Categoria: 1998
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Tipologia: CCRL
Data firma: 22 dicembre 1998
Validità: 01.01.1999 - 30.09.2001
Parti: Unione regionale edilizia, Cna, Claai, Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Rapporti sindacali
3. Osservatorio
4. Formazione professionale
5. Premio di produzione collettivo regionale
6. Premio collettivo regionale
7. Ambiente di lavoro
8. Organismi bilaterali
9. Dichiarazioni congiunte
10. Disposizioni finali
11. Quota contrattuale
12. Inscindibilità delle disposizioni del contratto
13. Decorrenza e durata

Contratto collettivo regionale di lavoro 22-12-1998 Per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore marmo-lapidei della regione Lombardia

Addì 22 dicembre 1998, tra Unione regionale edilizia, Cna, Claai, Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, è stato stipulato il presente contratto regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore marmo-lapidei della regione Lombardia integrativo del CCNL 27 ottobre 1995.

1. Premessa
Con la sottoscrizione del primo CCNL 27 ottobre 1995 per i dipendenti delle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei stato raggiunto l'importante obiettivo di dare autonoma regolamentazione nazionale ad un settore di particolare rilievo e diffusione all'interno del comparto. Ci premesso, e nel quadro delle relazioni sindacali esistenti in Lombardia e con la volontà di voler sviluppare e consolidare tale sistema in conformità agli indirizzi ed alle finalità:
- dell'accordo interconfederale relativo alle tematiche generali di politica economica ed alla riforma della contrattazione;
- del CCNL nella parte in cui prevede il livello di trattativa regionale;
viene sottoscritto il presente contratto collettivo regionale integrativo di lavoro (CCRL) per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore marmo lapidei.
Con la sottoscrizione del CCRL le parti danno esplicita conferma degli assetti contrattuali definiti ed escludono qualsiasi ulteriore livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle parti firmatarie la presente intesa.
Le parti attribuiscono all'autonomia collettiva funzione primaria per la gestione delle relazioni sindacali che si basano sul metodo partecipativo, funzionale allo sviluppo del settore dal punto di vista economico-produttivo ed occupazionale, anche attraverso i necessari interventi nei confronti degli organi governativi e/o regionali, diretti ad ottenere misure in grado di contribuire alle esigenze di valorizzazione del comparto.
Questa premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

2. Rapporti sindacali
Il presente contratto, che coinvolge un considerevole numero di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione del CCNL, si colloca in un momento sicuramente difficile della nostra economia.
Pertanto le parti ritengono non più rinviabili azioni che consentano all'impresa di recuperare condizioni di stabilità necessaria per progettare un ambiente più idoneo alle nuove sfide della competizione.
A tal fine le parti sollecitano la positiva soluzione del confronto sulle tematiche convenute con l'accordo interconfederale 1992 e più in particolare:
1) Politica dello sviluppo;
2) Politica creditizia;
3) Politica occupazionale;
4) Politica fiscale;
5) Lotta all'abusivismo;
6) Efficacia generale degli accordi.

3. Osservatorio
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire, con cadenze di norma annuali, momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati.
In tale ottica le parti, nella consapevolezza che lo sviluppo delle nuove relazioni sindacali presuppone una comune conoscenza dell'evoluzione del settore ed allo scopo di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione di problemi economici e sociali oltre che di orientare le scelte dei propri rappresentanti, considerano non più rinviabile l'avvio sistematico dell'Osservatorio dell'artigianato previsto dalla legge regionale n. 17/1990.
A tal fine le Organizzazioni, firmatarie la presente intesa, convengono di mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'Osservatorio di cui sopra dia una risposta concreta alle aspettative delle parti sociali, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati del comparto artigiano, disaggregati per settore merceologico, funzionali per affrontare in modo coerente e concreto le tematiche dell'artigianato.
Pertanto l'Osservatorio dovrà fornire anche le informazioni previste dal CCNL di settore.
Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie la presente intesa, disponendo di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore, potranno svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese.
In attesa della realizzazione dell'Osservatorio dell'artigianato e coerentemente alla esigenza del settore, le parti costituiranno entro il 30 giugno 1999 un Comitato paritetico con il compito di realizzare uno studio di fattibilità per l'istituzione dell'Osservatorio regionale di categoria.
Il Comitato paritetico composto da 8 componenti di cui 4 su designazione delle Organizzazioni artigiane e 4 su designazione delle Organizzazioni sindacali.
Al Comitato paritetico affidato il compito tecnico-ricognitivo relativo:
- alle metodologie, ai tempi ed ai costi del progetto;
- alle fonti dalle quali raccogliere il flusso delle informazioni quantitativamente e qualitativamente necessarie ad una verifica sistematica e complessiva del settore;
- alle modalità di raccordo e di interscambio dei dati con l'Osservatorio regionale dell'artigianato e dei distretti industriali;
- quant'altro ritenuto necessario per realizzare l'analisi della situazione economica sociale del settore.
Le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 ottobre 1999 per valutare il progetto predisposto dal Comitato paritetico e per concordare le eventuali modalità di realizzazione.

4. Formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative, elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.
Per realizzare questi obiettivi le imprese devono contare su un sistema formativo in condizione di agevolare la crescita.
E' pertanto obiettivo condiviso che le Organizzazioni artigiane promuovano con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche per l'esame dei fabbisogni formativi del settore e per lo studio di relativi progetti atti a realizzarli, anche utilizzando le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale.
Ove dall'esame realizzato emergessero indirizzi comuni, questi saranno portati a conoscenza delle parti firmatarie la presente intesa per l'orientamento delle proprie azioni.
Tali iniziative vengono poste in essere in via sperimentale fino al 30 settembre 2001.
Ove dall'esame realizzato emergessero indirizzi comuni, questi saranno portati a conoscenza delle parti firmatarie la presente intesa per l'orientamento delle proprie azioni.
Tali iniziative vengono poste in essere in via sperimentale fino al 30 settembre 2001.

7. Ambiente di lavoro
Nel rinviare a quanto previsto dal vigente CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali, le parti confermano la loro particolare attenzione alle condizioni ambientali al fine di contribuire alla completa ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
Le OO.AA. peraltro, si impegnano a continuare l'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese artigiane con l'obiettivo di eliminare, ove esistenti, i fattori di rischio.
Nell'ambito degli incontri previsti in sede regionale, anche alla luce dei dati conoscitivi forniti dagli Osservatori richiamati nel presente accordo, le parti esamineranno le eventuali problematiche insorte.

8. Organismi bilaterali
In relazione ai vigenti accordi interconfederali vigenti in materia le parti convengono di costituire entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo una Commissione paritetica con il compito di esaminare la problematica in tutti i propri aspetti e di predisporre uno studio di fattibilità per la costituzione dell'Organismo bilaterale. Il relativo progetto dovrà, salvo i successivi aggiornamenti, essere consegnata alle parti sociali entro e non oltre il 30 giugno 1999.

9. Dichiarazioni congiunte
1. Le parti si danno reciprocamente atto, che con la stipula del primo contratto integrativo regionale hanno inteso definire stabili relazioni sindacali, premessa fondamentale per la costruttiva soluzione dei problemi che interesseranno le imprese artigiane del settore e dei loro dipendenti.
2. In considerazione del comune interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti firmatarie la presente intesa sottolineano l'importanza della formazione ed informazione.
In tal senso sottoporranno alle rispettive Confederazioni l'opportunità, quale primo intervento informativo, di fare predisporre dall'Elba materiale didattico contenente norme in materia antinfortunistica e d'igiene sul lavoro da distribuire ai lavoratori.

10. Disposizioni finali
Nel corso di vigenza del presente CCNL le parti, nell'ambito di quanto previsto dalla parte relativa ai rapporti sindacali e dall'Osservatorio, promuoveranno incontri periodici al fine di acquisire e migliorare gli elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri da tener conto nel corso delle prossime contrattazioni regionali.
A tal fine verrà predisposto un progetto e consegnato alle parti sociali entro e non oltre il 30 giugno 1999.