Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 29 luglio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Corte Buona e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Corte Buona, Gazoldo degli Ippoliti (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1 - Strategia
2 - Organizzazione del lavoro e professionalità
3 - Ambiente di lavoro e sicurezza
4 - Orario di lavoro e recupero produttività
5 - Premio per obiettivi
5.1 - Indice di efficienza
5.2 - Indice di produttività
5.3 - Note
6 - Servizio mensa
7 - Validità, decorrenza e durata

Verbale di accordo integrativo aziendale

Tra la Direzione Aziendale Corte Buona spa […] e la RSU […], assistite dalle OO.SS. Flai/Cgil e Fai/Cisl […],

Premessa
Il presente accordo integrativo, nell'ambito del modello di relazioni industriali e sindacali introdotto dal Protocollo del 23 Luglio 1993, si pone come strumento adeguato per affrontare, per la parte di competenza, le sfide proposte dall'innovazione tecnologica, dal livello di competizione produttiva e commerciale, dalle trasformazioni del mercato.
In particolare l'obiettivo di tale accordo è la definizione di un sistema di relazioni sindacali- fondato sul riconoscimento reciproco del ruolo che le Parti esprimeranno nell'applicazione delle norme stabilite dal presente accordo - che consenta di affrontare costruttivamente, attraverso l'informazione, il confronto e l'analisi dei problemi, le dinamiche del cambiamento in un quadriennio (1998/2001) che sarà caratterizzato da innovazioni profonde (inizio del nuovo millennio, introduzione dell'Euro, globalizzazione dei mercati ecc.).
Punto qualificante di tale intesa è il consolidamento di strumenti flessibili volti al recupero di produttività ed efficienza, in grado di sopportare e sviluppare la missione dello Stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti sui mercati nazionali ed internazionali.
In armonia con quanto sopra citato le Parti, ognuna per la propria competenza, confermano l'impegno a realizzare quanto citato in premessa.

2 - Organizzazione del lavoro e professionalità
Le Parti si impegnano a calendarizzare incontri periodici volti ad analizzare in misura compiuta il tema in oggetto ed a verificare le modalità di realizzazione di percorsi formativi idonei - anche in tema di inquadramento - a realizzare la crescita del patrimonio professionale dell'Azienda e dei lavoratori, presupposto indispensabile per lo sviluppo.

3 - Ambiente di lavoro e sicurezza
In relazione alla Legge [dlgs] 626/94, le Parti si impegnano a compiere verifiche periodiche in ordine alla coerenza tra lo stato della situazione aziendale in essere e le disposizioni legislative, perseguendo l'obiettivo comune di rendere l'ambiente di lavoro rispondente alle esigenze di sicurezza.

4 - Orario di lavoro e recupero produttività
a) Le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire il calendario annuo, di massima, nel quale prevedere, oltre alla distribuzione dell'orario contrattuale, il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti: contestualmente, la Direzione Aziendale informerà la RSU in merito ad eventuali necessità occupazionali legate al fabbisogno produttivo programmato.
b) La RSU accoglie positivamente le motivazioni rappresentate dall'Azienda circa l'utilizzo della flessibilità positiva nei periodi di maggiore tensione produttiva fino alla concorrenza di un ammontare individuale massimo pari ad 80 ore da realizzare su base annua di calendario
c) Il ricorso alla flessibilità si articolerà comunque entro i limiti di 48 ore settimanali e 9 ore Giornaliere
d) Per le ore in flessibilità effettuate nel pomeriggio del Sabato verrà corrisposta la maggiorazione complessiva del 25%.
In situazioni particolari che esulino dalla normale programmazione produttiva, l'Azienda potrà accedere alla prestazione in flessibilità del Sabato pomeriggio, privilegiando la volontarietà: comunque sarà impegnativa per tutti i lavoratori la prestazione di almeno un turno pomeridiano completo pro capite su base annua L'Azienda si impegna a far sì che la durata del turno pomeridiano dei Sabato ove e quando necessario, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative - sia la più limitata possibile
e) Le Parti concordano che la flessibilità negativa verrà recuperata di norma nei mesi di minore intensità produttiva, non escludendo l'assorbimento di tale flessibilità nel primo trimestre dell'anno successivo
f) In merito alle forme di flessibilità, attivate nei diversi reparti in base alle esigenze sopra ricordate, la Direzione Aziendale darà tempestiva comunicazione alla RSU in ordine alle motivazioni anzidette, al periodo temporale interessato ed alla programmazione degli orari prevista
g) Nel caso, inoltre, in cui vi siano inderogabili ed eccezionali esigenze, legate a specifiche commesse, le Parti vi faranno fronte con tutti gli strumenti contrattuali possibili - compreso il lavoro a turni - nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, con una informativa alla RSU in tempi possibilmente preventivi
h) Le Parti confermano che anche il personale femminile, a fronte di esigenze aziendali nonché di richiesta individuale, è disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa nei turni previsti. Nel caso di lavoratrici madri l'Azienda esaminerà la situazione temporale in modo particolare fino a tre anni di età del bambino

7 - Validità, decorrenza e durata
[…]
Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo si rimanda a quanto riportato nel precedente accordo integrativo aziendale stipulato in data 13 luglio 1994.