Categoria: 1996
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Tipologia: Accordo telelavoro
Data firma: 13 febbraio 1996
Validità: 01.04.1996 - 31.03.1997
Parti: Digital Equipment e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Digital Equipment Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premesso
1. Retribuzione
2. Modalità di esecuzione della prestazione
2.1
2.2. Reperibilità
2.3. Riunioni
2.3 b Formazione Professionale
2.4. Controlli a distanza
2.5. Interruzioni tecniche
2.6. Diligenza e riservatezza
2.7. Diritti d'informazione
2.8. Misure di protezione e prevenzione
3. Rimborsi spese
4. Ferie
5. Malattia ed infortuni
6. Gravidanza e puerperio
7. Nuove norme
8. Sfera di applicazione e verifiche
9. Decorrenza e durata

Accordo Digital Equipment spa 13-02-1996

Addì, 13 febbraio 1996 in Milano, tra la Digital Equipment spa […], e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], si è stipulato il seguente verbale di Accordo.

Premesso che nella fattispecie, di quanto di seguito definito, le attività svolte a domicilio, ancorché effettuate per mezzo di computer posto in collegamento con il sistema informativo della Società, hanno modalità di esecuzione sottratte alla tipica organizzazione di lavoro aziendale, favorendo una nuova modalità dell'organizzazione del lavoro mediante l'utilizzo della tecnologia, e non essendo soggette alla distribuzione di orario secondo l'obbligo prestabilito anche in rapporto a quanto indicato al punto 1 e che la legislazione nazionale non contempla specifiche norme di legge che disciplinino, così come definito dall'Ufficio Internazionale del Lavoro "una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici e che implichi l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la separazione e facilita le comunicazioni", le Parti convengono di dare esecuzione in via sperimentale al Telelavoro.

2. Modalità di esecuzione della prestazione
A) La sperimentazione parte dal 1 aprile 1996 e avrà durata di 12 mesi, durante i quali ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra la volontà di interrompere la sperimentazione. Tale richiesta potrà essere fatta entro 30 giorni dalla data della comunicazione aziendale di inizio di telelavoro. Trascorso tale periodo, l'interruzione non potrà avvenire comunque prima di 6 (sei) mesi dalla data di avvio della sperimentazione stessa. Resta inteso che l'interruzione comporta il pieno reintegro della persona in azienda.
B) Per quanto attiene alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa si farà esplicito riferimento alla lettera di specifica del progetto, ferme restando le peculiarità riferite alla lettera di assunzione del singolo lavoratore.
Le competenze relative al mese di riferimento verranno liquidate con le attuali modalità ed alle scadenze ad oggi previste.
C) Qualora si dovessero verificare sospensioni legate allo sviluppo del Progetto, l'addetto al telelavoro concorderà con il proprio Manager, la nuova attività e le modalità di svolgimento della stessa.

2.1. L'azienda installerà in comodato d'uso (art. 1803 e seguenti c.c.), presso il domicilio del lavoratore/trice, una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa in rispetto delle norme di sicurezza vigenti nonché di quanto previsto dalle leggi in materia di impiantistica ed in sintonia con la lettera di specifica dei singoli progetti. Saranno compresi gli apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale.
A tale scopo sarà installata una linea telefonica dedicata, intestata a Digital.

2.2. Reperibilità
Considerando la specificità lavorativa del telelavoro, di mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore/trice dovrà rendersi reperibile per una fascia oraria di 2 (due) ore, anche non consecutive, da concordare con il proprio Manager in funzione delle esigenze organizzative, per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax.
In caso di impossibilità da parte del lavoratore/trice a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'azienda, anche per via telematica.

2.3. Riunioni
In caso di riunioni programmate dall'Azienda per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore/trice si renderà disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
In tale occasione, il lavoratore/trice continuerà ad usufruire dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Sono previsti rientri in Azienda possibilmente pianificabili, pari ad almeno 3 (tre) giorni al mese o comunque con una frequenza da convenire con il proprio Manager.

2.3 b Formazione Professionale
La formazione e lo sviluppo professionale restano gli stessi previsti e/o in essere in Azienda.

2.4. Controlli a distanza
Si conviene che le analisi su produttività/qualità, relativamente ai progetti avviati nel contesto di questa sperimentazione, raccolti anche a mezzo dei sistemi informatici/telematici non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Le modalità di analisi verranno preventivamente illustrate al CDA.

2.5. Interruzioni tecniche
Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell'Azienda che si impegna ad intervenire per risolvere il guasto rapidamente.
Qualora il guasto non sia risolvibile entro le successive 8 (otto) ore lavorative, è facoltà dell'azienda mediante accordo tra l'impiegato ed il suo Manager, definire l'eventuale rientro presso l'Azienda stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

2.7. Diritti d'informazione
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 Legge 300/70, l'Azienda provvederà ad inviare a ciascun lavoratore/trice, presso il domicilio, copia del CCNL di categoria, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni aziendali o comunicati sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia verranno inoltrate al lavoratore/trice anche via FAX o altri strumenti elettronici qualora fossero resi disponibili per tutti gli impiegati della Digital Italia.

2.8. Misure di protezione e prevenzione
Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19.9.94, n. 626, saranno inoltre consentite, previa richiesta, visite da parte del Responsabile Aziendale di Prevenzione e Protezione, da parte del delegato della Sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto/a al telelavoro è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti all'uopo predisposti ed a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 626 del 19.9.94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

4. Ferie
Al personale di cui al presente accordo si applicano le norme di cui al titolo X del CCNL del terziario.

6. Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio, le relative indennità vengono calcolate, sulla base delle retribuzioni giornaliere percepite nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro in modo tale da integrare al 100% la quota di indennità dovuta dall'Inps.

7. Nuove norme
A) L'Azienda discuterà durante il periodo di telelavoro la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e una assicurazione integrativa contro eventuali danni a persone e beni.
B) Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o nazionali, inerenti il campo di applicazione del telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza ed eventualmente armonizzare il presente accordo con le nuove norme.
Considerata la novità della materia trattata in questo accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonché di giurisprudenza in materia, le Parti concordano sin d'ora per allora di incontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti qui definiti e per decidere congiuntamente e coerentemente, eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso.
C) Per tutto quanto non Espressamente previsto in questo accordo, il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL vigente e dalle normative aziendali in essere.

8. Sfera di applicazione e verifiche
Considerato che il presente accordo trova applicazione per il personale della Digital Equipment spa attualmente in forza, le Parti concordano che i lavoratori interessati, sulla base del criterio di volontarietà, opereranno a domicilio alle condizioni sopra pattuite fino ad un numero massimo di 10 unità appartenenti al reparto Engineering, e ne darà informazione al CdA.
L'eventuale ampliamento del numero di unità impiegate di cui sopra sarà oggetto specifico di accordo tra le Parti.
Le Parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare l'esecuzione delle norme contenute nell'accordo medesimo ed in particolare in questo periodo considerato sperimentale, per affrontare e valutare l'opportunità di aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.