Tipologia: Accordo
Data firma: 21 dicembre 1998
Validità: 01.01.1999 - 31.12.1999
Parti: Il Mercatone e RSU/Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Distribuzione, Il Mercatone Mantova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Organizzazione del lavoro - Flessibilità
Formazione del personale - Informazione
Legge [dlgs] 626 - Ambiente e sicurezza
Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale
Pulizie
Pausa
Ferie - Permessi retribuiti
Domeniche e festività in deroga
Divise
Decorrenza e durata

Addì, 21 dicembre 1998, tra la Società Il Mercatone di Desenzano srl - Punto vendita di Mantova […] e i dipendenti, rappresentati dalla RSU […], assistita dal[...]la Filcams - Cgil di Mantova […]

Premesso che:

- l'Azienda, attraverso incontri specifici con l'Organizzazione Sindacale e nel corso di un approfondito confronto, ha fornito un esauriente quadro informativo nel quale sono emersi tutti gli elementi di valutazione utili al confronto stesso;
- in particolare sono stati illustrati i fattori economico-commerciali connessi all'attività, gli aspetti relativi all'organizzazione ed all'occupazione, i fattori critici di efficienza e le dinamiche di costo;
- sono stati altresì precisati aspetti di mercato specifici per il Punto vendita di Mantova in rapporto al livello di competitività nei confronti della concorrenza;
- con particolare riguardo a tali aspetti, è stata manifestata forte preoccupazione per un andamento del mercato che ormai da tempo mostra chiari segnali di contrazione dei consumi e non prospetta una visibile inversione di tendenza; a tali fattori negativi si sommano elementi di ulteriore difficoltà rappresentati da una significativa crescita di aziende concorrenti nel territorio mantovano ed un grave peggioramento della viabilità nella zona;
- l'Organizzazione Sindacale, preso atto di quanto sopra, si dichiara disponibile a dare il proprio contributo per la realizzazione di programmi e di interventi mirati che costituiscano la premessa per il rilancio dell'attività ed il consolidamento della realtà aziendale, per tutti i fattori ad essa collegati;
- a tale scopo si conviene innanzitutto sulla opportunità di migliorare il flusso informativo e la comunicazione tra le parti, concordando quindi di effettuare periodici incontri, indicativamente fissati nel corso del primo bimestre di ogni anno, fatte salve necessità di carattere urgente e particolare,
in data 21/12/1998 è stato raggiunto il seguente accordo:

Organizzazione del lavoro - Flessibilità
A fronte di eventuali promozioni mirate ad incrementare le vendite o per altre necessità analoghe, le parti convengono sulla possibilità di individuare periodi nei quali applicare la flessibilità dell'orario settimanale. Tale impostazione non potrà, inizialmente, superare le 4 settimane su base annua salvo verifica di ulteriori necessità oggi non prevedibili, riguardo alle quali si farà riferimento al dettato contrattuale.
L'azienda pianificherà tali settimane di massima già nel mese di gennaio di ogni anno e considererà, relativamente a detto periodo di flessibilità, gli aspetti legati alla fruizione delle ferie per quei lavoratori che ne faranno richiesta. Tra le parti verrà definita la percentuale di lavoratori che, a turno, potranno usufruire delle ferie ed individuato il reparto interessato a detta fruizione.

Formazione del personale - Informazione
Si conviene sulla necessità di migliorare le capacità professionali del personale attraverso opportuni e graduali percorsi formativi (interni od esterni - specifici per singoli lavoratori o per reparto) al fine di mantenere un livello professionale e di efficienza sempre adeguati alle crescenti esigenze dell'attività commerciale.
Sarà altresì fornita con tempestività ai collaboratori ogni utile informazione riguardante le periodiche iniziative commerciali programmate dall'azienda, affinché i medesimi siano sempre in grado di svolgere l'attività loro affidata con consapevolezza e professionalità.
Il conseguimento inoltre di un adeguato livello di intercambiabilità di mansioni (ove le stesse lo consentano) viene posto come ulteriore ed importante obiettivo di miglioramento.

Legge [dlgs] 626 - Ambiente e sicurezza
Viene confermato l'impegno per una applicazione integrale delle normative vigenti, ivi compreso l'iter formativo – a carico dell'Azienda - previsto per il Rappresentante dei lavoratori incaricato alla sicurezza.

Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo settimanale
Nel corso dell'anno 1999 le condizioni organizzative aziendali risulteranno fortemente condizionate dalla pesante situazione ferie e permessi non goduti in capo ad ogni singolo lavoratore (residuo al 12/98), cui verrà a sommarsi il maturato di competenza 1999.
Considerata la necessità inderogabile di normalizzare tale situazione, le parti pongono come impegno prioritario il puntuale rispetto della calendarizzazione già fissata per l'anno 1999 che ha come obiettivo un residuo medio pro-capite al 31/12/1999 non superiore a n. 5 giornate; in corso d'anno, attraverso specifici incontri di verifica, sarà periodicamente monitorata l'attuazione del programma abbattimento ferie e la sua coerenza con l'obiettivo fissato.
Il piano ferie di ogni singolo lavoratore sarà concordato con la Direzione Aziendale, nel rispetto dei noti principi di compatibilità con le esigenze aziendali (periodi di maggiore e minore intensità - organico disponibile - altre eventuali situazioni), sentite altresì le esigenze del singolo lavoratore.
In relazione a quanto sopra e con riferimento all'attuale assetto organizzativo aziendale (orario - riposo settimanale), premesso che l'impostazione di un eventuale diverso assetto ed il contemporaneo mantenimento di un adeguato livello di efficienza risultano subordinati ad un sostanziale potenziamento dell'attuale organico, considerato che tale ipotesi risulta proponibile in condizioni diverse da quelle odierne (condizioni cioè di reale sviluppo dell'attività aziendale che giustifichino l'acquisizione stabile di nuovi posti di lavoro), l'Azienda conferma comunque da subito il proprio impegno ed offre un significativo contributo dichiarandosi disponibile all'inserimento di n.2 collaboratori per tutto l'anno 1999, con contratto di lavoro a termine, quali supporto all'attuale organico.
Dal 01/01/1999 l'orario di lavoro sarà pertanto mantenuto sulla base di 40 ore settimanali; potrà passare, in corso d'anno, a 39 ore settimanali (apertura antimeridiana alle ore 9.30) previo specifico incontro di verifica tra le parti, in funzione di future ragioni organizzative nonché in rapporto all'andamento del sopracitato programma di abbattimento ferie.
Per il periodo cosiddetto natalizio o per fasi analoghe resta confermato che, stanti le diverse necessità e la maggiore intensità lavorativa, l'azienda predisporrà, nel rispetto delle disposizioni di legge, adeguate articolazioni di orario previo comunicazione all'Organizzazione Sindacale.
Fermo restando il rispetto di Accordi Nazionali o disposizioni di legge che dovessero successivamente intervenire in materia di orario e che, in tal caso, saranno oggetto di verifica congiunta, l'Azienda, senza alcuna posizione di rifiuto pregiudiziale in merito all'applicazione di un orario di 38 settimanali, conferma che il raggiungimento di reali fattori di stabilità (corretto andamento organizzativo - sviluppo dell'attività e dell'occupazione - adeguatezza delle risorse e dell'organico) costituirà la premessa per un esame ed una verifica serena delle condizioni che permettano, anche nell'ambito di un percorso graduale, l'applicazione razionale del suddetto orario, con l'eventuale, solo se possibile, considerazione di un orario settimanale che preveda una 1/2 giornata effettiva di riposo.
Il ricorso al lavoro straordinario sarà effettuato nell'ambito e nel rispetto delle modalità e delle disposizioni di legge e di contratto che ne regolano l'utilizzo.

Pulizie
L'Azienda conferma che l'attività di pulizie è appaltata ad un servizio esterno, ribadendo altresì che rimane preciso dovere del collaboratore la corretta e decorosa tenuta del posto di lavoro.

Pausa
E' prevista una pausa di 10 minuti per tutti gli addetti, sia per la prestazione antimeridiana che per quella pomeridiana; lo stacco dal posto di lavoro dovrà effettuarsi a turno avvicendato e dovrà sempre essere comunicato al proprio responsabile.

Domeniche e festività in deroga
In caso di deroghe utili ad un più efficace funzionamento dell'attività aziendale nel corso dell'anno (periodo natalizio ed altri eventuali), l'Azienda comunicherà tempestivamente i programmi e gli orari previsti, ivi inclusi i riposi compensativi per Legge stabiliti, garantendo almeno 1 domenica di riposo ad ogni lavoratore relativamente ad ogni periodo.

Divise
Due per il periodo estivo e due per il periodo invernale nell'arco dell'anno.
Il vestiario, di norma, verrà consegnato entro il 30 settembre per quanto riguarda la stagione invernale ed il 30 aprile per quella estiva.