (come previsto dall’art. 35);
- carichi di lavoro;
- situazioni di bilancio dei consorzi rilevanti ai fini della corresponsione del premio di risultato e produttività.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Dall’esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risulti le posizioni delle parti.

Art. 9 Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e composizione delle delegazioni
1.1 soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali;
b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. Ai fini della contrattazione collettiva aziendale la delegazione
- per le organizzazioni sindacali è composta dalle RSU, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL
- per gli Enti di sviluppo industriale è composta dal legale rappresentante dell’ente o suoi delegati.
- È nella facoltà del Legale rappresentante dell’Ente farsi assistere da altri esperti e/o dalla Ficei firmataria presente contratto.

Art. 11 Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
L'iniziativa per la costituzione della RSU è assunta dalle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite ai sensi della normativa di legge nazionale per il settore privatistico.
Il numero massimo di componenti della RSU in ciascun Ente è di:
• 1 componente negli Enti che occupano fino a 15 dipendenti
• 3 componenti negli Enti che occupano da 16 a 100 dipendenti
• 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70.
Le OOSS firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicando agli Enti e per conoscenza alla Ficei i nominativi dei componenti della RSU eletti.
Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, ove esistenti, in attesa della sua costituzione.
La RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, gestiscono i rapporti sindacali con gli Enti ed assolvono funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione di secondo livello.

Art. 13 Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea negli Enti, fuori dell’orario di lavoro ovvero durante orario i lavoro: nei limiti orari definiti dalla applicazione della legge n. 300/1970 di 12 ore annue.
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto o dalle RSU, con ordine del giorno comunicato agli Enti almeno 24 ore prima dell’assemblea.
Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto agli Enti almeno 48 ore prima della riunione stessa.

Art. 14 Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
A. Trattenute dei contributi […]
B. Comunicati e stampa sindacale
L’Ente mette a disposizione, in luoghi accessibili a tutti, albi per l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia di interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori.
C. Locali per le RSU
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 della legge 300/70, l’Ente mette a disposizione della RSU un locale idoneo per le proprie riunioni.

Titolo III Rapporto di lavoro
Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

[…]
Nel confermare la priorità del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato quale scelta preferenziale, nella costituzione del rapporto di lavoro, si conviene che i rapporti contrattuali attivabili sono esclusivamente quelli disciplinati dal presente CCNL.
I Consorzi attiveranno forme di monitoraggio del lavoro diverso da quello a tempo pieno ed indeterminato con successiva verifica, unitamente alle OO.SS., tesa a valutare tutte le problematiche connesse a tali rapporti, nell’intento di una eventuale stabilizzazione del personale interessato.

Art. 16 Assunzione del personale
[…]
2 - Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall’ente nel rispetto delle normative
3 - L'Ente si avvale della facoltà di sottoporre l’aspirante all'assunzione a visita medica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 2 lett. a) del D.lgs. 81/2008.
[…]

Art. 18 Lavoro a tempo parziale
L’assunzione a tempo parziale di personale dall’esterno, può avvenire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle modalità previste dal presente CCNL.
Il personale dipendente può chiedere il passaggio dal contratto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una durata minima di 36 mesi, ovvero a tempo indeterminato. L’Ente risponde nel merito della richiesta entro 60 giorni.
Si conviene che le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non potranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.
Per prestazione a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunque non inferiore al 30% dell’orario previsto per i dipendenti a tempo pieno.
In presenza di particolari esigenze e/o condizioni, il rapporto a tempo parziale, su richiesta del dipendente, può essere dall’ente innalzato nelle quantità orarie o ricondotto a tempo pieno, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9
[…]
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figlio i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Infine in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 19 Assunzioni a termine
1 Gli Enti di Industrializzazione possono costituire contratti di lavoro, nel rispetto della specifica disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Rientrano in questa fattispecie a puro titolo esemplificativo:
a) esecuzione dei lavori stagionali di cui al D.P.R. 1525/63 e s.m.i.,
b) esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti sperimentali, commesse eccezionali o situazioni straordinarie,
c) intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno per motivazioni particolari,
d) sostituzione dei lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa con l'indicazione del lavoratore e della causa della sostituzione
3. L’apposizione del termine è priva di effetti se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni 'lavorativi dall’inizio della prestazione.
5. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
6. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi indicati nell’art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
7. Ai lavoratori/ici assunti con contratto a tempo determinato spetta il trattamento applicato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Il numero massimo dei lavoratori/rici che possono essere assunti nel caso di cui al punto 2.1) è pari al:
10 % del numero dei lavoratori/rici impiegati a tempo indeterminato negli Enti, con arrotondamento alla cifra superiore fino a 30 dipendenti;
6% del numero dei lavoratori/ici impiegati a tempo indeterminato negli Enti oltre i 30 dipendenti.
[…]
9. Le assunzioni a tempo determinato non possono in ogni caso essere utilizzate come mezzo di copertura di carenze di organico di carattere strutturale, fermo restando che qualora il rapporto di lavoro superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
La contrattazione decentrata prevede modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione e per promuoverne la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Art. 20 Somministrazione di lavoro
Per la disciplina della somministrazione si rinvia alle specifiche previsioni legislative, in particolare per ciò che concerne le condizioni di liceità, la forma, gli elementi del contratto, l'individuazione dei soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di somministrazione, le modalità di prestazione, il trattamento economico, gli obblighi dell’Ente utilizzatore, le norme previdenziali e le norme sanzionatone.
Considerate le ridotte dimensioni numeriche degli Enti di Sviluppo Industriale, i contratti di somministrazione non potranno superare per ciascun trimestre la media del 15% dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Art. 21 Disciplina del telelavoro
1. Gli Enti possono definire programmi per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. Detti programmi prevedono l'utilizzo del personale dipendente, ovvero di personale esterno all'Ente.
2. Le sperimentazioni hanno carattere temporaneo, e possono interessare i lavoratori consenzienti individuati.
3. I responsabili di settore autorizzano la partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni previa individuazione di soluzioni organizzative che permettano la delocalizzazione e la desincronizzazione delle attività di competenza senza detrimento per i relativi rendimenti produttivi e previa identificazione di idonei indicatori che consentano una valutazione obiettiva di detti rendimenti.
4. La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all’evoluzione dei loro rapporti professionali con l’ente. I dipendenti possono essere reintegrati entro 30 giorni, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
Possono afferire alla sperimentazione tutte le attività di cui sia possibile la remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in particolare quelle impostate per progetti e obiettivi e quelle proceduralizzate.
5. Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro prestazioni professionali presso i centri di telelavoro appositamente predisposti dagli enti o presso le loro abitazioni, previa definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni, dei rendimenti produttivi attesi e delle soluzioni organizzative adottate.
6. Gli Enti definiscono, di intesa con i dipendenti interessati, le modalità di integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo lavorativo dell'azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di rientro nella sede d lavoro originaria, ove necessario.
7^ Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalle amministrazioni e concesse in comodato d’uso ai lavoratori che rendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Sono inoltre a carico delle amministrazioni: l’attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Le interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell’ente.
8 Le condizioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi, valutazione ed eventuale correzione da parte del responsabile di settore durante tutto il periodo di sperimentazione, e possono essere modificate o revocate in ogni momento.
9. Ai dipendenti legati da rapporto di lavoro subordinato che effettuano una prestazione di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII del D.lgs. 81/08, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Titolo IV Classificazione e sviluppo professionale
Art. 25 Norme per area quadri

In relazione alle funzioni direttive espletate ed al livello di responsabilità proprio del personale inquadrato nell’area quadri, questi rispondono funzionalmente alla direzione. Si convengono pertanto norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi in quest’area.

A) Orario di lavoro
I quadri non sono soggetti all’applicazione di rigide normative sull’orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.
Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità di funzione, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.

Art. 29 Formazione
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e del complesso quadro normativo in costante evoluzione, gli Enti promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire l'aggiornamento, il miglioramento e la trasformazione delle singole professionalità.
La Ficei di concerto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, predispone le linee guida triennali per le attività formative obbligatorie.
A tale scopo i Consorzi, che applicheranno il presente contratto, saranno tenuti a versare un contributo annuale pari allo 0,5% lordo dello stipendio annuale di ogni dipendente ad un fondo istituito presso la Ficei.
In sede di contrattazione decentrata sono previste sessioni annuali per la formulazione dei piani di intervento, la verifica degli effetti dei processi formativi e le priorità formative, garantendo comunque opportunità formative per tutto il personale. In tale sede le parti potranno prevedere ulteriori e specifiche articolazioni dell'orario di lavoro da utilizzare per garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali.
Ogni dipendente è tenuto a svolgere almeno 20 ore l'anno di formazione professionale nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Tali iniziative formative saranno organizzate dalla Ficei, anche attraverso strumenti telematici facendo ricorso al fondo di cui sopra.
Le attività di formazione sono volte ad assicurare con continuità:
l'inserimento dei neo-assunti;
l'acquisizione di conoscenze diffuse relative all'intera famiglia professionale e non solo limitate alle specifiche attività;
il mantenimento e sviluppo delle conoscenze e competenze;
le conoscenze relative alla sicurezza e prevenzione dei rischi e modalità d'intervento;
la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni;
l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie;
favorire la progressione economica all'interno della categoria.

Titolo V Organizzazione e orario di lavoro
In relazione alla peculiarità degli Enti di Industrializzazione, l’organizzazione del lavoro, nel settore, deve caratterizzarsi in direzione di un costante orientamento alla soddisfazione dell'utenza.
In questo contesto le parti convengono sull’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché attraverso una adeguata combinazione tra dotazione organica necessaria a coprire le esigenze di servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione e l’uso appropriato delle forme integrative di servizio.
Le parti convengono nella necessità di attivare specifici momenti di concertazione ai sensi dell’art. 8 del presente CCNL finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e riferite all’insieme della struttura o sezioni di essa.

Art. 31 Orario di lavoro
Agli effetti dell’applicazione del Decreto Legislativo 66/03 è confermata la normativa in materia di orario di lavoro di cui al vigente CCNL. Pertanto l’orario settimanale è stabilito in 36 ore.
La durata massima dell’orario di lavoro è fissata dalle norme di legge.
La media oraria di 36 ore settimanali, può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata peri settori ed unità, fermo restando che la prestazione lavorativa deve essere svolta in un arco massimo temporale di norma di 10 ore
In relazione alla specificità degli Enti di Industrializzazione e alla vasta articolazione dei loro interventi, si individuano le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:
1. Orario standard
È quello effettuato con 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 5 giorni con intervallo.
2. Orario su nastro lavorativo
Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo, quello che prevede la prestazione settimanale effettuata alternando giornate con orari continuativi, a giornate con intervallo, in un arco temporale giornaliero non superiore alle 10 ore.
3. Orario in turno
Si considera lavoro in turno, quello prestato in modo programmato, ciclico e avvicendato nell'ambito dei giorni in cui si articola l'espletamento del servizio, ivi incluso le domeniche e i giorni festivi.
Per i lavoratori che svolgono il proprio orario di lavoro in tre turni, l’orario di lavoro settimanale è di 35 ore.

Art. 32 Ritardi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, nei limiti dei 30 minuti, comporta l'obbligo del recupero entro la settimana successiva a quella in cui si è verificato il ritardo stesso.
2. In caso di mancato recupero per fatto dipendente dal lavoratore si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari.
3. A livello locale vengono definiti i limiti entro i quali la reiterazione del ritardo può dar luogo a sanzione disciplinare.

Art. 33 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari esigenze dell’azienda indifferibili e di durata temporanea, previa autorizzazione del responsabile del personale dell’Ente.
Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, per un massimo di 200 ore annue pro capite e in base alle disposizioni impartite dagli Enti.
Comunque l’arco orario giornaliero non può superare i limiti di legge.
La contrattazione aziendale nell’ambito del limite della sommatoria delle ore assegnate individualmente al personale dipendente può stabilire deroghe determinate da situazioni eccezionali.
Gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti
- un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni.
[…]
Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura massima di 70 ore/anno.
Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come permesso per necessità personali o familiari.
L’utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all’organizzazione degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Responsabile del personale dell’Ente.
[…]

Art. 34 Riposo settimanale e lavoro festivo
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno normalmente coincidente con la domenica comunque non rinunciabile ne monetizzabile.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro, fermo restando il diritto alla corresponsione della indennità festiva […]

Art. 35 Lavoro notturno
Agli effetti dell’applicazione del Decreto Legislativo 66/03 si considera notturno il lavoro prestato dal dipendente tra le ore 22 di sera e le ore 6 del mattino seguente.
[…]
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali;
I lavoratori impegnati nel lavoro notturno usufruiscono di una riduzione dell’orario di lavoro ed una maggiorazione retributiva.
I dipendenti che effettuano lavoro notturno devono essere sottoposti ad accertamenti periodici sul loro stato di salute a cura e a spese dell’Ente secondo le attuali previsioni normative.

Art. 36 Lavoro in turni avvicendati
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
♦ turni ciclici, continui e avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un mese continuativo, con esclusione delle prestazioni dalle ore 22 alle ore 6, definiti turno A;
♦ turni ciclici, continui e avvicendati, che si alternano nell’arco di almeno un mese continuativo, comprensivi del periodo notturno, definiti turno B.
Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva:
[…]
Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancata cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le due ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.

Art. 37 Reperibilità
Gli Enti di Industrializzazione che hanno la necessità di garantire la funzionalità dei servizi, nonché la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore, possono prevedere turni di reperibilità.
Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite, nell’ambito della concertazione, a livello decentrato tra Enti e Rappresentanze Sindacali con particolare riferimento ai seguenti principi e criteri:
♦ avvicendamento del maggior numero dei lavoratori
♦ impegno di reperibilità limitato ad un massimo di 12 giorni al mese pro-capite
♦ divieto di superamento, salvo casi eccezionali dei 6 giorni continuativi di reperibilità al fine di assicurare il giorno di riposo settimanale.
[…]

Titolo VI Giorni festivi, ferie e assenze a vario titolo
Art. 40 Ferie

[… ]
Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di giugno dell’anno successivo, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata […]

Art. 41 Assenze
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato della direzione dell’Ente.
[…]

Art. 44 Congedo di Maternità
1. Gli Enti sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità ed, in particolare, a quanto stabilito dalla Legge 53/2000 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
[…]
1. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di congedi di maternità. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo di maternità post-parto ed il periodo anteparto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

Titolo VII Prevenzione, ambiente e sicurezza
Art. 52 Prevenzione e protezione

• Le Parti convengono che la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente del lavoro, la sicurezza sul lavoro e la valutazione dei rischi devono essere elemento fondamentale delle politiche e dei comportamenti organizzativi e operativi degli Enti.
• Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in ogni luogo di lavoro per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro del personale dipendente e a garanzia altresì dell'ambiente esterno e dei cittadini utenti.
• Gli Enti provvedono, alla nomina del medico competente il quale, nell’ambito delle attribuzioni ad esso riservate dal vigente art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, assicurerà gli accertamenti preventivi e periodici relativi agli ambienti di lavoro ed effettuerà, laddove necessario, le visite mediche dei lavoratori, per i quali stilerà una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la relativa struttura lavorativa.

Art. 53 Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
Con riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS).
Numero
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene definito come segue:
Enti fino a 50 dipendenti: 1
Enti da 51 a 500 dipendenti: 3
Oltre: 6
La durata dell’incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.
Modalità di elezione
Negli Enti che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Negli Enti con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSU. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, anche per candidature concorrenti. Risulta/no eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Permessi retribuiti
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, al rappresentante per la Sicurezza spettano:
Negli Enti che occupano fino a 10 dipendenti permessi retribuiti pari a 12 ore annue;
Negli Enti che occupano da 11 a 30 dipendenti: permessi retribuiti pari 24 ore annue;
Negli Enti che occupano oltre 30 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 citato, comma 1, lett. b), c), d), g), i), ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista dall'art. 48 [50], comma 1, lett. g), D.Lgs n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge durante l'orario di lavoro, per un numero minimo di 2 ore lavorative pro capite per anno, senza oneri economici a carico del lavoratore, da riferire alla effettiva durata della formazione.
È previsto l'obbligo di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 8 ore annue per gli Enti che occupano tra i 15 ed i 50 lavoratori e 12 ore per gli Enti con più di 50 dipendenti.
Ferme restando le iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali per un’attività congiunta sul fronte della formazione, spetta agli Enti definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall’art. 37, comma 11 del d.lgs. n. 81/2008.
Per quanto non previsto dal presente CCNL si applicano le disposizioni di legge di cui al D.lgs. 81/2008.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza, la cui disciplina legale e contenuta all’art. 50 del d.lgs. n. 81/08, le Parti concordano sulle seguenti modalità di esercizio delle funzioni ad esso attribuite, ai sensi del comma 3 del citato articolo 50:
Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 81/08 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
Informazione e documentazione aziendale
Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 50, D.Lgs. n. 81/08.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 comma 1 e 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/08, custodito presso l’ente.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.

Titolo VIII Diritti della persona
Art. 54 Pari opportunità

Le parti convengono sulla necessità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro.
Ogni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle RSU/RSA, volte a verificare non solo il rispetto delle normative sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione sia nel campo delle assunzioni, della formazione professionale che della carriera.
In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente sono concordate e stabilite le misure concrete volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi,
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Art. 55 Tutela della dignità dei lavoratori
Le Parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. 131/92 e della legislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 2087 cc, promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale.
L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell'attività lavorativa.
I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell'azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto è considerato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni etc.).
Le Parti promuovono iniziative per informare dipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.

Art. 56 Tossicodipendenza
Le Parti al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dalla legge 26/6/90 n. 162 convengono quanto di seguito riportato:
Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge e che intendano accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico riabilitative e socioassistenziali, è riconosciuto:
a) il diritto alla conservazione del posti di lavori, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l’esecuzione del trattamento riabilitativo;
b) la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda;
c) l’adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, che rendano più agevole l’effettuazione di recupero nell’ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo.
Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta, al datore di lavoro prima dell’inizio del programma, accludendo adeguata documentazione sul programma stesso e la sua durata.
Anche ai lavoratori, che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2° grado di parentela e, in mancanza, entro il 3° grado in linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione del caso e l'attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi previsti al comma precedente.
Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere i lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.

Art. 57 Portatori di handicap
Gli Enti, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell’attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all’attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

Art. 58 AIDS
Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2).
Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendola competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a lotta all’AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche.
Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
a) la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico;
b) la concessione in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi;
c) adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l’effettuazione della terapia.
Gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l’esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l’impegno al mantenimento del massimo riserbo.

Titolo IX Disciplina
Art. 60 Doveri del personale

Il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
- rispettare l'orario di servizio, adempiendo le formalità prescritte dall’Ente per il controllo della presenza;
- svolgere con diligenza le mansioni affidategli, le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Ente;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’Ente porterà a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dal singolo Ente;
[…]
- durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con l'utenza, condotta uniformata ai principi di correttezza, astenendosi da qualsiasi comportamento lesivo della dignità della persona;
- aver cura dei locali e degli strumenti di lavoro a lui affidati;
- non valersi delle strutture e della strumentazione di proprietà dell'Ente per ragioni che non siano di servizio;
[…]
- osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte dal presente contratto o con apposito provvedimento dagli Enti.
[…]

Art. 62 Sanzioni e procedure disciplinari
Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità dell'infrazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
a) rimprovero scritto;
b) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) licenziamento con preavviso e con indennità;
e) licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si applica nei confronti di quei lavoratori colpevoli di gravissime mancanze relativi a doveri, le quali siano di tale entità - da interrompere il rapporto di fiducia tra azienda e dipendente e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[…]

Titolo X Trattamento economico
Art. 68 Servizi di Custodia

Al dipendente cui si è richiesto di svolgere, oltre l’attività lavorativa propria, anche funzioni di custodia di edifici ed impianti viene dato l’uso gratuito dell’abitazione. Nel caso in cui la funzione di custodia sia prevalente ed esclusiva, per l’arco orario settimanale ed il computo orario della prestazione si fa riferimento alla normativa prevista dal CCNL dei portieri.
In sede di trattative decentrate, nel caso di disagio o difficoltà particolari sopportate, viene contrattato un elemento aggiuntivo compensativo.

Art. 69 Retribuzione accessoria: indennità varie
Le indennità possibili per gli Enti aderenti alla Ficei sono oltre a quelle già menzionate di Funzione quadro, Lavoro festivo, Lavoro notturno, Lavoro in turni, Reperibilità, anche le seguenti: indennità di cassa e di economato indennità di trasferta indennità di rischio
Tutte le indennità, ad eccezione di quella di Funzione quadri, non hanno carattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su specifica prestazione effettiva giornaliera od oraria.
Non sono ammesse altre tipologie di indennità, per cui eventuali indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali nazionali e/o aziendali, non più contemplate nel presente CCNL, verranno mantenuti in cifra fissa mensile come emolumento ad personam, qualora il trattamento complessivo annuo di fatto percepito risulti superiore di quello assicurato dal presente CCNL.
A) Indennità di cassa ed economato […]
B) Indennità di trasferta […]
C) Indennità di rischio
L'indennità di rischio viene erogata al personale che effettua le seguenti prestazioni
uso di automezzi pesanti, mezzi fuoristrada, macchine operatrici, veicoli per trasporto che svolgono, operazioni di carico e scarico (containers, casse mobili, attrezzature varie )
lavori di manutenzione stradale, lavori di manutenzione di fognature, canali, sentine, pozzi, impianti di depurazione, impianti di trattamento, impianti di sollevamento;
lavori all'interno di laboratori di analisi, prelievi dei campioni da analizzare presso le aziende, dai bottini, dagli impianti, e da tutte le reti consortili.
[…]

Art. 70 Indennità di mensa
Gli Enti, tenuto conto delle caratteristiche dell’organizzazione del servizio, della distribuzione dell’orario di lavoro, istituiscono, previa contrattazione, delle modalità di fruizione, con le rappresentanze sindacali, un servizio mensa, con servizio diretto, o mediante convenzione con terzi oppure l’adozione di buoni pasto o ticket restaurant […]
Il servizio mensa, comunque costituito, spetta a tutti i lavoratori che effettuano rientri pomeridiani non inferiori alle due ore.
[…]

Titolo XI Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 78 Commissione paritetica per l’interpretazione delle norme del vigente CCNL

È istituita la Commissione per l’interpretazione delle norme del vigente CCNL di categoria tra Ficei e le Organizzazioni firmatarie del presente contratto rispettivamente in rappresentanza degli Enti industriali e dei dipendenti degli stessi.
Art. 1: Fanno parte della Commissione anzidetta quattro rappresentanti delegati dalla Federazione Italiana degli Enti di industrializzazione e quattro rappresentanti delegati per un solo nome da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del vigente CCNL di categoria.
La Commissione sarà presieduta da un Presidente, designato dai componenti della stessa.
Art. 2: La Commissione renderà la propria interpretazione della norma contrattuale, secondo i principi della Correttezza e buona fede ed in ossequio alla vigente legislazione sull’argomento, mediante atto negoziale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e del segretario verbalizzante con motivazione azione della decisione finale.
L’interpretazione così fornita è vincolante e produce effetti per le parti.
L’interpretazione deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale ovvero che abbiano interessato più consorzi.
Art. 3: Per adire la Commissione le OO.SS. interessate ovvero il rappresentante legale dell'Ente debbono provvedere ad inviare raccomandata a.r. alla Commissione, che entro sette giorni dal ricevimento della richiesta fissa la trattazione della questione.
La Commissione, dopo aver istruito la controversia, deve provvedere ad emettere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento un suo motivato provvedimento al riguardo o giungere a formalizzare un accordo tra le parti.
Nella raccomandata l’istante deve rappresentare, in modo conciso, quale sia la materia del contendere, deve altresì, curare di allegare ogni eventuale documentazione utile al parere della Commissione.
Art. 4: La decisione della Commissione per produrre effetti utili dovrà essere condivisa da almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 5: Alla riunione della Commissione assiste un verbalizzante, designato dalle parti.
Il verbalizzante provvederà a fornire ogni assistenza ed al termine dell’istruttoria, provvederà alla redazione del provvedimento finale.
Il verbalizzante non ha diritto di voto.
Art. 6: Il presente protocollo costituisce parte integrante del contratto collettivo di categoria e, come tale vincola tutte le parti firmatarie, senza necessità di ulteriore ratifica

Art. 79 Comitato Misto Paritetico
È istituto un Comitato Misto Paritetico composto dai rappresentati delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un numero di rappresentanti della parte datoriale con lo scopo di:
1) Rilevare e monitorare eventuali stati di crisi dei Consorzi,
2) Rilevare i fabbisogni professionali e promuovere processi di riconversione/riqualificazione professionale,
3) Incentivare e promuovere studi e ricerche con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
4) Monitorare lo stato di applicazione del CCNL, con particolare riferimento alla contrattazione di II livello.
Il Comitato Misto Paritetico ha sede in Roma presso la Sede della Ficei.
Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL le Parti si riuniranno per definire il Regolamento di funzionamento del suddetto Comitato.