Categoria: 1996
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Tipologia: CCRL
Data firma: 16 maggio 1996
Validità: 31.12.1998
Parti: Gruppo regionale pulitintolavanderie/Fral Confartigianato, Satla-Cna, Claai-Federazione regionale lombarda delle Associazioni artigiane, Casa e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Pulitintolavanderie, Artigianato, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Rapporti sindacali
3. Osservatorio
4. Formazione professionale
5. Organismi bilaterali
6. Incremento economico regionale
6.1. Nuovo incremento economico regionale
7. Dichiarazione congiunta Ambiente
8. Decorrenza e durata
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per l'accordo regionale

Contratto collettivo regionale di lavoro 16-05-1996 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore pulitintolavanderie della regione Lombardia

Il giorno 16 maggio 1996 in Milano si sono incontrate: il Gruppo regionale pulitintolavanderie della Fral Confartigianato, il Satla-Cna, Claai-Federazione regionale lombarda delle Associazioni artigiane, la Casa, la Filta-Cisl della Lombardia, la Filtea-Cgil della Lombardia, la Uilta-Uil della Lombardia

1. Premessa
Nel quadro della continuità delle relazioni sindacali esistenti in Lombardia e con la volontà di voler consolidare tale sistema in conformità agli indirizzi ed alle finalità:
- dell'accordo interconfederale relativo alle tematiche generali di politica economica ed alla riforma della contrattazione;
- del CCNL, nella parte in cui prevede il livello di trattativa regionale;
viene sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro (CCIRL).
Con la sottoscrizione del CCIRL le parti danno esplicita conferma degli assetti contrattuali definiti ed escludono qualsiasi ulteriore livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle parti firmatarie la presente intesa.
Ciò premesso le parti attribuiscono all'autonomia collettiva funzione primaria per la gestione delle relazioni sindacali che si basano sul metodo partecipativo, funzionale allo sviluppo del settore dal punto di vista economico-produttivo ed occupazionale, anche attraverso i necessari interventi nei confronti degli organi governativi e/o regionali, diretti ad ottenere misure in grado di contribuire alle esigenze di valorizzazione del comparto.
La presente intesa è stata stipulata sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

2. Rapporti sindacali
Il presente contratto, che coinvolge un considerevole numero di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione del CCNL, si colloca in un momento sicuramente precario della nostra economia. Tale situazione rischia di compromettere la ripresa ed il recupero dell'economia reale, da cui dipendono le prospettive di rilancio e di occupazione.
Pertanto le parti ritengono non più rinviabili azioni che consentano all'impresa di recuperare condizioni di stabilità necessaria per progettare un ambiente più idoneo alle nuove sfide della competizione.
A tal fine le parti sollecitano la positiva soluzione del confronto sulle tematiche convenute con l'accordo interconfederale 1992 e più in particolare:
1. Politica dello sviluppo.
2. Politica creditizia.
3. Politica occupazionale.
4. Politica fiscale.
5. Lotta all'abusivismo.
6. Efficacia generale degli accordi.
Le parti, nella convinzione che il confronto di cui sopra darà i risultati auspicati per il rilancio del settore, evidenziano, inoltre, come non sia più rinviabile:
- l'attuazione della raccomandazione dell'Unione europea sui termini di pagamento; infatti gli effetti negativi del prolungarsi dei tempi di pagamento, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione, non sono più sostenibili dall'impresa in un momento in cui l'accesso al credito è estremamente oneroso;
- la riforma del meccanismo di prelievo degli oneri sociali finalizzata a contenere il costo del lavoro per le imprese e tutelare meglio le retribuzioni nette dei lavoratori;
- interventi per la riqualificazione del settore.

3. Osservatorio
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati.
In tale ottica le parti, nella consapevolezza che lo sviluppo delle nuove relazioni sindacali presuppone una comune conoscenza dell'evoluzione del settore ed allo scopo di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione di problemi economici e sociali oltre di orientare le scelte dei propri rappresentanti, considerano non più rinviabile l'avvio sistematico dell'Osservatorio dell'artigianato previsto dalla legge regionale n. 17/1990.
A tal fine le Organizzazioni, firmatarie la presente intesa, convengono di mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'Osservatorio di cui sopra dia una risposta concreta alle aspettative delle parti sociali, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati del comparto artigiano, disaggregati per settore merceologico, funzionali per affrontare in modo coerente e concreto le tematiche dell'artigianato.
Pertanto l'Osservatorio dovrà fornire anche le informazioni previste dal CCNL di settore.
Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie la presente intesa, disponendo di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore, potranno svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese.
In attesa della realizzazione dell'Osservatorio dell'artigianato e coerentemente alla esigenza del settore, le parti costituiranno entro il 30 settembre 1996 un Comitato paritetico con il compito di realizzare uno studio di fattibilità per l'istituzione dell'Osservatorio regionale di categoria.
Al Comitato paritetico è affidato il compito tecnico-ricognitivo relativo:
- alle metodologie, ai tempi ed ai costi del progetto;
- alle fonti dalle quali raccogliere il flusso delle informazioni quantitativamente e qualitativamente necessarie ad una verifica sistematica e complessiva del settore;
- alle modalità di raccordo e di interscambio dei dati con l'Osservatorio regionale dell'artigianato e dei distretti industriali;
- quant'altro ritenuto necessario per realizzare l'analisi della situazione economica sociale del settore.
Le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 dicembre 1996 per valutare il progetto predisposto dal Comitato paritetico e per concordare le eventuali modalità di realizzazione.

4. Formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative, elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.
Per realizzare questi obiettivi le imprese devono contare su un sistema formativo in condizione di agevolare la crescita.
E' pertanto obiettivo condiviso che le Organizzazioni artigiane promuovano con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche per l'esame dei fabbisogni formativi del settore e per lo studio dei relativi progetti atti a realizzarli, anche utilizzando le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale.
La Commissione esaminerà anche quanto previsto all'art. 55 del CCNL nella parte relativa agli "apprendisti ultraventenni".
Ove dall'esame realizzato emergessero indirizzi comuni, questi saranno portati a conoscenza delle parti firmatarie la presente intesa per l'orientamento delle proprie azioni.
Tali iniziative vengono poste in essere in via sperimentale fino al 31 dicembre 1998.

5. Organismi bilaterali
In relazione ai vigenti accordi interconfederali in materia di mutualizzazione di taluni Istituti contrattuali le parti convengono di costituire entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo una Commissione paritetica con il compito di esaminare la problematica in tutti i propri aspetti e di predisporre uno studio di fattibilità per la concretizzazione degli obiettivi di cui sopra. Il relativo progetto dovrà, salvo i successivi aggiornamenti, essere consegnata alle parti sociali entro e non oltre il 30 settembre 1996.

7. Dichiarazione congiunta
Ambiente

In considerazione del comune interesse all'applicazione delle norme in materia, le parti firmatarie la presente intesa si impegnano a sottoporre alle rispettive Confederazioni l'opportunità di far predisporre dal Fondo per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti un opuscolo contenente norme in materia di antinfortunistica e di igiene sul lavoro da distribuire ai lavoratori dipendenti.