Categoria: 1998
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Tipologia: CIA
Data firma: 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Marcegaglia e OO.SS.
Settori: Metalmeccanici, Marcegaglia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
A) Relazioni sindacali / Sistema partecipativo
B) Orario di lavoro
1. Flessibilità
2. Calendario annuo
3. Part time e aspettativa
C) Formazione professionale
1. Professionalizzazione

2. Assunti con la legge 863
3. Rotazione
4. Spostamenti definitivi
D) Inquadramento professionale
1. Criteri e Declaratorie
2. Profili Professionali
E) Ambiente e sicurezza
F) Diritti
G) Ditte esterne
H) Mense aziendali
I) Salario = Premio di risultato
Allegati
Allegato n° 1
Allegato n° 2
Allegato n° 3
Allegato n° 4: contratto aziendale per gli autotrasportatori.
Allegato n° 5

Contratto integrativo aziendale Marcegaglia spa (Gazoldo, Contino, Casalmaggiore)

Premessa
Il CCNL del 5 luglio 1994 prevede un nuovo sistema di procedure e contenuti per rinnovare il contratto aziendale.
Le richieste potranno essere presentate due mesi prima della scadenza e complessivamente per un periodo pari a tre mesi dalla data di presentazione le parti non assumeranno iniziative unilaterali e tantomeno procederanno ad azioni dirette.
E' prevista l'istituzione del Premio di Risultato calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti e aventi come obiettivi gli incrementi di produttività, di qualità ed anche di redditività.
A partire da questo insieme di regole e di contenuti è opportuna l'assunzione di un primo orientamento in merito alla struttura del prossimo contratto aziendale.

A) Relazioni sindacali / Sistema partecipativo
L'attuale sistema basato su informazioni periodiche a carattere previsionale e consuntivo necessita di un salto di qualità attraverso un percorso che consenta ai lavoratori (RSU-OOSS) di svolgere un ruolo attivo su determinate scelte ed opzioni aziendali anche di valenza strategica su materie di politica industriale, di rilevanti progetti operativi e di sviluppo, di politica occupazionale. Tale percorso dovrà prevedere strumenti, sedi di verifica, fasi istruttorie e negoziali.
A questo scopo verrà costituita entro il 1998 una Commissione paritetica tra rappresentanti dell'azienda e rappresentanti dei lavoratori la cui attività non modifica in alcun modo l'autonomia delle parti e le competenze contrattuali delle stesse.
I compiti generali della Commissione sono:
1. esaminare in via preventiva le opzioni relative ad importanti progetti operativi e di sviluppo dell'azienda, con particolare attenzione alle strategie relative alla organizzazione dei lavoro;
2. valutare ed esprimere un parere formale - non vincolante - sulle materie di cui al punto 1, indicando eventuali ipotesi alternative;
3. verificare i programmi sopra esposti.
La Commissione potrà riunirsi di norma ogni quadrimestre e comunque su richiesta di una delle parti. La commissione sarà composta da cinque componenti in rappresentanza dell'azienda e cinque in rappresentanza dei dipendenti (comprensivi dei tre stabilimenti).
Qualora una delle parti lo ritenesse necessario, potrà avvalersi del contributo di "esperti esterni".
Entro la vigenza del presente contratto aziendale, e comunque entro sei mesi dalla naturale scadenza, la Commissione avrà il compito di formulare una proposta per la costituzione dei futuro Premio di Risultato che, in base a quanto previsto dall'art. 9 disc. generale sez. 3' del CCNL, dovrà realizzarsi attraverso programmi concordati fra le parti.

B) Orario di lavoro
Questo strumento è di grande importanza in rapporto sia al livello di competitività aziendale che alla condizione dei lavoratori; il suo utilizzo sarà quindi concordato con l'obiettivo di non appesantire, e ove possibile ridurre, i livelli di orario degli addetti pur nell'intento di migliorare i risultati produttivi.

1. Flessibilità
Tenendo conto di quanto premesso le parti si impegnano a realizzare, in presenza di esigenze che le rendano necessarie, forme di flessibilità già in parte sperimentate in azienda:
- Utilizzo dell'orario di lavoro su più turni;
- mobilità concordata dei personale tra i vari reparti in relazione ai carichi di lavoro ed alle esigenze produttive (con salvaguardia del salario di fatto);
- prestazioni di lavoro straordinario concordato.
Nella prospettiva della valutazione di nuove forme di flessibilità tendenti ad ottenere sia una maggiore efficienza produttiva degli impianti, sia un reale miglioramento nelle condizioni della prestazione lavorativa individuale e collettiva, si stabilisce che qualsiasi richiesta di modifica strutturale dell'orario di lavoro, anche relativa a singoli reparti o a gruppi di lavoratori all'interno di uno stesso reparto, dovrà essere concordata con la RSU, a salvaguardia delle finalità espresse nella premessa del presente capitolo.

3. Part time e aspettativa
L'Azienda esaminerà con la RSU qualsiasi richiesta di lavoro a tempo parziale, per una percentuale comunque non superiore al 3% degli occupati. L'esame delle richieste comprenderà anche la definizione di regole per un eventuale ritorno al tempo pieno.
[…]

C) Formazione professionale
1. Professionalizzazione

In via generale, le parti considerano di fondamentale importanza la massima professionalizzazione dei lavoratori. Ne consegue la necessità, in rapporto all'introduzione di significative modifiche sia tecniche che organizzative, di una attenta valutazione dell'opportunità di istituire corsi specifici di formazione professionale.

2. Assunti con la legge 863
Per i lavoratori assunti con la L. 863/84 (aggiornata dalla L: 451/94) vale quanto stabilito nell'accordo specifico del 28/2/85 con le modifiche ad esso apportate in data 12/5/87, nonché‚ quanto definito dal contratto aziendale del 4/l0/88.

3. Rotazione
Si ribadisce l'importanza, ai fini della formazione professionale, della rotazione di mansioni sugli impianti.

4. Spostamenti definitivi
In considerazione dell'opportunità di chiarezza dei percorsi professionali, si concorda che ogni spostamento definitivo di un lavoratore ad un diverso reparto di lavoro sarà oggetto di discussione preventiva con la RSU (anche in considerazione della salvaguardia del salario di fatto).

E) Ambiente e sicurezza
Si ribadisce la fondamentale necessità di un costante e serrato confronto tra Azienda e RSU, che permetta di attuare una efficace azione preventiva per la salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente (sia dentro che fuori la fabbrica).
A tale scopo, si richiamano le linee guida del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96:
"ART. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1,2,3,4 e, nell'ambito delle rispettiva attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto."
"ART. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché‚ l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori."
"ART. 18.- Rappresentante per la sicurezza."
"ART. 19.- Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza."
"ART. 21.- Informazione dei lavoratori."
"ART. 22.- Formazione dei lavoratori."

In considerazione della specifica realtà aziendale, si ritiene di fondamentale importanza, ai fini della sicurezza dei lavoratori, l'adeguamento costante degli organici in relazione ai carichi di lavoro, a partire dalla costituzione di squadre di lavoro di un minimo di 2 addetti.

F) Diritti
[…]
4. Verranno retribuiti i permessi necessari per seguire terapie di riabilitazione che comportino assenze del lavoratore […]
7. Saranno assicurati permessi retribuiti per familiari di tossicodipendenti e per tossicodipendenti in fase di cura e riabilitazione;
8. Saranno valutate congiuntamente richieste di progetti mirati per l'inserimento all'attività lavorativa provenienti da enti od organizzazioni che si occupano di persone disabili o socialmente emarginate;
9. Saranno valutate congiuntamente eventuali richieste di temporanee forme di orario particolare da parte di lavoratori con specifiche esigenze.

G) Ditte esterne
Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 disc. gen.. sez. 3° del CCNL e dalla Legge 23/10/1960 n. 1369, l'azienda si impegna a contenere il più possibile il ricorso ai lavori di manutenzione da parte di ditte esterne. Detto ricorso avrà pertanto carattere di straordinarietà e sarà sottoposto a verifiche trimestrali da parte delle RSU, in merito a:
- lavorazioni da concedere in appalto
- durata prevista degli appalti stessi
- ditte e lavoratori interessati a tale lavorazioni
Va sottolineata la necessità del rispetto delle norme previste in materia di sicurezza.

H) Mense aziendali
1. Ogni componente la "commissione mensa" dei vari stabilimenti avrà a disposizione 15 minuti all'interno dell'orario di lavoro giornaliero per espletare le proprie funzioni di controllo;
[…]
3. Le parti si incontreranno per una verifica sull'andamento della gestione della mensa ogniqualvolta ne venga fatta richiesta.
4. In considerazione del fatto che si è riscontrato che i problemi emersi in merito alla mezz'ora di mensa sono di carattere logistico (eccessiva distanza del locale mensa dai posti di lavoro), si individua come strumento di soluzione la creazione di idonei locali decentrati.

Allegato n° 1
Tra Azienda, CdF ed FLM, si concorda l'assunzione, come da accordi precedentemente sottoscritti, di 141+117 giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, mediante l'applicazione dell'art. 3 della Legge 863 del 19/12/1984, relativa alla stipula di contratti di formazione e lavoro.
Tali contratti avranno la durata di 24 mesi e saranno tutti trasformati in contratti a tempo indeterminato entro la scadenza di detto periodo, con mansioni coerenti all'esperienza acquisita.
Le assunzioni avverranno nella sede di Gazoldo Ippoliti (Mantova), Volta Mantovana (Mantova) e Casalmaggiore (Cremona).
I lavoratori in formazione lavoro fruiranno del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e del Contratto integrativo Aziendale nonché dalle vigenti Leggi. […]
Le parti convengono che questa prima esperienza di formazione in Azienda dovrà costituire la base su cui costruire una vera e propria struttura Aziendale (scuola aziendale) che si occupi delle attività atte alla crescita professionale del personale ad ogni livello coordinandolo con continuità.
Il presente accordo conseguente a quelli precedentemente sottoscritti va ad integrare il progetto presentato dall'Azienda ed approvato dal CdF e ne costituisce, con le precisazioni contenute la modalità attuativa.
Copia del presente accordo, che viene allegato al contratto aziendale, e del progetto formativo dovrà essere consegnato ad ogni lavoratore in formazione e lavoro al momento dell'assunzione.