Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi -


ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI
Prot. n. 0031981 del 9/03/2015 per conoscenza:

ALL’UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 - ROMA

AL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEL LA PUBBLICA SICUREZZA
PIAZZA DEL VIMINALE 1
00184 - ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
VIA CARACI, 36)
00157 - ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
VIA FORNOVO, 8
00192 - ROMA

 

Oggetto:

Applicazione del Regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Centri tecnici ed officine autorizzate


 

Il Regolamento (CEE) 3821/85 del Consiglio, con il quale erano state adottate a suo tempo norme in materia di tachigrafi, ha richiesto più volte interventi sostanziali di modifica e pertanto l’Unione europea ha ritenuto necessaria una semplificazione e ristrutturazione complessiva delle sue disposizioni adottando – alla luce dell’esperienza ormai acquisita nel settore – un nuovo regolamento recante disposizioni migliorative di aspetti tecnici e procedure di controllo.

Il Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 60 del 28 febbraio 2014, come tutti gli analoghi regolamenti dell’Unione europea, non richiede di per sé disposizioni nazionali di recepimento nell’ordinamento interno, bensì trova diretta applicazione, con effetti integrativi e, per la parte eventualmente in contrasto con la nuova e prevalente disciplina europea del settore, modificativi e abrogativi anche delle disposizioni interne attuative dei Regolamenti europei precedentemente in vigore.

Per quanto qui interessa si ritiene quindi urgente ed opportuno fornire prime indicazioni operative a codeste Camere relativamente agli effetti che tale nuova regolamentazione europea ha sulla vigente disciplina nazionale concernente le autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio dei tachigrafi e di intervento tecnico sugli stessi, contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2003, n. 361, e, soprattutto, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 198 del 27 agosto 2007, nelle more del perfezionamento del decreto di aggiornamento di quest’ultimo provvedimento in esito agli approfondimenti già in corso.

Il predetto regolamento dell’Unione europea, peraltro, come precisato all’articolo 48 dello stesso, “fatte salve le misure transitorie di cui all’articolo 46, (…) ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016”. Solo “gli articoli 24, 34 e 45” del medesimo regolamento, “si applicano a decorrere dal 2 marzo 2015”.

Si ritiene opportuno, pertanto, per quanto di più diretto interesse di questa Amministrazione e di codeste Camere di commercio, innanzitutto riprodurre di seguito il testo del citato articolo 24 che, come precisato, è già attualmente in vigore:

«Articolo 24 - Autorizzazione di installatori, officine e costruttori del veicolo
1. Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a controlli regolari e certificano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:
a) il personale abbia ricevuto una formazione adeguata;
b) le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili;
c) gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione.
3. Le verifiche degli installatori o delle officine autorizzati sono condotte nel modo seguente:
a) gli installatori e le officine autorizzati sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell’officina. Gli Stati membri possono effettuare tali verifiche senza condurre una visita in loco;
b) inoltre vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori e delle officine autorizzati per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati.
4. Gli Stati membri e le rispettive autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori, officine, e imprese di trasporto stradale. In particolare, in caso di rischio grave di conflitto di interessi, sono adottate ulteriori misure specifiche affinché l’installatore o l’officina rispetti il presente regolamento.
5. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, se possibile elettronicamente, le liste degli installatori e delle officine autorizzati e delle carte loro rilasciate. La Commissione pubblica tali liste sul suo sito Internet.
6. Le autorità competenti degli Stati membri revocano l’omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori, alle officine e ai costruttori del veicolo che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.»


Procedure di autorizzazione.

Se da un lato tale nuova disposizione, al paragrafo 2, lascia impregiudicata l’autonomia dei singoli Stati nel disciplinare le procedure di autorizzazione ivi previste e le specifiche modalità istruttorie e documentali con cui garantire in tale ambito il possesso dei requisiti minimi e la competenza e l’affidabilità delle officine (è previsto infatti che gli Stati istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti), consentendo pertanto di continuare ad utilizzare anche le procedure già previste dalla citate disposizioni attuative nazionali, dall’altro alcune innovazioni sostanziali introdotte rendono indispensabile che se ne tenga conto nell’ambito di tali procedure.

Requisiti minimi comuni a centri tecnici ed officine.

A tal fine si evidenzia, innanzitutto, che il predetto articolo 24, riferendosi genericamente a “gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi”, trova applicazione sia per i centri tecnici autorizzati o da autorizzare ai sensi e secondo le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del citato decreto ministeriale 10 agosto 2007, sia relativamente alle officine che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, transitoriamente possono continuare ad operare limitatamente alle sole operazioni relative ai tachigrafi analogici costruiti in base all’allegato I del soppresso regolamento (CEE) n. 3821/85.

Ne consegue un necessario allineamento dei requisiti minimi fra centri tecnici ed officine che dovrà comunque essere meglio precisato nella preannunciata modifica del DM 10 agosto 2007.

Requisiti minimi di formazione, attrezzature e professionalità.

Quanto ai requisiti relativi alla circostanza che “il personale abbia ricevuto una formazione adeguata” e che “le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili”, non essendo requisiti innovativi, gli stessi sembrano trovare già adeguata copertura nelle attuali procedure, salvo valutare in sede di modifica del predetto decreto se le attuali modalità di verifica possano essere ulteriormente migliorate.

In particolare resta confermata la necessità, anche a tal fine, per i centri tecnici, di acquisire una certificazione del sistema di gestione della qualità, come prescritto dall’art. 6, comma 4, del D.M. 10/08/2007, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per i settori in cui operano le officine e per la certificazione delle procedure da adottarsi per le relative attività di taratura e prova di strumenti di misura.

Occorrerà in seguito valutare se estendere la necessità di tale certificazione anche alle officine, anche alla luce del considerando 15 del citato regolamento (UE) n. 165/2014, che espressamente prevede che gli Stati membri possano garantire il controllo degli operatori del settore attraverso la certificazione secondo le procedure definite dal regolamento (CE) n. 765/2008.

Requisito minimo della buona reputazione.

Nuovo risulta invece il requisito minimo relativo alla circostanza che “gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione”.

Si tratta di una novità rilevante che, come già precisato, riguarda i soggetti che operano nell’ambito sia dei centri tecnici (per tachigrafi digitali e analogici) sia delle officine autorizzate (solo per tachigrafi analogici) e che dovrà trovare compiuta disciplina nell’ambito delle preannunciate modifiche al D.M. 10/08/2007.

Peraltro il rispetto di tale prescrizione può essere almeno in parte garantito in questa fase transitoria mediante la rigorosa applicazione delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Tale decreto, all’articolo 67, comma 1, lettera d) e comma 6, prevede che l’esistenza di procedure per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia non consentano di ottenere “provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”; all’articolo 83, comma 1, prevede che “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (…), devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di (…) di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67” e, infine, agli articoli 84 ed 85, disciplina tale documentazione antimafia.

Quindi, una prima parziale verifica del possesso e del mantenimento del predetto requisito di buona reputazione può e deve essere effettuata acquisendo la comunicazione antimafia di cui al citato articolo 85 in sede di prima autorizzazione ed in occasione delle proroghe o rinnovi di autorizzazione, delle modifiche di elementi sostanziali delle stesse, nonché in occasione degli opportuni periodici controlli del mantenimento dei requisiti.

Più in generale, tenuto conto delle disposizioni previste per gli autoriparatori dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), secondo cui il responsabile tecnico dell’officina non deve aver “riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore (…) per i quali è prevista una pena detentiva”, si ritiene che la verifica del possesso di tale requisito minimo della buona reputazione possa e debba in via transitoria essere effettuato anche mediante l’acquisizione, nelle predette occasioni di rilascio, rinnovo, modifica e verifica delle autorizzazioni, del certificato del casellario giudiziario attraverso cui verificare l’insussistenza di condanne definitive a pene detentive per reati specifici connessi alle attività in questione e, comunque, di condanne definitive per reati che per la loro rilevanza e per l’entità rilevante della pena possano con ragionevole certezza far ritenere mancante o venuto meno tale requisito della buona reputazione.

Naturalmente l’acquisizione delle predette certificazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme e procedure che ne prevedono l’acquisizione d’ufficio e, entro determinati limiti, l’utilizzo di autodichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Verifiche degli installatori o delle officine autorizzate.

Relativamente all’attività di vigilanza, il Regolamento (UE) N. 165/2014, prescrive all’articolo 24, paragrafo 3, lettera a), che gli installatori e le officine autorizzate vengano sottoposti, almeno ogni due anni, ad una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi e specifica che tale verifica si concentra in particolare (può quindi riguardare anche altri aspetti) sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte di officina e che può essere effettuata anche senza condurre una visita in loco.

Per i centri tecnici autorizzati soggetti alla certificazione del sistema di gestione della qualità, prescritta dall’art. 6, comma 4, del D.M. 10/08/2007, si può ritenere che tale attività di verifica periodica possa essere soddisfatta assicurandosi che tale adempimento sia adeguatamente svolto nell’ambito dei controlli documentali e delle visite in loco periodicamente effettuati dagli organismi di certificazione ai fini del mantenimento e poi del rinnovo della certificazione stessa. In sede di modifica del citato DM dovrà anzi valutarsi se l’attuale durata dell’autorizzazione, attualmente soggetta a proroga o rinnovo annuale, non debba essere allineata con la periodicità biennale di tale verifica ovvero con la stessa durata della relativa certificazione di qualità che ne costituisce il presupposto, per non aggravare il procedimento in misura eccessiva rispetto al minimo prescritto dalla pertinente disciplina europea.

Per le officine che operano solo sui tachigrafi analogici, invece, fino a più organiche disposizioni, si deve ritenere che la predetta previsione del citato regolamento europeo abbia introdotto un obbligo di verifica biennale almeno documentale da parte di codeste Camere, verifica cui potrebbero opportunamente abbinarsi, non essendo in questo caso previsto un formale rinnovo annuale dell’autorizzazione, anche le verifiche del permanere dei requisiti di formazione, disponibilità di attrezzature e professionalità e dei requisiti di buona reputazione.

Quanto invece alle verifiche tecniche da effettuare a sorpresa e in loco per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite, verifiche prescritte dalla lettera b) del medesimo citato paragrafo 3, tale previsione implica che gli analoghi controlli e le visite in loco che già attualmente devono essere effettuati da codeste Camere di commercio relativamente ai centri tecnici ai sensi del D.M. 10/08/2007, siano estesi anche alle officine, fermo restando che nell’uno e nell’altro caso tali verifiche a sorpresa devono riguardare “almeno il 10% degli installatori e delle officine autorizzate”.

Si rammenta a questo riguardo che il D.M. 10/08/2007 dispone che “gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio”. Analogamente, il personale delle Camere di commercio, addetto alla sorveglianza, ove riscontrasse inadempimenti agli obblighi di cui al Regolamento (UE) N. 165/2014 dei soggetti autorizzati in base al D.M. 10/08/2007, è tenuto a compilare appositi verbali e a riferire al Ministero per l’eventuale apertura del procedimento di cui all’art. 14 del D.M. 10/08/2007-

La segnalazione deve essere corredata di un circostanziato e completo rapporto di verifica che consenta al Ministero, titolare del potere di revoca o sospensione dell’autorizzazione, la valutazione di competenza circa il mantenimento o meno della stessa nei casi di inadempimento alle disposizioni di cui ai Regolamenti europei.

* * * * *

 

Si fa riserva di ulteriori eventuali indicazioni non appena il decreto ministeriale di aggiornamento del decreto ministeriale 10 agosto 2007 sarà stato perfezionato e pubblicato.

La presente lettera circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gianfrancesco Vecchio


Fonte: sviluppoeconomico.gov.it