Tipologia: Ipotesi di Accordo*
Data firma: 10 gennaio 2008
Validità:
Parti: Agci-Agrital, Federcoopesca-Confcooperative, Lega Pesca-Legacoop e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima, Coop
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 5 febbraio 2003

Sommario:

 Occupazione
Orario di lavoro
Flessibilità
Orario straordinario
Diritti individuali
Permessi retribuiti
Molestie sessuali e mobbing
 Lavoratori immigrati
Indennità per pernottamento comandato in valle da pesca
Contributo di assistenza contrattuale
Aumenti retributivi
Formazione professionale
Adeguamenti
Tabella retribuzioni personale non marittimo in vigore dall'1.1.2008

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

Il 10 gennaio 2008 in Roma tra: la Agci-Agrital, la Federcoopesca-Confcooperative, la Lega Pesca-Legacoop; e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila-Pesca; è stato concluso l'accordo per il rinnovo del CCNL del 5 febbraio 2003

Orario di lavoro
Si concorda di procedere alla modifica dell'articolo 8 del CCNL al fine di prevedere il diritto ad un'intera giornata di riposo settimanale.

Flessibilità
Si concorda di procedere alla modifica dell'articolo 9 del CCNL al fine di ridurre il limite massimo di ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale. Inoltre, si concorda di retribuire le ore in flessibilità positiva con una maggiorazione del 15%, ferma restando la erogazione salariale completa in caso di flessibilità negativa

Molestie sessuali e mobbing
Le parti concordano di procedere alla definizione delle azioni individuabili come molestie sessuali per le quali vanno previsti codici di condotta da identificare.
Le parti concordano altresì di procedere all'individuazione come mobbing di quei processi di azioni vessatorie di fronte alle quali la vittima non ha più difesa; anche in questo in caso vanno definiti codici di condotta a cui l'organizzazione del lavoro deve fare riferimento per prevenire tali forme di persecuzione sui luoghi di lavoro.

Indennità per pernottamento comandato in valle da pesca
Si concorda di riconoscere l'incremento dell'indennità prevista all'articolo 14 a 30 euro e la diminuzione a 10 giorni al mese della presenza notturna.

Formazione professionale
Si concorda di procedere alla definizione di una strategia comune per accedere ai piani di formazione continua (0,30) nell'ambito del fondo costituito dalle rispettive confederazioni.