Tipologia: CIA
Data firma: 1 febbraio 1998
Parti: BPM e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sindirigenti Credito, Uib-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BPM
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa al CIA
Occupazione
Capitolo Primo: Trattamento Economico
Principio generale
Calendario delle retribuzioni
Norma Preliminare (ex Statuto)
Art. 1 - Dividendo (Art. 47 Statuto)
Art. 2 - Premio rendimento
Art. 3 - Indennità invernale
Art. 4 - Retribuzione integrativa aziendale
Art. 5 - Produttività
Art. 6 - Monte aggiuntivo
Art. 6 bis - Graduazione delle retribuzioni tipiche BPM
Art. 7 - Trattamento economico funzionari
Art. 8 - Indennità di rischio dall'1.5.1990
Art. 9
Art. 10 - Incentivi economici e trattamenti integrativi
Art. 11 - Concorso spese tranviarie
Art. 12 - Indennità di trasporto
Art. 13 - Personale trasferito
Art. 14 - Indennità integrativa di rappresentanza
Art. 14 bis - Rimborso spese di trasporto
Art. 15 - Schema retributivo personale BPM all'estero
Art. 16 - Assegnazione vestiario
Art. 17 - Premio di anzianità
Capitolo Secondo: Provvidenze varie
Art. 18 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 19 - Permessi straordinari non retribuiti
Art. 20 - Permessi al dipendenti studenti
Art. 21 - Borse di studio a dipendenti studenti
Art. 22 - Borse di studio a studenti figli di dipendenti
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 24 - Coperture assicurative
Art. 24 bis - Polizza furto, rapina o altri eventi riguardanti valori e/o oggetti personali
Art. 25 - Previdenza aggiuntiva
Accordo aziendale sindacale
Integrazione all'accordo aziendale sindacale del 23.11.89 relativo al fondo di previdenza Bipiemme
Accordo aziendale sindacale
Art. 26 - Mense aziendali e ticket restaurant
Art. 26 - Mense aziendali e ticket restaurant - Modifica
Art. 27
Art. 28 - Case per i dipendenti
Art. 29 - Colonie climatiche per i figli di dipendenti
Art. 30 - Assenze per malattia od infortuni
Art. 31 - Decorati, mutilati ed invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio ed invalidi civili
Art. 31 bis - Osservatorio handicap
Art. 32 - Politiche sociali
Capitolo Terzo: Finanziamenti al Personale
Art. 33 - CIB in conto corrente
Art. 34 - Crediti documentati
Art. 35 - Finanziamento alloggio in essere alla data del 1.1.1987
Art. 36 - Mutui casa
Art. 37 - Finanziamenti su azioni sociali
Art. 38
Capitolo Quarto: Tutela fisica
Premessa
Art. 39 - Sicurezza
Accordo sulla sicurezza delle dipendenze
Trasporto valori
Formazione
Nuovi sportelli
Centrale operativa e sistemi d'allarme antieffrazione
Regolamento di sicurezza
Commissione Sicurezza
Microsportelli
Art. 40 - Ambiente di lavoro
Art. 41 - Video terminali
Art. 41 bis - Personale addetto alla clientela del settore centro cambi
Capitolo Quinto - Organizzazione del lavoro

Art. 42 - Organici
Art. 43 - Appalti
Art. 44 - Orario di lavoro
Art. 45 - Orario flessibile
Art. 46 - Straordinari - Banca delle ore
Art. 47 - Lavoro a tempo parziale
Art. 48 - Assunzioni
Art. 49 - Assunzioni figli/e di ex dipendenti
Art. 50 - Automatismi economici e di carriera
Art. 51 - "Ad personam" funzionari
Art. 52 - Organigrammi
Art. 52 bis - Organigrammi degli uffici della sede
Art. 52 ter - Organigrammi strutture intermedie e rete commerciale
Art. 53 - Inquadramento e trattamento economico normativo
Accordo preliminare per l'applicazione della nuova normativa relativa alle ex-semestrali
Art. 54 - Passaggi di categoria ed avanzamenti
Art. 54 bis - Trasferimenti del personale direttivo e intermedio
Art. 55 - Portineria e guardiania
Art. 56 - Operatore di sportello
Art. 57 - Percorsi professionali
Art. 58 - Sistema premiante
Art. 59 - Indennità economiche ad personam
Art. 60 bis - CED - Operatori di sala macchine
Art. 61 bis - Centrale operativa
Art. 61 ter - Istituzione di turni negli sportelli di Linate/Malpensa
Art. 62 - La categoria dei quadri
Art. 63, 64, 65, 66
Art. 63 bis - Accordo sul nuovo modello di agenzia
Art. 67 - Rotazione del personale
Art. 68 - Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 69 - Valutazioni annuali
Capitolo sesto: Organismi di Rappresentanza
Protocollo d'intesa
Art. 70 - Commissione paritetica per i problemi del personale
Art. 71 - Commissione risorse
Art. 72 - Pari opportunità e azioni positive
Art. 73 - Cooperativa (Ares)
Art. 74 - Cassa assistenza
Art. 75 - Erogazioni per le attività sociali a favore dei lavoratori della Banca Popolare di Milano e della collettività nazionale

CIA Banca popolare di Milano - febbraio 1998

Premessa al CIA
Occupazione

Le Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale: prendono atto che l'intero settore del credito attraversa una fase di grande trasformazione rinveniente dalla necessità di adeguare il sistema creditizio italiano a standards concorrenziali;
convengono che tale adeguamento non possa avvenire unicamente attraverso manovre, pur necessarie, di razionalizzazione dei costi fissi, ma che occorra, in primis, una azione incisiva sul fronte della diversificazione e della qualità dei servizi/prodotti offerti alla clientela;
convengono, in tal senso e al fine di tutelare l'occupazione, sulla necessità di dare sempre maggiore impulso alle attività formative, favorendo una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi, strumenti e contenuti.
Dichiarazione dell'Azienda
La Banca Popolare di Milano è impegnata, nella salvaguardia della tradizionale formula cooperativistica, al rafforzamento della Banca mediante un più efficace ed efficiente presidio e sviluppo delle proprie quote di mercato.
In particolare, l'Azienda continuerà ad affrontare gli aspetti di struttura con modalità coerenti con la cultura e le tradizioni BPM attraverso il preventivo coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali Aziendali.
Nell'ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali, si impegna a tutelare e valorizzare le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori della Banca Popolare di Milano mediante una positiva gestione delle Risorse Umane anche nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle strutture.
Dichiarazione delle parti
Le Parti convengono che l'intera normativa prevista dal Contratto Integrativo Aziendale nelle materie in cui si fa riferimento a nuclei familiari, si applica integralmente alle "Famiglie di fatto".
Dichiarazione delle OO.SS. Aziendali Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sindirigenti Credito, Uib Uil.
Le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sindirigenti Credito, Uib Uil, stipulanti il presente Contratto Integrativo Aziendale, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.
Si invita la Direzione a voler prendere buona nota che le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sindirigenti Credito, Uib Uil intendono sempre essere convocate congiuntamente tra loro e separatamente rispetto ad ogni altro sindacato operante in categoria.

Capitolo Secondo: Provvidenze varie
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici madri

Il trattamento di cui all'art. 96 comma 2 del CCNL 23.11.1990 e prolungato al quinto mese o a tutto il periodo di assenza obbligatoria, se superiore.
Il rientro della lavoratrice dal periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità avverrà di norma nell'originaria unità operativa, fatto salvo il diritto della collega a concordare una diversa assegnazione qualora la lavoratrice manifesti esigenze diverse.
Qualora al rientro dalla maternità le colleghe vengano adibite a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, l'Azienda provvederà preventivamente ad una specifica formazione.
Nel caso in cui il periodo di assenza per maternità superi il 50% dell'anno di riferimento, per la valutazione della lavoratrice il giudizio non potrà essere inferiore a quello precedente.
La lavoratrice che si assenta dal lavoro per gravidanza, maternità, puerperio ha facoltà, al termine di tale assenza, di fruire, a sua richiesta, di un periodo di rapporto di lavoro a part-time della durata di 3 anni. Tali richieste troveranno soddisfazione all'interno della percentuale globale di rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'Art. 47.

Art. 26 - Mense aziendali e ticket restaurant
[…]
Mense Aziendali
Le parti riaffermano la validità del mantenimento del servizio mensa ed al fine di salvaguardare la qualità, la funzionalità e la economicità concordano quanto segue.
Fermi restando gli impegni in atto relativamente al mantenimento degli attuali punti mensa già costituiti, come da allegato elenco, l'Azienda si impegna a:
fornire i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie per il funzionamento delle mense gestite dalla Geseso srl e a provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione;
[…]
In caso di chiusura delle mense aziendali per ferie estive, inventari ecc., l'Azienda si impegna ad erogare ai colleghi in servizio, in alternativa alla possibilità di usufruire del servizio mensa i ticket restaurant previsti dal presente articolo.
[…]

Art. 31 - Decorati, mutilati ed invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio ed invalidi civili
[…]
L'Azienda faciliterà l'invalido chiedendogli l'espletamento di mansioni che siano compatibili con la sua menomazione fisica.
In ogni caso, il rendimento dell'invalido sarà valutato considerando le condizioni fisiche dello stesso, mentre nessuna discriminazione o giustificazione di minor capacità lavorativa potrà aver luogo.
All'uopo le note caratteristiche dovranno essere controllate dalla Direzione del Personale.
Il periodo di permesso per cura prescritto dalle strutture sanitarie pubbliche competenti, previsto dalla legge, è cumulabile col periodo di permesso per cure termali purché venga usufruito in periodo differente.

Art. 31 bis - Osservatorio handicap
Viene costituito un Osservatorio fra le Organizzazioni Sindacali firmatarie e l'Azienda, finalizzato all'individuazione di specifici interventi per migliorare la condizione lavorativa dei portatori di handicap e per rimuovere elementi di disagio ed ostacoli nell'ambiente di lavoro.

Art. 32 - Politiche sociali
Le parti convengono sulla necessità di attivare interventi in sede aziendale finalizzati a: inserimento, assistenza ed integrazione del personale portatore di handicap; disciplina del volontariato; verifica riferita alle modalità di applicazione in azienda delle normative vigenti in materia.
A tal fine è istituito un Osservatorio paritetico tra le Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo e l'Azienda.
L'Azienda, in occasione della stesura del budget annuale, considererà gli impegni di spesa necessari alla realizzazione delle iniziative definite.
Entro due mesi dalla ratifica del presente accordo le parti s'incontreranno per la definizione delle norme di funzionamento dell'Osservatorio e sulla sua composizione numerica.
In particolare le parti convengono di attivarsi nei tempi sopra richiamati:
A favore dei portatori di handicap motori
Avviando un'opera di graduale eliminazione delle barriere architettoniche negli stabili dell'Azienda, dotando detti stabili secondo l'occorrenza di scivoli, servoscale, piattaforme, e quant'altro risultasse idoneo ad ovviare ai disagi dei soggetti di cui trattasi ivi compresa la Clientela; sarà prioritaria la sistemazione dei luoghi di lavoro, compatibilmente con le oggettive situazioni degli attuali stabili, ove operano portatori di tali handicap, con l'adozione di misure idonee a consentire ai dipendenti la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari.
A favore dei portatori di handicap sensoriali
Installazione nei posti di lavoro cui è adibito personale non udente, compatibilmente con la possibilità di intervento sugli impianti, di speciali apparecchi telefonici che consentano agli interessati di intercomunicare; fornitura ai dipendenti non vedenti delle buste paga e delle comunicazioni aziendali in linguaggio Braille; impegno ad effettuare, annualmente, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio, un esame delle posizioni di lavoro che possano consentire ai soggetti di cui trattasi possibili rotazioni mansioni, anche, se del caso, attraverso specifici corsi di formazione; impegno ad istallare, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative dell'Azienda, e su richiesta dell'interessato, ulteriori postazioni di lavoro dotate di apposite apparecchiature per ipovedenti.
Assunzioni di personale disabile
L'Azienda è impegnata a fornire almeno semestralmente una informativa alle OO.SS. firmatarie in relazione alla assunzione di personale appartenente a categorie tutelate, in particolare in merito alla attuazione di programmi mirati di inserimento.
Fruizione permessi ex art. 33 l. 104/92
Impegno dell'Azienda a riconoscere ai dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 della Legge 5.2.1992 n. 104, i trattamenti previsti dalla medesima Legge a favore di portatori di handicap e dei loro familiari o equiparati secondo le disposizioni emanate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
[…]

Capitolo Quarto: Tutela fisica
Premessa

Sull'intera materia oggetto della presente parte l'Azienda si impegna a convocare annualmente le OO.SS. firmatarie o il Consiglio di Azienda entro il mese di Gennaio di ogni anno per concordare programmi e verificarne l'attuazione; si impegna altresì a concordare di volta in volta con le OO.SS. le soluzioni idonee.

Art. 39 - Sicurezza
L'Azienda provvederà ad istruire, tramite incontri informativi ed apposite circolari, tutto il personale circa l'eventuale forzato abbandono dei locali in caso di calamità.
L'Azienda garantisce ad ogni sportello condizioni di sicurezza adeguate contrattate con le OO.SS., avvalendosi delle tecnologie più avanzate e adeguando i dispositivi adottati ai sempre più sofisticati sistemi di sicurezza offerti dal mercato.
In caso di comprovate carenze nella sicurezza delle dipendenze, verrà concordato tra Azienda e OO.SS. il ripristino della protezione armata all'esterno mediante la forza pubblica od organizzazioni di vigilanza privata.
La dipendenza che subisce una rapina dovrà essere chiusa al pubblico immediatamente e fino al termine della giornata lavorativa ed il personale coinvolto, a richiesta potrà:
usufruire di permesso straordinario retribuito per almeno tre giorni lavorativi nei giorni immediatamente successivi a quello della rapina;
essere trasferito entro trenta giorni dall'eventuale richiesta;
essere sottoposto a controlli medici specialistici a completo carico dell'Azienda, che sosterrà, altresì, l'intera spesa per le relative terapie.
Ogni sportello situato in luoghi di libero accesso al pubblico dovrà avere, per l'intero orario di lavoro, almeno due dipendenti sempre effettivamente presenti.
I servizi a domicilio alla clientela sono vietati.
Sono altresì vietati i servizi allo sportello fuori orario.

Accordo sulla sicurezza delle dipendenze
In relazione ai numerosi e sempre più frequenti atti criminosi nei confronti delle dipendenze BPM ed in applicazione integrale dell'art. 39 del vigente Testo Unico, ribadito inoltre che la protezione dell'integrità fisica delle persone, siano essi dipendenti o clienti, non dovrà essere condizionata in alcun modo da logiche di profitto tra la Banca Popolare di Milano e le OO.SS. Fabi, Federdirigenti, Fiba, Fisac e Uib si concorda quanto segue:
1) temporaneamente si conviene che il piantonamento non verrà eliminato fino all'avvenuta esecuzione e/o ultimazione dei lavori finalizzati a migliorare i livelli di protezione nelle agenzie;
2) ripristino immediato della protezione armata dopo ogni evento criminoso (comunque non oltre il terzo giorno dalla rapina);
3) mantenimento continuativo della protezione armata per un periodo di tre settimane dall'evento criminoso (salvo accordi diversi con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo sulla Sicurezza delle Dipendenze);
4) nelle dipendenze ad alto rischio si provvederà ad installare metal detector agli accessi, box corazzati con la presenza di guardia armata o qualora per motivi tecnici una delle precedenti soluzioni non fosse attuabile, il ripristino delle barriere protettive o quant'altro concordato tra le parti;
5) in ogni dipendenza verrà individuato, e il nominativo segnalato alla Direzione del Personale, su delega del Dirigente, un "incaricato operativo della sicurezza" i cui compiti verranno definiti in sede di Commissione per la Sicurezza.

Trasporto valori
Ribadito il divieto già in atto ad effettuare trasporto di valori per conto della clientela, l'azienda si impegna ad attivarsi al fine di eliminare ogni altra forma di trasporto valori senza una protezione per i colleghi.

Formazione
Nell'ambito del piano di formazione dell'Istituto troveranno adeguato spazio anche momenti formativi finalizzati ad una sensibilizzazione (comportamenti, procedure, impianti) in materia di sicurezza di tutto il personale interessato.
Corsi specifici saranno previsti per gli "incaricati operativi della sicurezza" delle dipendenze.

Nuovi sportelli
Nella scelta dei nuovi insediamenti l'Azienda terrà conto del lay-out e delle possibilità di difesa dei locali, oltre che del livello di rischiosità delle piazze.

Centrale operativa e sistemi d'allarme antieffrazione
Premesso che efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza installati dovranno essere periodicamente verificati, l'Azienda si impegna ad attuare nei tempi più brevi l'allacciamento di tutte le Agenzie alla Centrale Operativa o ad altre strutture con analoghe funzioni.
L'Azienda si impegna inoltre nell'arco di 30 mesi a dotare progressivamente tutte le dipendenze di un sistema di allarme volumetrico in grado di coprire, oltre alle aree caveau, anche quelle di lavoro e tutti i possibili accessi e/o sensori antieffrazione alle porte ed alle finestre d'accesso collegati a dispositivi in grado di segnalare eventuali intrusioni notturne o attivazioni di allarmi.
Nell'attuazione di quanto sopra si darà priorità alle unità produttive a più alto rischio.

Regolamento di sicurezza
Le decisioni rilevanti in materia di sicurezza dovranno essere portate a conoscenza del personale interessato con le modalità previste per le nuove procedure (posta elettronica, circolari, ecc.) e/o per il tramite del responsabile dell'unità produttiva.

Commissione Sicurezza
Si concorda in via sperimentale l'immediato insediamento della Commissione Sicurezza alla quale partecipano rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
La Commissione avrà funzioni consultive e provvederà altresì alla formulazione di proposte a livello d'indirizzo generale, in materia di sicurezza.
In seno a detta Commissione si dovrà procedere, in tempi brevi, alla definizione di una graduatoria del livello di "rischiosità" delle dipendenze tenuto conto dei seguenti fattori:
•numero di rapine subite
•ubicazione delle dipendenze
•dimensioni unità produttive
•sistemi di protezione di cui è dotata rispetto alle banche della piazza.
In caso di rapina, la Commissione, entro le tre settimane di cui al punto 3 del paragrafo "Dipendenze" e previa valutazione dell'accaduto, oltre che della situazione in atto, dovrà definire eventuali misure da adottare.

Microsportelli
Dovranno, come le altre dipendenze, essere classificati in base al grado di rischio.

Art. 40 - Ambiente di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 20.5.1970 n. 300, l'Azienda si impegna a convocare le OO.SS. Aziendali almeno una volta all'anno, entro il mese di gennaio, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario per fornire programmi, informazioni e/o chiarimenti circa innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni, nuove ubicazioni e quant'altro possa incidere sulle condizioni più idonee alla tutela psico fisica dei lavoratori.
Qualora dovessero ravvisarsi condizioni igienico - ambientali tali da influire sulla condizione psico fisica del lavoratore e nell'ipotesi di divergenze con le OO.SS. su tali effetti, l'Azienda consentirà, a proprie spese, il sopralluogo agli ambienti interessati di tecnici o commissioni tecnico - sanitarie di Istituti e/o Enti Pubblici a ciò preposti, impegnandosi ad attuare le indicazioni da essi fornite.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo la procedura, di cui al comma precedente, dovrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici, il cui onere sarà ad esclusivo carico dell'Azienda.
Tutte le unità produttive, indipendentemente dal numero degli addetti, saranno dotate di idonee attrezzature per i casi di intervento urgente (Pronto Soccorso).

Art. 41 - Video terminali
In considerazione dell'utilizzo sempre più frequente di apparecchiature elettroniche l'Azienda si impegna a:
1) creare condizioni ambientali, di illuminazione, ergonomiche e di microclima atte a favorire l'operatività dell'utente;
2) promuovere lo sviluppo delle qualità umane degli operatori e favorire il decentramento delle decisioni e delle responsabilità;
3) provvedere alla formazione degli operatori/utenti all'utilizzo degli strumenti informatici, affinché gli stessi possano sfruttare al meglio le possibilità operative delle procedure;
4) organizzare il lavoro ed incentivare rotazioni sistematiche tra gli operatori al fine di evitare tensioni eccessive prolungate, in modo da aumentare la conoscenza delle procedure utilizzate nonché a stimolare il loro senso critico, con l'obiettivo di migliorare qualitativamente e funzionalmente le procedure stesse.
Si ravvisa concordemente l'opportunità di non adibire ai video terminali il personale in stato di gravidanza.
L'Azienda si impegna entro sei mesi dalla firma del CIA alla istituzione di un registro riguardante ciascun terminale, riportante il programma annuale di manutenzione e controlli, dove inoltre siano indicate la marca del VDT, il tipo, l'anno di fabbricazione, le risultanze dei controlli, le riparazioni e le manutenzioni effettuate.
Per quanto espressamente non previsto in questo testo si farà stretto riferimento alle previsioni del vigente CCNL.

Capitolo Quinto - Organizzazione del lavoro
Art. 42 - Organici

L'Azienda in conformità allo Statuto che presiede la sua attività, semestralmente fornirà alle OO.SS. la pianta organica dell'Istituto (Direzioni, Servizi, Aree, Settori, Dipendenze, ecc.) suddivisa per Fasce e Livelli Retributivi che sarà base di valutazione per la successiva contrattualizzazione.

Art. 43 - Appalti
Le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi globali in relazione alle singole attività che l'Azienda intenderà eventualmente appaltare.
Detti accordi dovranno essere raggiunti entro 45 giorni dalla comunicazione aziendale, con impegno da parte dell'Azienda a non rendere operativa alcuna decisione in via unilaterale sino al compimento del termine predetto.
In particolare le Parti convengono che dette operazioni di appalto non potranno provocare ricadute occupazionali negative complessive e dequalificazioni professionali all'interno della Azienda appaltante, né potranno essere alienate quelle professionalità in grado di verificare la qualità di svolgimento delle attività appaltate.
In relazione a quanto sopra, l'Azienda si impegna a fornire elementi di valutazione che riguardino anche gli aspetti economici relativi alla proposta di appalto.
L'Azienda si renderà altresì disponibile ad effettuare congiuntamente con le OO.SS. Aziendali firmatarie del presente accordo successive verifiche sugli effettivi impatti sia di carattere economico che organizzativo.
All'atto della stipulazione del contratto di appalto, la Banca Popolare di Milano dovrà farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale quest'ultima si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Anche nei casi in cui l'attività appaltata si svolga all'esterno di locali a disposizione della Banca Popolare di Milano, la stessa si impegna a fasci rilasciare dichiarazione da parte della impresa appaltatrice circa la attuazione da parte di quest'ultima di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché sulle misure di prevenzione delle emergenze adottate.
In assenza di quanto previsto ai due commi che precedono, la banca Popolare di Milano si impegna a non assegnare o ad interrompere immediatamente il contratto di appalto ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione di quanto previsto ai citati due commi che precedono del presente articolo.
Al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente accordo il controllo di quanto in precedenza previsto, la BPM fornirà semestralmente agli organi di coordinamento delle stesse una informativa dettagliata in materia.
L'Azienda comunicherà a detti organismi aziendali eventuali successive variazioni (rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.

Art. 44 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro di tutti i dipendenti dell'Istituto dovrà essere articolato su 5 giorni lavorativi.
L'Azienda in conformità allo statuto che presiede la sua attività, concorderà con le OO.SS. aziendali aspetti dell'orario di lavoro anche riguardo ad esperienze di orario flessibile.
Il personale al quale venga richiesto una prestazione in via continuativa su macchine contabili o macchinari d'altro genere per l'intero periodo previsto dal CCNL, fruirà di una riduzione di orario di lavoro di 30 minuti giornalieri, da ripartire in due periodi (uno ante e uno post meridiano) di 15 minuti ciascuno.
A ciascun addetto al centralino non possono essere affidate più di 6 linee e viene assicurato un riposo di 30 minuti nella giornata da ripartire in due periodi.
Durante i periodi di sosta l'Azienda dovrà provvedere alle opportune sostituzioni.
Il numero massimo di linee affidabili a ciascun addetto al centralino verrà concordato comunque di volta in volta in riferimento al mezzo tecnico specifico.

Art. 45 - Orario flessibile
Presso le sedi di lavoro in cui sia presente un lettore di badge, ivi compresi sportelli aperti al pubblico, fermo restando l'orario giornaliero di lavoro di 7 ore e 30 minuti, si applicano forme di orario flessibile con le seguenti modalità:
Costituzione di una fascia oraria di inizio di lavoro della durata di 30 minuti da collocarsi tra le h. 7,55 e le h. 8.55: correlativamente il termine dell'orario di lavoro si collocherà tra le h. 16,25 e le h. 17,25.
Di norma la fascia oraria di inizio lavoro si collocherà fra le 8,15 e le 8,45.
Gli eventuali scostamenti in entrata o uscita dell'orario giornaliero e quindi di superamento della fascia di flessibilità giornaliera prestabilita, potranno trovare compensazione sotto forma di conguaglio settimanale sino ad un massimo di due ore
L'applicazione delle fasce orarie sarà attuata compatibilmente alle esigenze funzionali delle singole unità operative.
Onde facilitare la fruizione di flessibilità di orario le parti convengono sulla possibilità di modifica della durata della pausa pasto prevedendo una durata minima di 45 minuti ed una massima di 75 minuti su richiesta del lavoratore.
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per la concreta attuazione della materia di cui trattasi anche relativamente ai luoghi di lavoro sprovvisti di sistema di rilevazione automatizzato dell'orario individuale giornaliero/settimanale.
In tale occasione l'Azienda è impegnata a formulare ipotesi attuative.
L'Azienda esaminerà le richieste dei lavoratori che, per motivate ragioni personali, richiedano un profilo orario anticipato e posticipato rispetto a quello/i in vigore nell'ufficio d'appartenenza.
Le parti convengono sulla necessita di verifiche successive annuali relativamente alla gestione dell'Orario Flessibile. In tale occasione, le parti concordano che eventuali innovazioni potranno essere introdotte anche limitatamente a singole Sedi e/o Servizi.

Art. 46 - Straordinari - Banca delle ore
Le Parti convengono che il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato ai soli casi veramente imprevisti, urgenti e indilazionabili, e comunque nel pieno rispetto dei limiti di cui all'Art. 85 del CCNL 19/12/1994.
Pertanto concordano l'istituzione della Banca delle Ore così articolata:
Da un minimo di 1 ora ad un massimo di 50 ore annue è facoltà del lavoratore chiedere la retribuzione secondo quanto previsto dall'Art. 86 del CCNL o l'accantonamento di pari numero di ore nella Banca delle Ore.
Le eventuali ore eccedenti le n° 50 di cui al paragrafo precedente, verranno accantonate nella Banca delle Ore.
Il computo delle ore annue si effettua per il periodo che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
Le ore accantonate nella Banca delle Ore verranno godute mediante permessi retribuiti compensativi da fruire in accordo con i responsabili delle unità operative.
Le ore di permesso retribuito di cui al punto precedente sono fruibili in frazioni di minimo 30 minuti e massimo di 7 ore e 30 minuti.
In caso di accumulo nella Banca delle Ore di un numero di ore pari a 10, è fatto obbligo al lavoratore di fruire di almeno 7 ore e 30 minuti di permesso retribuito compensativo nell'arco dei 60 giorni successivi.
In via del tutto eccezionale, qualora per inderogabili esigenze di servizio non risultasse possibile la fruizione da parte dei lavoratori dei permessi retribuiti compensativi come sopra, alla scadenza del periodo di 60 giorni l'Azienda provvederà a liquidare la retribuzione nella misura delle ore di permesso non fruite come previsto dagli Artt. 86 - 87 - 88 - 90 del CCNL.
Le Parti si incontreranno nei mesi di giugno 1998 e giugno 1999 per verificare l'attuazione del presente articolo.
Nell'ambito dell'esercizio della facoltà di cui all'Art. 85 comma 4° del CCNL, le OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno visionare anche le registrazioni relative alle ore di riposo da recuperare, suddivise per unità produttiva. Con cadenza semestrale verrà fornito alle segreterie degli Organi di coordinamento delle OO.SS. aziendali un riepilogo generale delle citate registrazioni.
Il presente accordo decorrerà dal 1/1/98 concordando con le OO.SS. le eventuali gradualità applicative e le relative disposizioni di attuazione.
Nota a verbale
Le ripetute citazione al CCNL si riferiscono al contratto siglato il 19/12/1994.

Art. 47 - Lavoro a tempo parziale
In attuazione di quanto previsto dall'appendice n. 1 del vigente CCNL, le parti concordano di attuare rapporti di lavoro a tempo parziale (P.T.), fino a un massimo del 10% del personale in servizio.
Nell'ambito di tale percentuale viene riconosciuto l'accesso al tempo parziale anche agli appartenenti alla 4^ Area professionale (quadri e quadri super) ed al 4° livello retributivo della 3^ Area (Capo ufficio).
L'Azienda si impegna altresì a ridiscutere detta percentuale non appena le posizioni a Part time disponibili risulteranno saturate.
Annualmente, in capo a ciascuna Area Territoriale Commerciale e Funzionale verrà concordato con le OO.SS. firmatarie il numero di posizioni di lavoro a part time da assegnare a ciascuna Area, secondo le tipologie previste dal successivo paragrafo "Orario di lavoro", definendo semestralmente eventuali esigenze di compensazione tra Area ed Area.
L'ordine di priorità nell'assegnazione delle posizioni di lavoro a P.T., nell'ambito delle quantità previste per ciascun'area, è il seguente:
situazioni di gravita particolare relative al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi e alle persone in affido legale che siano, ad esempio, portatori di handicap o che necessitino di assistenza continua;
cura dei figli o di altri minori in affido legale, entro i limiti di età della licenza elementare, ovvero altri seri motivi familiari e/o di salute relativi al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi o alle persone in affido legale;
motivi di studio o volontariato
altri motivi
Le richieste di adibizione a part time per i motivi di cui al punto 1) verranno immediatamente accolte e avranno durata sino a che sussistono i motivi per i quali sono stati chiesti. È fatto obbligo al lavoratore interessato di comunicare immediatamente il mutare della situazione all'origine del P.T.. È obbligo dell'Azienda provvedere al rientro full time in modo tempestivo e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione del lavoratore.
Il contratto di lavoro a part time potrà essere concesso a tempo indeterminato o determinato. Il lavoratore che chiede di trasformare il proprio rapporto di lavoro da full time a part time a tempo determinato, potrà richiederlo ed ottenerlo per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 5 anni.
Salvo che per motivate esigenze funzionali, il personale che nella stessa unità operativa passa da fulltime a parttime, mantiene le mansioni precedentemente svolte.
Semestralmente l'Azienda fornirà alle OO.SS. ed alla Comm.ne Pari Opportunità l'aggiornamento sul n° di posizioni a part-time sul loro utilizzo e sulle posizioni ancora disponibili. Le parti si incontreranno inoltre per verificare eventuali liste d'attesa.
In presenza di significative trasformazioni organizzative delle strutture d'area, le parti si incontreranno per concordare la nuova distribuzione di personale a P.T. e sanare eventuali situazioni sospese.
L'Azienda e le OO.SS. si incontreranno per valutare l'opportunità di procedere ad assunzioni di personale a P.T. dall'esterno, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio. Tempi e modalità sono regolati dall'art. 48 del presente testo.
Compatibilmente con le proprie esigenze funzionali ed organizzative, l'Azienda cercherà di soddisfare le domande di lavoro a P.T. là dove sorgano prima di provvedere all'utilizzo in altre posizioni di lavoro previste.
L'Azienda soddisferà le domande di lavoro a P.T. tempestivamente e comunque entro 60 gg. dalla loro presentazione, secondo l'ordine di ricevimento e ciò sino alla saturazione delle posizioni previste.
[…]

Art. 55 - Portineria e guardiania
Al servizio di portineria e di guardiania vengono adibiti lavoratori che rivestono la qualifica di personale di custodia diurna, guardiano notturno e commesso.
Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro del personale di custodia diurna è distribuito su 5 giorni lavorativi per 40 h. settimanali.
L'orario settimanale di lavoro dei guardiani notturni viene distribuito su 5 giorni lavorativi per 40 h. settimanali.
L'orario di lavoro dei commessi viene distribuito in turni giornalieri di 5 gg. settimanali (collocati tra lunedì e sabato compreso) […]
Buoni pasto
Il personale inquadrato come guardia diurna, guardia notturna e commesso che, in relazione al proprio turno di lavoro, non può beneficiare del servizio mensa, ha diritto alla corresponsione dei buoni pasto nei limiti e con i vincoli previsti dal relativo accordo.
Automatismi
[…]
Al compimento dell'8° anno i guardiani notturni, in assenza di parere contrario motivato da parte del Capo Servizio, potranno chiedere ed ottenere di essere inquadrati nella categoria commessi con relativo cambio di mansione.
Al compimento del 12° anno i guardiani diurni, in assenza di parere contrario motivato da parte del Capo Servizio, potranno chiedere ed ottenere di essere inquadrati nella categoria commessi con relativo cambio di mansione.
[…]

Art. 60 bis - CED - Operatori di sala macchine
Organizzazione del lavoro e ambiente
L'Azienda si impegna in caso di rilevanti modifiche dell'organizzazione del lavoro in Sala Macchine, ad introdurre tutti gli strumenti in grado di migliorare le condizioni di lavoro ed ambientali con particolare riferimento agli spazi ed al microclima
Turni
In ottemperanza all'art. 63 del CCNL 23.11.90 si dispone per gli Addetti alla Sala Macchine, l'organizzazione del lavoro su turni come segue:
- il numero degli Addetti è fissato attualmente in 28 persone;
- il lavoro è organizzato su 4 turni di 5 giorni così distribuiti:
n° 3 turni dal Lunedì al Venerdì
n° 1 turno dal Martedì al Sabato
Indennità
[…]
Ticket restaurant
Il personale della Sala Macchine che in relazione all'organizzazione dei turni non possa beneficiare del servizio mensa avrà diritto alla corresponsione dei ticket restaurant.

Art. 61 bis - Centrale operativa
In relazione all'attività della Centrale Operativa nell'ambito dei Servizi di Sicurezza, le parti concordano quanto segue.
Turni
In forza dell'art. 65 del CCNL 23.11.90 si dispone, per il personale addetto alla Centrale Operativa, l'organizzazione del lavoro su turni:
il numero iniziale degli addetti viene fissato in 8 (Fascia 1) coordinati da un responsabile inquadrato in Fascia 2a;
la permanenza minima nella mansione è fissata in 9 anni;
un anno prima della scadenza di cui sopra il lavoratore, nel caso intendesse chiedere un cambio di mansione, dovrà informare l'Azienda circa le proprie intenzioni in tal senso;
il lavoro verrà organizzato su 4 turni di 5 giorni.
Indennità
[…]
Ticket restaurant
Il personale della Centrale Operativa, che, in relazione all'organizzazione dei turni, non possa beneficiare del servizio mensa, avrà diritto alla corresponsione dei ticket restaurant.

Capitolo sesto: Organismi di Rappresentanza
Protocollo d'intesa

Tra le OO.SS. Fabi, Federdirigenti, Fiba, Fisac, Uib e la Banca Popolare di Milano si conviene di istituire una procedura di confronto sulle seguenti materie:
Organizzazione del lavoro
Innovazioni tecnologiche
Utilizzo spazi
Progettazione degli Organigrammi
Fase di informazione
L'Azienda alle date 1/1 1/4 1/7 1/10 si impegna a convocare speciali incontri di informazione e verifica sui seguenti argomenti di carattere generale:
Piani di innovazione tecnologica ed organizzativa;
Piani di Politica del Personale;
Piani di sviluppo aziendale.
Fase di istruttoria
Bimestralmente le funzioni preposte alle attività di sviluppo organizzativo e tecnologico e la Direzione del Personale si incontreranno con la Commissione Risorse per relazionarla sugli interventi effettuati e sull'avanzamento dei progetti di minore entità.
Per i progetti di maggior rilievo, sotto il profilo del cambiamento dei mezzi e delle metodologie di lavoro, la Commissione Risorse dovrà essere coinvolta sin dalla fase progettuale e nelle fasi di avanzamento del progetto stesso. Tale coinvolgimento avrà carattere esclusivamente informativo. Ogni OO.SS. designerà, per la partecipazione ai lavori, un rappresentante che garantirà continuità di presenza e, di norma, non sarà sostituibile.
In questa fase indici, mansionari e tutti gli altri strumenti che le parti riconosceranno validi ai fini di una migliore correlazione inquadramento/mansione dovranno essere consegnati alla Commissione Risorse.
Fase di realizzazione
Esaurita la fase istruttoria le OO.SS. esprimeranno un parere entro 15 giorni dando avvio alla trattativa.
In caso di mancato accordo a livello di Direzione del Personale, entro la data di convocazione della Commissione Consigliare del Personale del mese successivo, la trattativa proseguirà con gli Organi competenti.

Art. 70 - Commissione paritetica per i problemi del personale
Gestisce le norme del contratto integrativo e dell'accordo quadro dove espressamente indicato.
Partecipa pariteticamente con l'esecutivo aziendale alle riunioni della Commissione Consiliare del Personale.
Per le materie di propria competenza la commissione esprimerà un proprio parere sulla base dei documenti e dati che l'Azienda dovrà fornirle.

Art. 71 - Commissione risorse
Partecipa agli incontri bimestrali delle funzioni aziendali preposte allo sviluppo organizzativo e tecnologico; sarà coinvolta sia nella fase iniziale che nelle fasi di avanzamento dei progetti, fermo restando che il coinvolgimento avrà carattere esclusivamente informativo.
Esaurita la fase di istruttoria le OO.SS. aziendali esprimeranno un parere entro 15 giorni.
Competenze e procedure vengono definite in apposito protocollo d'intesa.

Art. 72 - Pari opportunità e azioni positive
Viene costituita una Commissione mista tra l'Azienda e le OO.SS. firmatarie che studi e proponga interventi atti a favorire la crescita professionale delle lavoratrici attraverso promozione di vere e proprie "azioni positive", conformemente a quanto previsto dalla legge 125/91.
A detta Commissione saranno fornite tutte le informazioni necessarie a verificare la sussistenza di condizioni di effettiva parità uomo-donna. In specifico saranno messe a disposizione della commissione dati disaggregati relativi a:
avanzamenti a seguito di concorsi e semestrali
formazione
rotazione e mobilità del personale
scolarità e frequenza ai corsi di studio
valutazione del personale
Al fine di agevolare i lavori della Commissione, sono concessi in aggiunta a quanto stabilito dal CCNL, ulteriori 50 ore annue di permessi retribuiti per ogni componente la Commissione, con un massimo di due rappresentanti per ogni Organizzazione Sindacale.