Tipologia: Accordo
Data firma: 20 novembre 1998
Validità: 27.02.1999
Parti: Mantua Surgelati e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, Mantua Surgelati Castelbelforte (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni industriali
2. Ambiente e sicurezza
3. Occupazione ed inquadramento
4. Vestiario
5. Orario e organizzazione del lavoro
6. Trasferte del personale
7. Diritti
- Organizzazione del lavoro
- Retribuzione della prestazione
Nota a verbale

Verbale d'accordo Mantua Surgelati spa

Il giorno 20 novembre 1998, tra la ditta Mantua Surgelati spa, sita in via Marconi n. 24 a Castelbelforte (MN) […], e la RSU aziendale […], assistite dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali […] della Flai-Cgil e Fat-Cisl

Premesso che:
- Investimenti: L'Azienda ha un programma tecnologico di ottimizzazione delle linee produttive nello stabilimento di Ospitaletto, a Castelbelforte nella zona "Incrocio", la costruzione di un nuovo magazzino e ottimizzazione della linea primi piatti.
- Mercato: Il 65 % del fatturato dell'Azienda è realizzato con l'esportazione dei suoi prodotti in Europa, con la continua ricerca di nuovi e potenziali clienti, ai quali deve rispondere con tempestività alle richieste degli ordini.
Negli ultimi mesi sono aumentate le richieste di prodotti che si possono produrre unicamente nello stabilimento della Sede, a questo riguardo si è concordato di istituire un lavoro in turno notturno, su base volontaria dei lavoratori.
Dopo ampia e costruttiva discussione hanno concordato quanto segue:

1. Relazioni industriali
Si riconosce la necessità di migliorare continuamente la capacità di dialogo fra la Direzione e la RSU aziendale. A tal fine si concorda una serie d'incontri in corso d'anno con cadenza trimestrale, oppure ogni volta che se ravvisa la necessità previa richiesta da parte dell'Azienda o della RSU.
Gli incontri saranno effettuati entro dieci (10) giorni dalla data della richiesta.
L'Azienda doterà ogni stabilimento di una bacheca a disposizione delle RSU per l'affissione dei propri comunicata.

2. Ambiente e sicurezza
Le Parti assumono il ruolo e le responsabilità ad ognuna derivanti dal D.L[gs]. 626/94.
La Direzione Aziendale comunicherà in un prossimo futuro la nuova persona designata come Suo responsabile.
Per ogni stabilimento l'Azienda valuterà in collaborazione con la RLS le situazioni dei microclima e per l'HACCP si procederà al processo d'informazione e formazione costante dei lavoratori.

3. Occupazione ed inquadramento
Gli investimenti sopra citati consolideranno l'attuale organico dei dipendenti.
L'Azienda s'impegna ad informare preventivamente la RSU sulle forme di assunzione che intende attuare nel futuro.
La Direzione è disponibile alla valutazione di richieste di trasformazione di lavoro a Part-Time degli attuali dipendenti, riservando al personale in forza la precedenza rispetto alle eventuali assunzione future.
[…]

4. Vestiario
In funzione della specifica posizione di lavoro, distinta per ogni stabilimento, l'Azienda procederà ad una adeguata dotazione dei vestiario ai lavoratori.

5. Orario e organizzazione del lavoro
[…]
Per un arricchimento delle professionalità l'azienda favorirà tramite personale preposto l'adeguata formazione ed informazione delle varie tipologie di lavorazione.
Il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato e stagionale a cui l'Azienda ricorre in particolari situazioni, la impegneranno nella formazione e nell'informazione dei nuovi assunti sui processi produttivi, avvalendosi della collaborazione delle maestranze.
In riferimento al Verbale di Accordo del 06 novembre 1990, si conviene che per esigenze produttive si modifica l'orario d'inizio delle produzioni alle ore 4.15.

7. Diritti
[…]
L'Azienda riconosce un cambio in linea per il tempo strettamente necessario alle primarie necessità per chi ne farà richiesta.
L'Azienda si impegna per l'ottimizzazione dell'illuminazione notturna nei piazzali di sua proprietà e un interessamento presso il comune di Castelbelforte per lo stabilimento dell'incrocio.
Si conviene nel rispetto delle otto ore di intervallo effettivo tra i vari turni di lavoro.
I turni di lavoro sono organizzati nel seguente modo:
1° turno: mattino dalle ore 06.00 alle ore 13.00 = 7 ore lavorative
2° turno: serale dalle ore 13.00 alle ore 20.00 = 7 ore lavorative
3° turno: notturno dalle ore 20.00 alle ore 03.00 0 7 ore lavorative
pulizie dalle ore 03.00 alle ore 06.00

Organizzazione del lavoro
Tutti i lavoratori interessati nei tre turni di lavoro, usufruiranno all'interno delle sette ore di lavoro di due momenti di pausa di 5 minuti cadauna senza interruzione della produzione in linea, più relativo tempo di percorrenza, a carico dell'Azienda.
Durante il turno notturno sarà prodotto un solo tipo di pizza, mentre nei turni del mattino e del serale potranno verificarsi dei cambi di produzione.
L'Azienda non potrà eseguire il lavoro notturno con personale femminile non resosi disponibile volontariamente.

Retribuzione della prestazione
[…]
Si concorda che la prestazione di lavoro del turno notturno darà diritto a maturare in funzione della presenza, a 16 ore di ferie aggiuntive in rapporto a 5 notti lavorate, per presenza differente le ore si calcoleranno in termini di proporzionalità; saranno aggiuntive al monte ore ferie del 1999.
E' a discrezione dell'Azienda eseguire il lavoro in tutte e solo nelle tre settimane sopracitate con le modalità definite.

Nota a verbale
[…]
Per tutto quanto non specificato nel presente accordo il riferimento è nel CCNL di categoria vigente e nei precedenti "verbali di accordo".