Tipologia: Accordo
Data firma: 7 luglio 1997
Validità: 01.06.1997 - 31.05.2001
Parti: Golden Lady e RSU
Settori: Tessili, Golden Lady
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Relazioni industriali
Ambiente di lavoro
Visite mediche
Orario di lavoro
Interruzione della produzione
Lavoro straordinario
Indennità di mensa
Premio di produzione (A)
Premio di risultato (B)
Modalità di erogazione dei premi
Nuove assunzioni
Lavoratori part-time
Validità
Nota a verbale

Accordo

Oggi, 07/07/97 presso lo stabilimento della Golden Lady spa, sito in via Cavriana, 54 di Solferino, (MN), fra la Società Golden Lady spa […] e le componenti della RSU aziendale […],

Premesso:
- che non si può sottovalutare la circostanza del sensibile incremento che ha subito il costo del lavoro per effetto dell'incidenza del rinnovo del CCNL e per la progressiva diminuzione della fiscalizzazione degli oneri sociali;
- che i costi di cui sopra risultano ancor più rilevanti per un'azienda che come la Golden Lady spa si è impegnata fino ad ora nello svolgere al suo interno (salvo limitatissime eccezioni) la totalità delle fasi di produzione senza ricorrere all'opera di laboratori artigianali esterni e senza rivolgersi a paesi esteri dove vi è la presenza di manodopera a basso costo;
- che si riconosce piena validità agli accordi vigenti in materia di costo del lavoro, i quali stabiliscono che i benefici economici derivanti ai lavoratori dalla contrattazione integrativa aziendale non devono costituire oneri aggiuntivi per le aziende, ma, al contrario, devono scaturire ed essere collegati ad incrementi di produttività, recuperi di efficienza nella organizzazione del lavoro e miglioramento della qualità del prodotto;
- che i benefici economici derivanti dal contratto integrativo aziendale hanno finalità e natura proprie e diverse dagli elementi retributivi previsti dalla contrattazione nazionale o da normative di legge.
è stato definito il seguente accordo integrativo aziendale, sulla base di quanto previsto dal CCNL di settore nonché dal protocollo d'intesa 23 luglio 1993, ratificato da Governo, Confindustria e Organizzazioni Sindacali.

Relazioni industriali
Per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi aziendali, le parti ritengono di dover mantenere corrette relazioni industriali nel rispetto delle norme previste dal vigente CCNL.

Ambiente di lavoro
Le parti ritengono che la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro costituisca un principio irrinunciabile per tutti.
L'azienda, sensibile alle problematiche dell'ambiente di lavoro, conferma la propria disponibilità, unitamente ai lavoratori, a ricercare ed esaminare tutte quelle soluzioni tese all'eventuale ulteriore miglioramento dell'ambiente stesso anche in applicazione del decreto legislativo 626/94.

Visite mediche
Si conviene che le visite mediche periodiche previste dal D.Lgs. 277/91 e dal D.Lgs. 626/94 verranno effettuate al di fuori dell'orario di lavoro con la corresponsione di una quota oraria di retribuzione ordinaria.

Orario di lavoro
Le parti concordano nel riconoscere che l'orario di lavoro a turno attualmente in vigore presso lo stabilimento di Solferino è stato approntato per favorire i lavoratori e le lavoratrici nel conciliare gli impegni derivanti dalla vita privata con quelli connessi al lavoro in fabbrica.
Detto orario presenta infatti la caratteristica di far fruire ad ognuno la mezz'ora di riposto prevista dall'art. 10 del vigente CCNL al di fuori dell'ambiente di lavoro, riducendo così l'arco di tempo che viene ogni giorno trascorso all'interno dell'azienda.
Le caratteristiche dell'orario di lavoro adottato in azienda presentano per contro dei limiti per quanto riguarda la possibilità di un'efficace utilizzo degli impianti i quali non possono essere utilizzati per più di 14 ore giornaliere.
Per quanto sopra ed in considerazione del fatto che l'orario in vigore non è suffragato da una espressa previsione contrattuale, si conviene che, con la sottoscrizione del presente accordo, le parti esprimono il loro pieno consenso all'applicazione dell'attuale orario di lavoro dandosi reciprocamente atto che qualora si rendesse necessario un maggior utilizzo delle attrezzature si individueranno nell'ambito delle norme contrattuali e di legge quelle variazioni dell'orario di lavoro a tal fine idonee.

Interruzione della produzione
In considerazione del particolare tipo di lavoro svolto nei reparti produttivi con impiego di macchinari ad alta tecnologia e tenuto conto, altresì, che ogni fermata può influenzare la qualità del prodotto e l'organizzazione del lavoro, le parti si impegnano reciprocamente, in occasione di assemblee e riunioni sindacali in genere, a ricercare soluzioni tecniche che di fatto evitino la fermata di tali impianti.
Si formalizza inoltre il reciproco impegno ad evitare fermate dei reparti anche in occasione degli eventuali scioperi che fossero indetti dopo la sottoscrizione del presente accordo; a tale scopo si conviene che si cercherà di programmare dette fermate all'inizio del turno di lavoro del mattino ed al termine di quello del pomeriggio.

Lavoro straordinario
Le parti concordano nel ritenere che l'attuale situazione economica e di mercato richieda sempre più alle aziende la capacità di adattarsi rapidamente alle richieste della clientela, per questo ritengono che il ricorso al lavoro straordinario, pur mantenendo un carattere di eccezionalità, possa costituire uno strumento per rendere l'azienda più flessibile e preparata per far fronte alle necessità di carattere non prevedibile e destinate a non protrarsi con costanza nel tempo.
Per quanto sopra, con la sottoscrizione del presente accordo, i lavoratori danno la loro disponibilità nel fare quanto nelle loro possibilità per garantire lo svolgimento del lavoro straordinario quando questo si renda necessario quale strumento di maggior competitività ed efficienza dell'azienda.
L'azienda, da parte sua, ribadisce la propria volontà di limitare le richieste di prestazioni straordinarie alle situazioni di reale necessità ed urgenza sottolineando però che qualora non si mantenesse fede da parte delle maestranze alla disponibilità in questa sede accordata, si vedrà costretta a ricorrere ad altri strumenti meno onerosi e di carattere vincolante quali la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro prevista dall'art. 8 del vigente CCNL.
Le parti convengono inoltre che successivamente all'accoglimento del presente accordo da parte delle maestranze si valuterà l'introduzione di meccanismi di incentivazione del lavoro straordinario quando questo dovesse essere prestato nel pomeriggio del sabato.

Nota a verbale
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati con il presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente, anche per il futuro, a ricercare punti di convergenza sulle problematiche inerenti l'organizzazione delle ferie individuali, quelle riguardanti la sicurezza in azienda e l'ambiente di lavoro.
Le parti, avendo verificato la soddisfazione nelle reciproche aspettative, si impegnano a comportamenti coerenti nel comune interesse dello sviluppo e rafforzamento dell'azienda, prestando particolare attenzione alla produttività ed alla qualità del prodotto.
Il presente accordo integrativo aziendale è stato stipulato dalle parti in conformità a quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e rientrerà nel regime contributivo previsto dal Decreto Legge 25/03/97 n. 67.